Regolamento (UE) 2021/2244
Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione del 7 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 introducendo una regola specifica sul campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi. Impone agli Stati membri di prelevare un numero e una varietà sufficienti di campioni, in modo da ottenere risultati rappresentativi del mercato, tenendo conto dei precedenti programmi nazionali pluriennali. Il campionamento deve essere effettuato il più vicino possibile al punto di distribuzione. La disciplina si applica dal 15 dicembre 2022, in sostituzione delle corrispondenti regole dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Norme specifiche sulle procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi ai fini dei controlli ufficiali.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sui residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi effettuati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Riguarda il prelievo di campioni lungo la catena alimentare, con l’obiettivo di garantire risultati rappresentativi del mercato e di supportare la verifica dei livelli massimi di residui del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 15 dicembre 2022; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Norme specifiche sui controlli ufficiali per il campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi
Il regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione completa il regolamento (UE) 2017/625 introducendo una disciplina specifica per le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi. La finalità è assicurare controlli ufficiali coerenti con l’obiettivo di verificare il rispetto dei livelli massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 e di valutare l’esposizione dei consumatori.
Contesto e ratio dell’intervento
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali lungo tutta la filiera alimentare e include già prescrizioni specifiche per i residui di sostanze negli alimenti e nei mangimi. Considerato che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 contiene regole sul campionamento per l’analisi dei residui di antiparassitari e cessa di essere applicabile dal 15 dicembre 2022, il presente regolamento delegato interviene per colmare tale vuoto normativo e integrare il quadro dei controlli ufficiali.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i controlli ufficiali sui residui di pesticidi effettuati dagli Stati membri su alimenti e mangimi in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione. Il regolamento si riferisce alle attività di prelievo dei campioni destinate a produrre risultati rappresentativi del mercato e si coordina con i programmi di controllo nazionali pluriennali già svolti dagli Stati membri.
Obblighi di campionamento
L’articolo 1 impone a ciascuno Stato membro di prelevare un numero e una varietà sufficienti di campioni di alimenti e mangimi. La scelta del campione deve essere tale da garantire la rappresentatività dei risultati rispetto al mercato. Nel determinare il prelievo, gli Stati membri devono inoltre tenere conto dei risultati dei precedenti programmi nazionali pluriennali di controllo.
Punto della filiera in cui effettuare il prelievo
Il regolamento stabilisce che il campionamento debba essere effettuato il più vicino possibile al punto di distribuzione. Questa indicazione mira a garantire la significatività dei controlli rispetto al mercato effettivamente raggiunto dai prodotti.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 15 dicembre 2022, in coerenza con la cessazione di applicabilità delle corrispondenti norme dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
Il regolamento integra l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, fissando norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali relativi alle procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi. La base giuridica richiamata è l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
Obbligo di campionamento rappresentativo
Ai fini dei controlli ufficiali sui residui di pesticidi, ciascuno Stato membro deve prelevare un numero e una varietà sufficienti di campioni di alimenti e mangimi affinché i risultati siano rappresentativi del mercato. Nel farlo, deve tenere conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo nazionali pluriennali.
Luogo del prelievo dei campioni
Il campionamento deve essere effettuato il più vicino possibile al punto di distribuzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 15 dicembre 2022.
Rapporto con il regolamento (CE) n. 396/2005
Il testo tiene conto del fatto che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 resta applicabile fino al 14 dicembre 2022, salvo che un atto delegato fissi una data anteriore. Dal 15 dicembre 2022 le norme specifiche sul campionamento risultano pertanto ricondotte al presente regolamento.
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