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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1784

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32021R1784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio dalla RPC, al termine di un'inchiesta che ha confermato dumping, pregiudizio notevole e nesso causale con l'industria dell'Unione. La Commissione ha anche ridefinito con precisione l'ambito del prodotto, escludendo alcune categorie e prevedendo un'esenzione mirata per i prodotti destinati alla fabbricazione di pannelli compositi di alluminio. Le aliquote definitive sono differenziate per società, con una misura residuale per tutte le altre imprese. I dazi provvisori già versati non sono riscossi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, con alcune esclusioni ed esenzioni per usi finali specifici.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC/TARIC indicati all'articolo 1, paragrafo 1. Il regolamento riguarda importatori, esportatori/produttori cinesi, produttori dell'Unione, utilizzatori a valle e autorità doganali degli Stati membri. Sono previste esclusioni specifiche dal prodotto e un'esenzione per taluni prodotti importati per la produzione di pannelli compositi di alluminio, subordinata al regime di uso finale. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori espressamente elencati e previa presentazione di fattura commerciale valida; gli altri operatori cinesi sono soggetti all'aliquota residuale. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784: dazio antidumping definitivo sui prodotti laminati piatti di alluminio originari della RPC

Il regolamento conclude l'inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 14 agosto 2020 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036 e in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale, disponendo l'istituzione di misure definitive. Nel corso del procedimento sono state gestite numerose osservazioni di esportatori, utilizzatori e associazioni di settore, nonché questioni procedurali legate alla divulgazione delle informazioni, ai campionamenti e all'adeguamento del perimetro geografico all'UE-27.

Ambito del prodotto e rettifiche della definizione

L'oggetto dell'inchiesta riguarda i prodotti laminati piatti di alluminio, anche non legati, in varie forme e spessori, originari della RPC. La Commissione ha tuttavia corretto la definizione per evitare sovrapposizioni con misure antidumping/antielusione già esistenti su altri prodotti di alluminio: in particolare ha escluso i prodotti classificati con i codici TARIC 7607119044 e 7607119071, relativi a una fascia di rotoli di spessore molto limitato. Inoltre sono state confermate le esclusioni già prospettate per specifiche categorie di prodotto: laminati per lattine per bevande, prodotti per pannelli di carrozzeria automobilistica e prodotti per parti di aeromobili.

Esenzione per pannelli compositi di alluminio

Un punto centrale del regolamento è l'esenzione, limitata e condizionata, per i prodotti importati per la fabbricazione di pannelli compositi di alluminio. L'esenzione opera solo se il materiale rispetta specifiche tecniche puntuali relative a processo produttivo, larghezza, spessore, tolleranze, leghe, tempra e ondulazione massima. La Commissione ha ritenuto che, in questo segmento, l'offerta dell'Unione non sia sufficiente o adeguata rispetto alle specifiche richieste e che l'esenzione sia quindi nell'interesse dell'Unione. Tale esenzione è comunque subordinata al regime doganale di uso finale ex articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

Analisi del dumping e costruzione del valore normale

Poiché la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. La Commissione ha respinto le contestazioni del governo cinese e degli esportatori sulla legittimità del metodo fondato sulle distorsioni significative, sulla compatibilità con l'OMC e sulla scelta del paese rappresentativo. Ha inoltre mantenuto l'impostazione per cui il valore normale va determinato separatamente per ciascun esportatore/produttore, senza riconoscere la tesi di una unica entità economica di gruppo ai fini della costruzione del margine.

Sono stati esaminati e, in parte, corretti i valori di riferimento per materie prime, energia, lavoro, gas, acqua, SGAV e profitti. La Commissione ha anche adottato adeguamenti puntuali in relazione a errori di classificazione NCP, tassi di cambio e alcuni parametri di calcolo, ma ha confermato in definitiva la metodologia di fondo. I margini di dumping finali risultano pari al 72,1 % per Jiangsu Alcha, 55,5 % per il gruppo Nanshan, 23,7 % per Xiamen Xiashun, 44,5 % per le altre società collaboranti e 88,0 % per tutte le altre società.

Prejudice, nesso causale e interesse dell'Unione

La Commissione ha ricostruito il mercato UE-27 e ha concluso che il consumo sul libero mercato è diminuito dell'11 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate in modo significativo in termini assoluti (+70 %) e relativi (+3,9 punti di quota di mercato). I prezzi cinesi sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e nel periodo dell'inchiesta hanno registrato un undercutting medio del 7 %. Parallelamente, gli indicatori economici dell'industria dell'Unione hanno mostrato un deterioramento: calo della produzione, dell'uso degli impianti, delle vendite, dell'occupazione, della produttività, della redditività e del flusso di cassa.

