Regolamento (UE) 2021/1794
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1794 della Commissione dell’8 ottobre 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ridisegnando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri. La revisione è motivata da nuovi focolai e dall'evoluzione della situazione epidemiologica, con particolare riferimento a Bulgaria, Polonia e Slovacchia. La modifica è immediatamente operativa dal giorno successivo alla pubblicazione e sostituisce integralmente l'allegato precedente.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in alcuni Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, limitatamente alle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate per la peste suina africana nei territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. La misura incide sulla delimitazione geografica delle zone e sulla loro riclassificazione in funzione dell'evoluzione epidemiologica; non introduce esclusioni soggettive generali, ma aggiorna aree specifiche e, per taluni Stati, esclude esplicitamente dal perimetro di una zona le aree già incluse in una categoria diversa dell'allegato.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in attuazione del regolamento (UE) 2016/429 e modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. La revisione è adottata con urgenza per adeguare la regionalizzazione alla situazione epidemiologica più recente nell'Unione, alla luce di nuovi focolai e dell'esigenza di contenere il rischio di diffusione della malattia.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama la grave incidenza della peste suina africana su suini domestici e selvatici, sui movimenti di animali e prodotti e sulle esportazioni verso paesi terzi. La base giuridica è l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, che consente l'adozione di misure speciali di controllo in materia di sanità animale.
Criteri per la revisione delle zone
La delimitazione e l'aggiornamento delle zone soggette a restrizioni devono basarsi su:
- situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
- livello di rischio di ulteriore diffusione;
- principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione della PSA;
- orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
- norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;
- giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Ragioni della modifica
I considerando evidenziano nuovi focolai di peste suina africana dopo la precedente modifica operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1714. In particolare, vengono richiamati focolai in suini detenuti in Bulgaria e in Polonia e un focolaio in un suino selvatico in Slovacchia. Tali eventi giustificano un irrigidimento o una rimodulazione delle zone interessate, con riclassificazione di specifiche aree e ridefinizione dei confini territoriali.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 con un nuovo elenco di zone soggette a restrizioni I, II e III per i diversi Stati membri interessati. L'allegato contiene una descrizione estremamente dettagliata di territori, regioni, province, distretti, comuni e, in alcuni casi, porzioni di territorio delimitate da infrastrutture viarie, ferroviarie o da confini amministrativi.
Principali effetti territoriali
Il nuovo allegato riguarda, tra gli altri, Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Il testo aggiorna sia le zone di restrizione più leggere sia quelle più severe, con particolare estensione delle zone III in alcuni Stati e con numerose ridefinizioni puntuali in Germania, Polonia, Slovacchia e negli altri Stati elencati.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al presente regolamento, aggiornando la mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato.
Aggiornamento delle zone in base alla situazione epidemiologica
I considerando spiegano che le modifiche si fondano sui nuovi focolai di peste suina africana registrati dopo il regolamento (UE) 2021/1714, in particolare in suini detenuti in Bulgaria e Polonia e in un suino selvatico in Slovacchia. La Commissione afferma di aver riesaminato e aggiornato la delimitazione delle zone e le misure di gestione del rischio in funzione del livello di rischio e della dinamica epidemiologica.
Criteri per la delimitazione delle zone
Le zone vengono delimitate sulla base della situazione epidemiologica nelle aree colpite, della situazione complessiva nello Stato membro interessato, del rischio di ulteriore diffusione, di criteri scientificamente validi, degli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e delle norme internazionali, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.
Rimodulazione delle restrizioni in Bulgaria, Polonia e Slovacchia
Il regolamento precisa che alcune aree passano a zone soggette a restrizioni più severe: in Polonia un'area della Grande Polonia già in zona I viene riclassificata in zona III; in Bulgaria un'area della regione di Plovdiv già in zona II viene riclassificata in zona III; in Slovacchia un'area già in zona I nelle vicinanze di una zona III viene riclassificata in zona II. Le delimitazioni delle zone esistenti sono conseguentemente ridefinite.
Entrata in vigore immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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