Regolamento (UE) 2021/1785
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1785 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 in merito a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un’omissione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, precisando che la deroga temporanea alla disciplina dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo si applica anche alle misure eccezionali di crisi relative alla distillazione di vino e agli aiuti all’ammasso. La correzione mira a garantire coerenza con la finalità di risposta rapida alla pandemia di COVID-19 e a evitare disparità tra le diverse misure di sostegno. La norma ha effetto retroattivo dal 4 maggio 2020, per non penalizzare gli Stati membri che avevano già adottato modifiche nel 2020.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per chiarire che la deroga relativa alla modifica dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo comprende anche le misure eccezionali di crisi per la distillazione di vino e gli aiuti all’ammasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e, in particolare, alla possibilità di introdurre modifiche ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’ambito comprende le misure di sostegno previste dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e dagli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché le misure eccezionali temporanee di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592. La modifica riguarda l’esercizio finanziario 2020 ed è applicabile retroattivamente dal 4 maggio 2020; la facoltà di introdurre modifiche resta limitata al 15 ottobre 2020. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto al perimetro già definito dai regolamenti richiamati.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 in materia di programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
Il regolamento interviene per correggere un’omissione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, adottato durante la pandemia di COVID-19 per consentire una maggiore flessibilità agli Stati membri nella gestione dei programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo. L’obiettivo è chiarire che la deroga temporanea sulle modifiche dei programmi comprende anche le misure eccezionali di crisi previste dal regolamento delegato (UE) 2020/592, così da garantire un trattamento coerente tra tutte le misure di sostegno e preservare la rapidità dell’intervento pubblico nel settore.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 aveva già consentito agli Stati membri di derogare temporaneamente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, per modificare i programmi nazionali di sostegno in relazione alle misure previste dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e dagli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale flessibilità era stata introdotta per consentire risposte rapide alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia e per permettere l’inserimento tempestivo di nuove misure o l’adeguamento frequente di quelle esistenti.
Omissione corretta dal regolamento
I considerando spiegano che, per un’omissione involontaria, il testo dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 non menzionava espressamente le misure eccezionali temporanee di:
- "distillazione di vino in caso di crisi" di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/592;
- "aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi" di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592.
Il regolamento precisa che tali misure dovevano già rientrare nella logica applicativa della deroga, anche perché gli articoli 3, paragrafo 9, e 4, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2020/592 rinviano mutatis mutandis all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Contenuto della rettifica
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, specificando che gli Stati membri possono introdurre modifiche ai programmi nazionali di sostegno:
- in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- in relazione alle misure eccezionali di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592;
- ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio finanziario 2020;
- ma non oltre il 15 ottobre 2020.
La precisazione è rilevante perché rende esplicito che le due misure di crisi non sono escluse dalla deroga e possono quindi essere oggetto di modifiche dei programmi nazionali con la stessa flessibilità prevista per le altre misure di sostegno.
Effetti temporali
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 4 maggio 2020. La retroattività è giustificata dall’esigenza di non penalizzare gli Stati membri che, nell’esercizio finanziario 2020, avevano già introdotto modifiche ai programmi nazionali di sostegno relative alle misure eccezionali di crisi.
Portata pratica per gli operatori
Per i professionisti che assistono amministrazioni o operatori del settore vitivinicolo, il regolamento conferma che, nel quadro emergenziale COVID-19, le misure di distillazione di crisi e di ammasso di crisi sono da considerare pienamente incluse nel regime di flessibilità previsto per la modifica dei programmi nazionali di sostegno. La rettifica ha soprattutto una funzione interpretativa e di coordinamento sistematico, evitando incertezze applicative su misure che erano già state concepite per rispondere con urgenza alla turbativa del mercato vitivinicolo.
Disposizioni principali
Rettifica dell’ambito della deroga
Sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, stabilendo che gli Stati membri possono introdurre, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno per le misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché per le misure eccezionali di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592.
Limite temporale per le modifiche
Le modifiche ai programmi nazionali di sostegno potevano essere introdotte ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio finanziario 2020, ma non oltre il 15 ottobre 2020.
Ambito materiale delle misure interessate
La rettifica chiarisce che nella deroga rientrano espressamente anche le misure temporanee eccezionali di crisi "distillazione di vino in caso di crisi" e "aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi", che erano state omesse nel testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.
Applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 4 maggio 2020, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per non penalizzare gli Stati membri che avevano già inserito modifiche relative alle misure di crisi nell’esercizio finanziario 2020.
Natura vincolante
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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