Sentenza del 11/02/2015 n. 820 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condono e sanatorie - Soggetto contribuente - Domanda condono - Data 15 maggio 2003 - Ruoli affidati al 31/12/2000 - Possibilità definizione - Soggetto contribuente - Ruoli affidati dal 01/01/2001 al 30/06/2001 - Impossibilità definizione - Legittimità diniego definizione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto legittimo limitatamente ai ruoli affidati all'agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2000. La domanda presentata il 15 maggio 2003 non poteva comprendere i ruoli relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, poiché la loro definibilità è divenuta possibile solo dal 12 agosto 2003. Pertanto, la definizione era ammissibile per i ruoli affidati entro il 31 dicembre 2000, ma non per quelli successivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano presentato la domanda di condono il 15 maggio 2003. La controversia riguardava la possibilità di definire anche i ruoli relativi all'anno d'imposta 2001, affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. Secondo l'ente impositore, tali ruoli non erano definibili alla data della domanda, poiché la relativa estensione della definizione agevolata era stata prevista soltanto con decorrenza dal 12 agosto 2003. Restavano invece definibili i ruoli affidati entro il 31 dicembre 2000.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disciplina la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, individuando i presupposti temporali per l'accesso al condono.
Art. 12, comma 2-ter, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Ha esteso la possibilità di definire determinati ruoli affidati dopo il 31 dicembre 2000, ma con decorrenza dal 12 agosto 2003. Di conseguenza, una domanda presentata il 15 maggio 2003 non poteva validamente riguardare tali carichi.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate rilevano sia la data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione sia la data di presentazione della domanda.
- Un'estensione successiva dell'ambito oggettivo del condono non può essere applicata retroattivamente a una domanda presentata prima della sua entrata in vigore, salvo espressa previsione normativa.
- I ruoli affidati entro il termine previsto dalla disciplina originaria possono essere definibili, mentre quelli affidati successivamente richiedono che la domanda sia presentata dopo l'entrata in vigore dell'eventuale norma estensiva.
- Il diniego dell'amministrazione è legittimo quando la domanda include carichi non ancora definibili alla data della sua presentazione; occorre quindi verificare puntualmente le date di affidamento, presentazione e decorrenza della norma.
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