La Commissione ha respinto le spiegazioni alternative basate su contrazione della domanda, pandemia di COVID-19, importazioni da paesi terzi, strategia commerciale dell'industria dell'Unione o presunta inefficienza interna. Ha ritenuto che i fattori diversi dalle importazioni cinesi non interrompano il nesso causale con il pregiudizio. Quanto all'interesse dell'Unione, la Commissione ha concluso che le misure avrebbero un impatto limitato sugli utilizzatori, anche grazie alla possibilità di sostituzione progressiva delle forniture e al ricorso al perfezionamento attivo per le attività di esportazione a valle. Non sono emersi motivi sufficienti per escludere ulteriori categorie di prodotto oltre a quelle espressamente previste.

Livello del dazio e riscossione dei provvisori

Le misure definitive sono state fissate secondo la regola del dazio inferiore, tenendo conto dei margini di dumping e del livello di eliminazione del pregiudizio. I dazi definitivi sono: 14,3 % per Jiangsu Alcha, 19,1 % per il gruppo Nanshan indicato, 21,4 % per Xiamen Xiashun, 19,0 % per le altre società che hanno collaborato e 24,6 % per tutte le altre società. Il regolamento prevede inoltre che gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio non siano riscossi, per le ragioni richiamate dalla successiva decisione di sospensione. Le aliquote individuali si applicano solo alle società indicate e previa presentazione della fattura commerciale conforme alle prescrizioni regolamentari.

Clausola per nuovi esportatori e applicazione pratica

Il regolamento introduce una clausola di riesame per nuovi esportatori cinesi, che potranno chiedere di essere assoggettati all'aliquota media ponderata delle società collaboranti non campionate, se provano di non aver esportato durante il periodo dell'inchiesta, di non essere collegati a soggetti già assoggettati alle misure e di aver esportato o di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione dopo il PI. Il testo contiene inoltre una disciplina anti-elusione pratica: le autorità doganali devono esigere la fattura commerciale specificamente prevista; in mancanza, si applica l'aliquota residuale. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di prodotti di alluminio laminati piatti, anche non legati, non supportati e senza strati interni di altri materiali, in rotoli/nastri, fogli tagliati su misura, forma circolare o lamiere, rientranti nei codici NC/TARIC elencati. Le aliquote sono: 14,3 % per Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. (codice TARIC aggiuntivo C610), 19,1 % per il gruppo Nanshan e società collegate indicate (C611), 21,4 % per Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. (C612), 19,0 % per le altre società che hanno collaborato, 24,6 % per tutte le altre società (C999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

L'articolo 1, paragrafo 3, subordina l'applicazione delle aliquote individuali alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato, attestante la società fabbricante, il codice TARIC aggiuntivo, il volume e l'esattezza delle informazioni. In mancanza, si applica l'aliquota per tutte le altre società.

Esclusioni ed esenzione per uso finale

L'articolo 2 esclude dal prodotto: laminati per corpi di lattine, chiusure e linguette di lattine per bevande; i prodotti classificati nei codici TARIC 7607119044 e 7607119071; i prodotti di alluminio usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica; i prodotti usati per la costruzione di parti di aeromobili. Inoltre prevede un'esenzione dall'aliquota definitiva per il prodotto importato per la produzione di pannelli compositi di alluminio, purché rispetti specifiche tecniche dettagliate (rotoli stirati o laminati a caldo, calandratura, larghezze 800-2050 mm, spessori 0,20-0,5 mm, tolleranze, leghe 5005 e 3105, tempra h14/h16/h24/h26, ondulazione massima 3/1000 mm).

Regime di uso finale doganale

Le esclusioni per i prodotti di cui al terzo e quarto trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, e l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono subordinate alle condizioni del regime di uso finale del codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Riscossione dei dazi provvisori

L'articolo 3 dispone che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 non sono riscossi.

Nuovi esportatori

L'articolo 4 consente la modifica dell'articolo 1, paragrafo 2, per aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi e assoggettarli all'aliquota media ponderata per le società collaboranti non campionate, purché dimostrino: assenza di esportazioni nel periodo dell'inchiesta (1 luglio 2019-30 giugno 2020), assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure e avvenuta esportazione o obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi dopo il PI.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaleconcorrenzaindustria manifatturiera

Testo integrale

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