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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1786

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1786 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 in merito a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Normativa europea32021R1786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 per sanare un’omissione: le misure eccezionali di crisi relative alla distillazione di vino e agli aiuti all’ammasso di vino devono rientrare espressamente nella possibilità per gli Stati membri di modificare i programmi nazionali di sostegno vitivinicolo. La correzione si innesta nel quadro delle deroghe adottate per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 sul settore. La norma ha applicazione retroattiva dal 16 ottobre 2020, così da non penalizzare gli Stati membri che avevano già introdotto modifiche ai programmi per tali misure.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 per includere espressamente, nelle deroghe sui programmi nazionali di sostegno vitivinicolo, le misure eccezionali di crisi "distillazione di vino in caso di crisi" e "aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi".

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo previsti dall’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda le modifiche ai programmi nazionali di sostegno adottate nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, non oltre il 15 ottobre 2021, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592. Si applica retroattivamente dal 16 ottobre 2020. Non introduce un regime autonomo, ma corregge una omissione nel richiamo alle misure eccezionali di crisi.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 sui programmi nazionali di sostegno vitivinicolo

Il regolamento interviene per correggere una omissione contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, che aveva prorogato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 le deroghe introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 in risposta alla crisi da COVID-19. La finalità è assicurare che le misure eccezionali di crisi nel settore vitivinicolo siano trattate alla pari delle altre misure di sostegno e possano essere inserite o modificate nei programmi nazionali di sostegno senza restrizioni non volute.

Contesto normativo e ratio della rettifica

Il regolamento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, con particolare riferimento al settore vitivinicolo disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013. I considerando chiariscono che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 aveva introdotto deroghe temporanee per consentire agli Stati membri di reagire rapidamente agli effetti della pandemia, modificando con maggiore frequenza i programmi nazionali di sostegno e inserendo nuove misure senza attendere la scadenza ordinaria.

Il legislatore di esecuzione evidenzia che, per un’omissione involontaria, le misure eccezionali di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 - rispettivamente "distillazione di vino in caso di crisi" e "aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi" - non erano state richiamate espressamente nel testo dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 come modificato nel 2021. La rettifica è quindi necessaria per rendere coerente il sistema e preservare la funzione di sostegno urgente al mercato vitivinicolo.

Ambito oggettivo della modifica

La modifica incide sul regime di deroga relativo ai programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo. Più precisamente, viene chiarito che gli Stati membri possono introdurre, ogniqualvolta necessario, modifiche ai rispettivi programmi anche per le misure eccezionali di crisi previste dal regolamento delegato (UE) 2020/592.

Le misure interessate sono:

  • quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • la "distillazione di vino in caso di crisi" di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/592;
  • gli "aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi" di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592.

Contenuto della rettifica

L’articolo 1 sostituisce il testo correttivo introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, inserendo in modo espresso il riferimento alle misure degli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592. La formulazione corretta consente agli Stati membri di apportare modifiche ai programmi nazionali di sostegno nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, ma non oltre il 15 ottobre 2021.

La rettifica non introduce nuovi obblighi procedurali autonomi, ma ha l’effetto di ricondurre le misure di crisi all’interno del medesimo meccanismo derogatorio applicabile alle altre misure di sostegno vitivinicolo. In questo modo viene evitato che tali misure restino escluse, per mero errore materiale, dalla possibilità di modifica accelerata dei programmi nazionali.

Effetti temporali e retroattività

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 16 ottobre 2020. La retroattività è motivata dall’esigenza di non penalizzare gli Stati membri che avevano già adottato modifiche ai propri programmi nel 2021 con riferimento alle misure eccezionali di crisi.

Il regolamento precisa inoltre il termine finale entro il quale potevano essere introdotte modifiche ai programmi nazionali di sostegno: non oltre il 15 ottobre 2021.

Rapporto con gli altri atti dell’Unione

Il testo si innesta su una sequenza normativa composta da:

  • regolamento (UE) n. 1308/2013, quale base del sistema dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, che reca le modalità di applicazione di tali programmi;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, che aveva introdotto deroghe temporanee per fronteggiare la crisi da COVID-19;
  • regolamento delegato (UE) 2020/592, che prevede misure eccezionali temporanee nel settore vitivinicolo;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, che proroga le deroghe per l’esercizio finanziario 2021 e che viene qui rettificato.

In sostanza, il presente atto non modifica la disciplina sostanziale delle misure di crisi, ma assicura che il loro riferimento sia correttamente inserito nel meccanismo derogatorio relativo ai programmi nazionali di sostegno vitivinicolo.

Disposizioni principali

Rettifica del testo dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 come modificato dal regolamento (UE) 2021/78

L’articolo 1 dispone che, nell’articolo 1, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, il testo sostitutivo dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 sia sostituito da una formulazione che include espressamente anche le misure degli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592. Gli Stati membri possono quindi introdurre, ove necessario, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché alle misure eccezionali di "distillazione di vino in caso di crisi" e "aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi", nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, ma non oltre il 15 ottobre 2021.

Effetto retroattivo e data di applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020. La retroattività è giustificata dall’esigenza di non penalizzare gli Stati membri che abbiano già inserito, nell’esercizio finanziario 2021, modifiche dei programmi nazionali di sostegno relative alle due misure eccezionali di crisi.

Natura obbligatoria e applicabilità diretta

Come di consueto per i regolamenti UE, il testo precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicoloorganizzazione comune dei mercatiaiuti di crisimisure temporanee covid-19

Testo integrale

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