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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3579 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Palermo, sezione staccata di Catania, che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno 1994. L'accertamento traeva origine da indagini bancarie e dal PVC della Guardia di Finanza, dai quali risultavano versamenti e prelevamenti sui conti correnti del contribuente non registrati in contabilità, per complessive somme rilevanti, assimilati a ricavi non dichiarati. L'Amministrazione ha denunciato l'insufficiente e illogica motivazione della CTR, la violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, sostenendo che, una volta acquisiti i dati bancari, spettava al contribuente dimostrare analiticamente l'estraneità di ciascun movimento all'attività imponibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, ma ha accolto il primo, il quarto e il quinto. Ha rilevato che la CTR non aveva spiegato adeguatamente in base a quali prove il contribuente avrebbe dimostrato l'estraneità delle movimentazioni bancarie all'attività d'impresa, aveva trascurato il valore probatorio del PVC richiamato per relationem nell'avviso di accertamento e aveva fondato illogicamente l'assenza di capacità contributiva sul solo possesso di una modesta autovettura e di una quota immobiliare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi della Cassazione e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    In tema di accertamento fondato su verifiche dei conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

    I versamenti e, nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, i prelevamenti bancari non giustificati possono essere presunti collegati a operazioni imponibili. Il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita a ciascun movimento, della sua estraneità all'attività produttiva di reddito.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    Nel caso esaminato, la CTR ha erroneamente posto nuovamente sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la natura fiscalmente imponibile delle movimentazioni, nonostante l'operatività della presunzione legale derivante dai dati bancari.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La Cassazione ha esaminato le censure relative all'insufficiente o illogica motivazione e alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.; i primi vizi sono stati accolti, mentre la censura di ultrapetizione è stata dichiarata inammissibile.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione riguarda le eccezioni in senso proprio e non impedisce al giudice di individuare, nell'ambito della domanda proposta, le ragioni giuridiche necessarie per verificare la fondatezza della pretesa.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La questione della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è stata prospettata dall'Agenzia, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile; la sentenza richiama comunque la possibilità di motivare l'avviso mediante riferimento a un PVC conosciuto dal contribuente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014

    La pronuncia ha escluso, per professionisti e lavoratori autonomi, l'equiparazione automatica tra prelevamenti bancari e compensi imponibili; resta invece la presunzione legale sui versamenti, salvo prova analitica dell'estraneità.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale si fonda su indagini bancarie, l'Amministrazione può adempiere al proprio onere probatorio mediante i dati dei conti correnti e la relativa presunzione legale.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche o alla semplice affermazione che i conti erano utilizzati per esigenze personali o finanziarie: deve giustificare analiticamente ogni versamento e, quando previsto, ogni prelevamento contestato.
  • La regolarità formale della contabilità non è di per sé sufficiente a neutralizzare i dati bancari non contabilizzati; occorre dimostrare concretamente la loro non riferibilità all'attività imponibile.
  • La motivazione del giudice deve indicare quali prove dimostrano l'estraneità dei movimenti bancari all'attività d'impresa e non può fondarsi soltanto su elementi indiretti, come il modesto patrimonio personale del contribuente.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può richiamare per relationem un PVC quando questo sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e contenga gli elementi essenziali della contestazione.
  • La pronuncia di cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione: la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio, che dovrà applicare i principi indicati dalla Cassazione.

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