Regolamento (UE) 2021/1814
Regolamento (UE) 2021/1814 della Banca centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento BCE n. 2157/1999 per allinearlo al nuovo quadro delle riserve minime e alla nuova decisione BCE sulla metodologia di calcolo delle sanzioni. La modifica elimina riferimenti superati e sostituisce la disciplina contenuta in una notifica BCE con un rinvio espresso alla decisione (UE) 2021/1815. L’obiettivo dichiarato è garantire certezza del diritto, trasparenza e un quadro armonizzato per l’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi di riserva minima.
Modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 della BCE per aggiornare i riferimenti normativi e rinviare alla nuova decisione sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito dei poteri sanzionatori della Banca centrale europea in materia di obblighi di riserva minima. Riguarda le istituzioni soggette al regime delle riserve minime ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 della BCE e del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio. Opera nell’ordinamento degli Stati membri dell’UE in quanto atto direttamente applicabile; le modifiche producono effetti dal 3 novembre 2021. Non disciplina in modo autonomo nuove sanzioni, ma aggiorna il quadro procedurale e i rinvii interni del regolamento BCE del 1999.
Modifica del regolamento BCE sul potere di irrogare sanzioni
Il regolamento (UE) 2021/1814 della Banca centrale europea interviene sul regolamento (CE) n. 2157/1999, che disciplina l’esercizio del potere della BCE di irrogare sanzioni. La modifica è funzionale all’aggiornamento del quadro applicabile alle riserve minime e al coordinamento con la decisione (UE) 2021/1815, che contiene ora la metodologia di calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime.
Finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che l’obiettivo principale è garantire certezza del diritto e trasparenza, rendendo noti i metodi di calcolo delle sanzioni applicate dalla BCE. Il regolamento mira inoltre a prevenire ulteriori frammentazioni del quadro giuridico, trasferendo in un atto formale della BCE il contenuto già presente in una notifica amministrativa.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’intervento riguarda le sanzioni connesse all’inadempienza, totale o parziale, degli obblighi di riserva minima disciplinati dal regolamento (UE) 2021/378 della BCE e dal regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio. Le modifiche incidono sul regolamento BCE del 1999, senza introdurre un regime sanzionatorio autonomo, ma aggiornando i riferimenti e il metodo applicabile.
Modifiche al regolamento (CE) n. 2157/1999
L’articolo 1 contiene tre gruppi di modifiche:
- sono aggiornati alcuni rinvii normativi sostituendo le espressioni generiche con il riferimento espresso al regolamento (CE) n. 2532/98;
- nei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 11, il richiamo al "regolamento del Consiglio sulle riserve minime" è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 2532/98;
- l’articolo 11, paragrafo 2, viene riscritto per stabilire che, quando la BCE irroga una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione sia calcolata secondo la formula e il metodo contenuti nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45).
Coordinamento con la decisione (UE) 2021/1815
Il regolamento si inserisce in un più ampio riassetto normativo, in cui la metodologia di calcolo delle sanzioni viene spostata dalla prassi della notifica BCE a un atto di diritto derivato formalizzato. Ciò consente di avere un quadro più coerente e armonizzato nell’ambito delle competenze sanzionatorie della BCE in materia di riserve minime.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il 3 novembre 2021. I considerando specificano che l’applicazione deve partire dalla stessa data della decisione (UE) 2021/1815, così da evitare disallineamenti tra la disciplina del potere sanzionatorio e la nuova metodologia di calcolo delle sanzioni. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei rinvii normativi
L’articolo 1, punti 1 e 2, sostituisce nei punti richiamati del regolamento (CE) n. 2157/1999 le espressioni generiche "regolamento del Consiglio" e "regolamento del Consiglio sulle riserve minime" con il riferimento specifico al regolamento (CE) n. 2532/98. Si tratta di un adeguamento terminologico e sistematico dei rinvii relativi al potere sanzionatorio della BCE.
Nuova disciplina del calcolo delle sanzioni per riserve minime
L’articolo 1, punto 3, sostituisce l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/1999. Quando la BCE irroga una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione deve essere calcolata secondo la formula e il metodo stabiliti nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45).
Coordinamento con il nuovo quadro BCE sulle sanzioni
I considerando precisano che la formula e il metodo di calcolo, in precedenza contenuti in una notifica BCE sulle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di riserva minima, sono trasferiti nella decisione (UE) 2021/1815, al fine di evitare frammentazione del quadro giuridico e garantire certezza del diritto e trasparenza.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il 3 novembre 2021. I considerando indicano che esso si applica dalla stessa data della decisione (UE) 2021/1815, per assicurare un quadro armonizzato nell’applicazione degli obblighi di riserva minima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1771
- Regolamento · 7 ott 2021Regolamento (UE) 2021/2244
- Regolamento · 6 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1755
- Regolamento · 6 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1756
- Regolamento · 6 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1763
- Regolamento · 6 ott 2021Regolamento (UE) 2021/1767
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →