Provvedimento del 29/09/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce la documentazione idonea per il regime premiale sui prezzi di trasferimento: Masterfile e Documentazione Nazionale, con regole diverse per holding, sub-holding, imprese controllate, stabili organizzazioni e PMI. Stabilisce contenuti, forma, termini di consegna, condizioni di efficacia e modalità di comunicazione del possesso della documentazione, inclusa la trasmissione telematica per i periodi anteriori tramite Entratel.
Documentazione idonea per i prezzi di trasferimento e comunicazione telematica
Documentazione idonea per i prezzi di trasferimento e comunicazione del possesso
Il provvedimento disciplina la documentazione idonea ai fini dell’art. 1, comma 2-ter, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, collegata al regime sanzionatorio in materia di prezzi di trasferimento. Definisce inoltre le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate del possesso della documentazione, anche per i periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010.
Definizioni rilevanti
Ai fini del provvedimento vengono definiti i principali soggetti e riferimenti tecnici:
- Società holding appartenente a un gruppo multinazionale: società residente fiscalmente in Italia che non è controllata da altri soggetti esercenti attività commerciale, ovunque residenti, e controlla una o più società non residenti.
- Società sub-holding: società residente fiscalmente in Italia che è controllata da altro soggetto commerciale, ovunque residente, e controlla a sua volta una o più società non residenti.
- Impresa controllata appartenente a un gruppo multinazionale: società o impresa residente fiscalmente in Italia controllata da altro soggetto commerciale, ovunque residente, e che non controlla altre società o imprese non residenti.
- Piccole e medie imprese: soggetti di cui sopra con volume d’affari o ricavi non superiori a 50 milioni di euro; restano escluse le holding e sub-holding che controllano direttamente o indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come PMI.
- Linee guida OCSE: Transfer Pricing Guidelines approvate il 22 luglio 2010.
- Codice di condotta: codice UE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento, approvato con risoluzione 2006/C 176/01.
- Metodo transazionale tradizionale e metodo transazionale reddituale: metodi definiti dalle Linee guida OCSE.
Contenuto della documentazione idonea
La documentazione idonea, se consegnata nel corso di controlli o attività istruttorie, consente l’accesso al regime di cui all’art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 471/1997. Salvo le regole specifiche per determinati soggetti, essa si compone di:
- Masterfile
- Documentazione Nazionale
Struttura del Masterfile
Il Masterfile raccoglie informazioni sul gruppo multinazionale e può essere predisposto in più di un esemplare se il gruppo svolge attività industriali e commerciali diverse con specifiche politiche di transfer pricing. I capitoli richiesti sono:
- descrizione generale del gruppo;
- struttura del gruppo, comprendente struttura organizzativa e operativa;
- strategie generali perseguite e loro eventuali mutamenti;
- flussi delle operazioni, con diagramma di flusso anche per operazioni non ordinarie;
- operazioni infragruppo, distinte per tipologia di beni, servizi, servizi funzionali e accordi di ripartizione dei costi;
- funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti;
- beni immateriali detenuti e canoni corrisposti o percepiti;
- politica di determinazione dei prezzi di trasferimento e ragioni della conformità al principio di libera concorrenza;
- APA e ruling in materia di transfer pricing con le amministrazioni fiscali degli Stati membri UE.
Struttura della Documentazione Nazionale
La Documentazione Nazionale raccoglie le informazioni relative alla singola società residente e deve includere:
- descrizione generale della società;
- settori di attività;
- struttura operativa;
- strategie generali e loro mutamenti;
- operazioni infragruppo, con sommario, flussi, importi e motivazioni economico-giuridiche;
- per ciascuna operazione: descrizione, analisi di comparabilità, metodo di determinazione dei prezzi e risultati;
- accordi per la ripartizione di costi (CCA), con soggetti, oggetto, durata, benefici attesi, contributi, procedure di ingresso/uscita e mutamenti intervenuti;
- allegati: diagramma di flusso e copia dei contratti scritti che regolano le operazioni.
Regole speciali per holding, sub-holding, imprese controllate e stabili organizzazioni
Il provvedimento differenzia il regime documentale in base alla tipologia di soggetto:
- Holding: devono predisporre sia Masterfile sia Documentazione Nazionale con la stessa articolazione prevista dal provvedimento.
- Sub-holding: devono predisporre il Masterfile riferito almeno al sotto-gruppo al cui vertice si collocano; in alternativa può essere esibito il Masterfile dell’intero gruppo, anche se redatto da un soggetto residente in altro Stato membro UE in conformità al Codice di condotta, con eventuale integrazione se le informazioni sul sotto-gruppo sono insufficienti.
- Imprese controllate: devono predisporre solo la Documentazione Nazionale.
- Stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti: si applicano le regole previste per holding, sub-holding o imprese controllate, a seconda della natura del soggetto non residente di cui fanno parte.
Disciplina per le PMI
Le piccole e medie imprese possono non aggiornare i dati del par. 5.1.3 della Documentazione Nazionale per i due periodi d’imposta successivi a quello di riferimento, se:
- l’analisi di comparabilità si basa su fonti pubblicamente disponibili;
- i fattori di comparabilità indicati nelle lettere da a) a e) del par. 5.1.2 non subiscono modifiche significative nei periodi successivi.
Forma, lingua, firma e formato
La documentazione deve rispettare specifiche regole formali:
- Masterfile e Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana.
- Il Masterfile dell’intero gruppo, se esibito ai sensi delle regole sulle sub-holding, può essere in lingua inglese.
- È ammesso inserire nel Masterfile informazioni che, in alternativa, sarebbero collocabili nella Documentazione Nazionale, purché non siano inferiori ai contenuti richiesti per quest’ultima.
- Ogni pagina deve essere siglata dal legale rappresentante o da un suo delegato e l’ultimo foglio firmato in calce, oppure autenticata con firma elettronica.
- Se il Masterfile è prodotto da una società del gruppo con capogruppo residente in un Paese UE che ha adottato il Codice di condotta, la firma del rappresentante legale del contribuente attesta la conformità della copia all’originale.
- La documentazione deve essere presentata in formato elettronico; l’esibizione cartacea non pregiudica il regime se il formato elettronico viene reso disponibile entro un termine congruo richiesto dai verificatori.
Termini di consegna e condizioni di efficacia
La documentazione deve essere consegnata all’Amministrazione finanziaria:
- entro 10 giorni dalla richiesta;
- le informazioni supplementari richieste successivamente devono essere fornite entro 7 giorni, oppure entro un termine più ampio se compatibile con la complessità dell’analisi e con i tempi del controllo.
Decorso tali termini, l’Amministrazione finanziaria non è vincolata all’applicazione del regime di cui all’art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 471/1997.
La documentazione deve essere:
- redatta su base annuale;
- disponibile per ciascun periodo d’imposta soggetto ad accertamento.
Il beneficio non si applica quando:
- la documentazione, pur rispettando la struttura formale, non è completa o conforme al provvedimento;
- le informazioni fornite non corrispondono, in tutto o in parte, al vero.
Non impediscono l’applicazione del regime:
- omissioni o inesattezze parziali che non compromettano l’analisi dei verificatori e la correttezza dei risultati;
- l’omissione degli allegati previsti.
L’Amministrazione finanziaria non può utilizzare le informazioni contenute nella documentazione per finalità diverse da quelle istituzionalmente collegate al controllo in cui la documentazione è esibita.
Comunicazione del possesso della documentazione
La comunicazione del possesso della documentazione idonea segue due regimi:
- per i periodi d’imposta correnti, la comunicazione avviene con la dichiarazione annuale dei redditi;
- per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, la comunicazione avviene tramite trasmissione telematica secondo le specifiche dell’Allegato A.
La trasmissione per i periodi anteriori deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel, anche per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Sono ritenute valide anche comunicazioni successive, se trasmesse prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
Motivazioni dell’intervento
Il provvedimento dà attuazione all’art. 26 del d.l. n. 78/2010, che prevede la disapplicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997 quando il contribuente adotta un regime documentale idoneo in materia di transfer pricing. La disciplina è stata costruita in coerenza con:
- il Codice di condotta UE;
- le Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento.
La finalità è duplice:
- offrire certezza ai contribuenti sugli elementi conoscitivi richiesti;
- rafforzare l’efficacia dell’attività di controllo, particolarmente complessa in materia di prezzi di trasferimento.
Il sistema è inoltre pensato per alleggerire gli oneri per le PMI e per consentire all’Amministrazione un’analisi preventiva del rischio fiscale attraverso la comunicazione del possesso della documentazione.
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