Risoluzione n. 265 del 28/10/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i professionisti, le deduzioni IRAP per contributi assicurativi e previdenziali si imputano secondo il criterio di cassa, cioè nell’anno di effettivo versamento, non per competenza.
IRAP: deduzioni per contributi assicurativi e previdenziali dei professionisti
IRAP: criteri di imputazione delle deduzioni per contributi dei professionisti
La risoluzione affronta il dubbio se le deduzioni IRAP relative ai contributi assicurativi e previdenziali/assistenziali, indicate nel quadro IS da un professionista, debbano essere calcolate per cassa o per competenza. L’Agenzia delle Entrate conclude che, per i soggetti esercenti arti e professioni, tali oneri seguono le regole proprie del reddito di lavoro autonomo e quindi rilevano nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente versati.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente, titolare di redditi da lavoro autonomo derivanti da attività professionale, chiede se:
- le deduzioni IRAP da indicare nel quadro IS, rigo IS1 (contributi assicurativi) e rigo IS3 (contributi previdenziali e assistenziali), debbano essere determinate secondo il criterio di cassa oppure di competenza;
- il problema derivi dal fatto che il premio INAIL viene regolato nell’anno successivo a quello di competenza;
- i contributi INPS relativi a dicembre e alla tredicesima mensilità siano normalmente versati entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che il cosiddetto "cuneo fiscale" costituisca una deduzione forfetaria, svincolata dal principio di cassa applicabile ai professionisti. Da ciò deriva la tesi secondo cui gli importi da esporre nei righi IS1 e IS2 dovrebbero essere determinati indipendentemente dal momento del pagamento.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama la legge n. 296 del 23 dicembre 2006, art. 1, comma 266, che ha modificato il D.Lgs. n. 446 del 1997 nell’ambito delle misure per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo.
In particolare, l’art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato, prevede per il valore della produzione netta ai fini IRAP alcune deduzioni, tra cui:
- i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), n. 1;
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), n. 4.
Regola applicabile ai professionisti
Per i soggetti esercenti arti e professioni, l’Agenzia precisa che l’art. 8 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, stabilisce che compensi, costi e altri componenti si assumono come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Da ciò deriva che, ai fini IRAP, i contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali:
- devono essere considerati secondo i medesimi criteri previsti per il reddito di lavoro autonomo;
- seguono non solo i criteri di deducibilità, ma anche il momento temporale di imputazione.
Criterio di cassa e momento di deduzione
L’art. 54 del TUIR, relativo al reddito di lavoro autonomo, stabilisce che il reddito delle arti e professioni è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta.
In base a tale criterio di cassa:
- i costi rilevano quando sono effettivamente sostenuti;
- i contributi assistenziali e previdenziali sono deducibili ai fini della base imponibile IRAP nel periodo d’imposta in cui sono versati;
- il periodo d’imposta è l’anno solare.
Conferma interpretativa
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 61 del 2007, osservando che per le imprese la riduzione del cuneo fiscale tramite deducibilità dei contributi segue il criterio di competenza, coerente con la disciplina del reddito d’impresa. Tale richiamo viene utilizzato come conferma indiretta del diverso criterio applicabile ai professionisti, per i quali vale invece il criterio di cassa.
Conclusione operativa
Per i professionisti, i contributi:
- assicurativi contro gli infortuni sul lavoro;
- previdenziali;
- assistenziali;
si deducono ai fini IRAP nel periodo d’imposta in cui avviene il versamento effettivo. Pertanto, anche i premi INAIL regolati nell’anno successivo e i contributi INPS di dicembre e della tredicesima versati entro il 16 gennaio rilevano nell’anno del pagamento.
Vigilanza sull’applicazione
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché gli uffici osservino le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione.
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