Cassazione Penale, Sentenza n. 25178/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di falso ideologico commesso da privato (art. 483 c.p.) per avere, nella qualità di titolare della ditta, attestato falsamente, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, che i materiali terrosi utilizzati per la messa in sicurezza della ex discarica di Agropoli provenivano da attività di recupero autorizzata, mentre in realtà solo 1.873 m3 erano stati effettivamente recuperati e 4.802 m3 provenivano da cumuli di terra giacenti dal 1994 e mai sottoposti a recupero. In cassazione il ricorrente ha dedotto (i) nullità delle sentenze di merito per vizio di notifica e per dichiarazione di assenza/contumacia non corretta in relazione all'astensione del difensore; (ii) insussistenza degli elementi costitutivi del falso ideologico (mancanza dell'elemento materiale e/o dell'elemento psicologico), sostenendo che la dichiarazione era tra privati e resa dopo l'aggiudicazione dell'appalto; (iii) travisamento della prova circa la natura dei materiali (assenza di analisi di laboratorio); (iv) vizio di motivazione nella determinazione della pena e mancata concessione piena delle attenuanti; (v) illegittimo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), anche per assenza di danno ambientale accertato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la dichiarazione di assenza dell'imputato e le relative notifiche al difensore, alla luce della giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e pronunce successive) che ammette la verifica della regolare costituzione delle parti e la notifica al solo difensore quando l'imputato è già stato dichiarato assente/contumace. I motivi riguardanti la natura dei materiali e il travisamento della prova sono stati ritenuti inammissibili per genericità e per carenza di elementi concreti che dimostrassero l'erroneità degli accertamenti della Prefettura di Salerno. La Corte ha inoltre confermato che le autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 possono assumere valore di atto pubblico rilevante ai fini penali e che il dichiarante ha l'obbligo di compiere le verifiche necessarie per la verità delle dichiarazioni; pertanto le censure sull'elemento soggettivo sono generiche. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stato ritenuto non viziato: la condotta è stata considerata non tenue per il rischio posto agli equilibri ambientali e alla salute pubblica. Infine, la pena di 2 mesi di reclusione, inferiore alla media edittale, è stata ritenuta congrua senza necessità di motivazione dettagliata sul punto; la mancata concessione massima delle attenuanti generiche è stata adeguatamente giustificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Il delitto di falso ideologico può essere integrato dalla dichiarazione mendace resa in autocertificazione: la Corte conferma che il falso in dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 integra il reato previsto dall'art. 483 c.p.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
artt. 46 e 47 d.P.R. 28/12/2000 n. 445
Le autocertificazioni disciplinate da tali norme sono 'destinate a provare la verità' e, pur se rese dal privato, sono considerate atti con attitudine a rilevanza giuridica nei confronti della pubblica amministrazione; pertanto la menzogna in tali atti può integrare falso ideologico.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Sanziona la responsabilità penale per le false dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, rafforzando l'obbligo di verità e l'onere di verifica a carico del dichiarante.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto sia di modesta offensività e non presenti profili di pericolo per beni quali l'ambiente o la salute pubblica; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso concreto.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta (inferiore alla media edittale) senza necessità di motivazione dettagliata e legittima la valutazione non massima delle attenuanti generiche.
art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; artt. 420, 420-bis, 420-ter, 465 cod. proc. pen.
art. 178 lett. c), art. 179, artt. 420, 420-bis, 420-ter, art. 465 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella censura di nullità: la Corte ha ritenuto legittima la gestione dell'udienza, la dichiarazione di assenza e le notifiche effettuate al difensore, conformemente alla giurisprudenza (anche di Sezioni Unite) che consente la notifica al difensore quando l'imputato è già stato dichiarato assente/contumace.
art. 2699 cod. civ. (menzionato in giurisprudenza)
La Corte richiama che, ai fini della tutela penale, il concetto di atto pubblico è più ampio di quello civ. e le autocertificazioni possono assumere valore probatorio rilevante nel contesto amministrativo e penale.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 sono equiparate, ai fini penali, ad atti con rilevanza pubblica e la menzogna in tali dichiarazioni può integrare il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.).
- Chi rende un'autocertificazione ha l'obbligo di compiere le verifiche necessarie sulla verità di quanto attestato: la mancanza di approfondimenti giustifica la responsabilità anche in assenza di dolo sofisticato.
- Per contestare in cassazione il travisamento della prova è necessario allegare e documentare elementi oggettivi e specifici emersi nel processo di merito; censure generiche o esplorative sono inammissibili.
- La notifica di atti processuali può essere effettuata al difensore quando l'imputato è già stato dichiarato assente/contumace; in tali ipotesi la mancata notifica personale all'imputato non comporta automaticamente nullità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile se la condotta, pur di lieve entità in termini sanzionatori, comporta rischi per l'ambiente o la salute pubblica; il giudice valuta il pericolo concreto collegato all'azione.
- Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata sulla diminuzione purché emerga la congruità complessiva del trattamento sanzionatorio e la considerazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
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