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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18031/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati condannati per reati in materia di stupefacenti, avverso la sentenza della Corte d'appello che, per uno di essi, aveva assolto dal solo capo relativo all'acquisto a fini di spaccio e aveva rideterminato la pena, confermando il resto della responsabilità, e per l'altro aveva confermato integralmente la condanna. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione contestando esclusivamente il trattamento della recidiva. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva reiterata e specifica, sostenendo che la Corte territoriale non avesse motivato in concreto sul nesso tra precedenti e fatto giudicato e non avesse considerato il percorso successivo del reo, segnatamente l'affidamento in prova terapeutico, il passaggio al SERT e l'attività lavorativa. Il secondo ricorrente ha sostenuto che la recidiva dovesse essere esclusa perché alcune pene pregresse erano state espiate in affidamento in prova e altre in detenzione domiciliare; ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'affidamento in prova e ha chiesto che esso fosse esteso alla detenzione domiciliare, affermando che, se la recidiva fosse stata esclusa, i reati sarebbero stati prescritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e, quindi, inammissibili. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sulla recidiva: per il primo imputato, la valutazione in concreto della maggiore pericolosità era sorretta da precedenti specifici e gravi in materia di stupefacenti, dal limitato intervallo temporale e dalla persistenza della medesima inclinazione criminosa; il percorso terapeutico era stato considerato ma giudicato insufficiente a escludere la recidiva. Per il secondo imputato, è stato ribadito che l'esito positivo della detenzione domiciliare non estingue la pena né gli effetti penali e non impedisce di valorizzare la condanna ai fini della recidiva; il principio elaborato per l'affidamento in prova non è estensibile alla detenzione domiciliare. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, anche reiterata e specifica, richiede una valutazione concreta della maggiore attitudine a delinquere e del collegamento tra precedenti condotte e reato oggetto di giudizio.

  • art. 606 c.p.p.

    Sono stati prospettati vizi di violazione di legge e di motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 47 O.P.

    L'affidamento in prova è richiamato quale misura alternativa rilevante nella valutazione della recidiva, secondo il principio delle Sezioni Unite sul suo regime.

  • art. 47-ter O.P.

    La detenzione domiciliare, anche se positivamente eseguita, non estingue la pena né gli effetti penali e non è assimilabile, ai fini della recidiva, all'affidamento in prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata in modo meramente formale sulla base dei precedenti penali, ma esige una valutazione in concreto della capacità dei precedenti fatti di rivelare una maggiore colpevolezza o pericolosità del reo.
  • Nel giudizio sulla recidiva il giudice può valorizzare la gravità e specificità dei precedenti, la distanza temporale tra essi e il nuovo fatto, la continuità del tipo di devianza e l'eventuale persistenza della medesima inclinazione criminosa.
  • Il percorso rieducativo o terapeutico del condannato può essere considerato, ma non è di per sé sufficiente a escludere la recidiva se non neutralizza il giudizio di maggiore pericolosità.
  • Il principio per cui l'affidamento in prova non può essere valorizzato automaticamente ai fini della recidiva non è estensibile alla detenzione domiciliare, poiché quest'ultima non comporta estinzione della pena o degli effetti penali.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRecidivaMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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