Provvedimento del 29/09/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina, dal 2011, modalità, termini e certificazione del pagamento del canone di abbonamento Rai tramite trattenuta operata dagli enti pensionistici per i pensionati con reddito annuo non superiore a 18.000 euro. Sono stabiliti requisiti, termini per la domanda, comunicazioni all’Agenzia delle entrate, versamenti, certificazione al pensionato e casi particolari di cessazione della pensione o incapienza dell’importo mensile.
Pagamento rateale del canone Rai tramite trattenuta sulle pensioni
Pagamento del canone Rai tramite trattenuta sulle pensioni
Il provvedimento disciplina l’attuazione dell’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo che alcuni titolari di pensione possano ottenere il pagamento del canone di abbonamento alla televisione mediante trattenuta sulle rate pensionistiche. La disciplina riguarda termini, modalità operative, adempimenti degli enti pensionistici e casi particolari di cessazione o incapienza.
Soggetti ammessi e condizioni
Possono richiedere la trattenuta i soggetti titolari di abbonamento televisivo il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro.
Rientrano tra i destinatari:
- i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile;
- sia prestazioni di natura previdenziale sia assistenziale.
Il provvedimento chiarisce, nella parte motivazionale, che tra i soggetti ammessi sono compresi anche i titolari di prestazioni assistenziali, come assegno sociale e invalidità civile, se erogate dagli stessi enti pensionistici.
Presentazione della richiesta
La richiesta del pensionato:
- ha validità annuale;
- deve essere presentata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui l’abbonamento annuale si riferisce;
- deve contenere il numero di abbonamento;
- costituisce opzione di pagamento annuale del canone;
- può essere presentata solo se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione.
Se il soggetto percepisce due o più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, e il reddito complessivo non supera 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori.
Verifica del limite reddituale e capienza della pensione
Il limite di 18.000 euro deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell’anno precedente rispetto a quello della richiesta.
Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell’anno precedente:
- la verifica del limite reddituale va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento della domanda.
La pensione sulla quale viene effettuata la trattenuta deve comunque avere un importo annuo sufficiente a consentire il recupero del canone annuale.
Modalità di trattenuta
L’ente pensionistico effettua le trattenute:
- in un massimo di undici rate;
- senza applicazione di interessi;
- a partire, se possibile, dal mese di gennaio dell’anno cui si riferisce l’abbonamento;
- con conclusione obbligatoria nel mese di novembre.
La trattenuta viene operata per l’intero importo annuo del canone, salvo i casi particolari disciplinati al punto 3.
Adempimenti degli enti pensionistici
L’ente pensionistico deve comunicare al pensionato, entro il 15 gennaio, se la richiesta è stata accolta o respinta.
In caso di rigetto, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.
L’ente deve inoltre trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate:
- entro il 20 gennaio, i dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale;
- ogni due mesi, i dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale, indicando importo trattenuto, residuo e motivazioni della cessazione; la prima comunicazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio;
- entro la fine di dicembre, i dati dei soggetti per i quali sono state effettuate trattenute per l’intero importo del canone.
Versamento delle somme trattenute e certificazione
Le somme trattenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando l’apposito codice tributo.
Le rate trattenute su mensilità di pensione successivamente risultate non dovute vanno computate in diminuzione dei versamenti alla prima scadenza utile.
L’ente deve certificare al pensionato che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.
Casi particolari
Cessazione dell’erogazione della pensione
Se cessa l’erogazione del trattamento pensionistico, l’ente comunica al pensionato o agli eredi:
- l’importo delle rate trattenute fino alla cessazione;
- l’importo residuo.
L’Agenzia delle entrate – SAT Sportello abbonamenti TV comunica le modalità di versamento dell’importo residuo.
Incapienza temporanea della pensione
Se l’importo della pensione è temporaneamente insufficiente, l’ente deve suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili.
In ogni caso:
- l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre;
- se entro novembre non è stato possibile trattenere l’intero importo annuo del canone, l’ente comunica al pensionato l’importo delle rate trattenute e il residuo;
- anche in questo caso l’Agenzia delle entrate – SAT Sportello abbonamenti TV indica le modalità di versamento del residuo.
Finalità e riferimenti richiamati
Nelle motivazioni si evidenzia che il provvedimento dà attuazione alla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede per i pensionati il pagamento del canone Rai in massimo undici rate prelevate dall’ente pensionistico.
Sono inoltre richiamate le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate e i riferimenti normativi generali dell’Agenzia e della disciplina del canone, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246;
- decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1542.
Pubblicazione
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 29 settembre 2010.
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