L.R. Lombardia 20/2020
Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce misure straordinarie di semplificazione per accelerare la ripresa socio-economica lombarda dopo il COVID-19: conferenze di servizi più rapide, regole speciali per VIA, edilizia e sismica, economia circolare, trasparenza e supporto alle imprese. Alcune misure si applicano solo ai procedimenti o alle istanze avviati dalla data di entrata in vigore.
Semplificazione amministrativa e ripresa socio-economica in Lombardia
Semplificazione amministrativa per la ripresa socio-economica lombarda
La legge regionale della Lombardia introduce un pacchetto di misure per ridurre gli oneri amministrativi e velocizzare procedimenti pubblici e privati dopo l’emergenza COVID-19. L’intervento incide soprattutto su conferenze di servizi, edilizia, valutazioni ambientali, disciplina sismica, trasparenza e supporto alle imprese.
Conferenze di servizi: disciplina generale più rapida
Per i procedimenti amministrativi regionali conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, la legge impone in via generale la forma semplificata e asincrona. Il termine per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte è ridotto a 30 giorni, salvo termini diversi previsti dalla normativa statale per materie sensibili come ambiente, paesaggio, beni culturali e salute.
Se l’amministrazione procedente ritiene che le prescrizioni o condizioni espresse possano essere accolte solo con modifiche sostanziali, può attivare una ulteriore valutazione in conferenza entro 3 giorni dalla scadenza del termine per la determinazione conclusiva:
- prioritariamente in modalità asincrona;
- in via subordinata, con riunione sincrona ex art. 14-ter della l. 241/1990, da concludere comunque entro 30 giorni, salvo i diversi termini statali per le amministrazioni “sensibili”.
Le determinazioni rese oltre i termini perentori equivalgono ad assenso senza condizioni. In caso di silenzio-assenso, l’amministrazione procedente deve adottare la determinazione conclusiva entro 15 giorni dal formarsi del silenzio, fermo restando il termine finale del procedimento. Le conferenze vanno svolte preferibilmente con strumenti telematici messi a disposizione dalla Giunta regionale.
La disciplina si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge.
Conferenze di servizi per progetti infrastrutturali regionali
Per i progetti relativi agli interventi infrastrutturali della rete viaria di interesse regionale, la legge introduce regole ancora più stringenti. In tali conferenze:
- le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti non possono superare 10 giorni;
- le determinazioni delle amministrazioni devono arrivare entro 15 giorni, oppure entro 90 giorni se coinvolte amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o della salute;
- l’eventuale riunione sincrona deve svolgersi entro 5 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati;
- se la conferenza procede direttamente in forma simultanea e sincrona, la convocazione va fatta entro 20 giorni e i lavori si chiudono entro 30 giorni, oppure entro 60 giorni nei casi con amministrazioni “sensibili”.
Anche qui il silenzio-assenso è seguito dall’obbligo di chiusura motivata entro 15 giorni. Sono fatte salve le norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale.
Valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico
Per le opere soggette a VIA di competenza non statale, il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende, oltre alla VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera, anche se di competenza statale, acquisiti in conferenza di servizi.
La legge prevede inoltre che, per tali interventi, siano disapplicate le procedure settoriali specifiche incompatibili con questo modello accelerato. In materia di commercio e fiere, sono disciplinati in modo particolare i casi in cui l’intervento è soggetto a verifica o a VIA:
- i termini del procedimento autorizzatorio sono sospesi fino all’esito della verifica di assoggettabilità, ma non oltre 30 giorni;
- se non interviene l’esclusione dalla VIA entro il termine del procedimento, la domanda è rigettata;
- se l’intervento è assoggettato a VIA, gli elaborati già presentati non devono essere nuovamente depositati nell’istanza VIA;
- il rigetto della domanda di autorizzazione al comune segue l’assoggettamento a VIA.
Per le opere soggette a VIA, gli atti di assenso necessari sono acquisiti nella conferenza ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006. Per il titolo commerciale, è richiesto il parere favorevole del rappresentante della Regione; alla conferenza sono invitati anche i soggetti indicati dal d.lgs. 114/1998. La Regione deve disciplinare con deliberazione le modalità di designazione e di espressione della posizione univoca regionale.
Le disposizioni si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della legge.
Disciplina sismica: interventi privi di rilevanza e edilizia libera
La legge adegua la disciplina regionale sismica alla normativa statale sopravvenuta. Sono esclusi dalla legge regionale lombarda sulle opere in zone sismiche gli interventi dichiarati dal progettista come privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sulla base di una tipizzazione regionale e con asseverazione a corredo del titolo edilizio.
Per questi interventi:
- il titolo abilitativo edilizio, corredato dall’asseverazione, vale anche come preavviso sismico ex art. 93 d.p.r. 380/2001;
- la Giunta regionale deve adottare entro 90 giorni gli indirizzi applicativi delle linee guida ministeriali del 30 aprile 2020;
- la deliberazione regionale deve definire anche i controlli, eventualmente a campione, e adeguare la modulistica edilizia unificata.
Per gli interventi di edilizia libera realizzati senza titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 380/2001 è esclusa l’applicazione della legge regionale sismica e non è richiesto il preavviso ex art. 93.
Nelle more dell’aggiornamento restano disapplicate le norme regionali incompatibili con la disciplina statale sopravvenuta.
Rigenerazione urbana, edilizia e logistica
La legge interviene sulla legge regionale lombarda sul governo del territorio per agevolare la rigenerazione urbana e alcune attività economiche.
In particolare:
- per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione ai fini della rigenerazione urbana, la SCIA è ricompresa nella disciplina edilizia regionale, ma la sua efficacia è condizionata alle deliberazioni del consiglio comunale previste per le deroghe;
- viene chiarita la disciplina degli interventi in deroga ex art. 40 della l.r. 12/2005, distinguendoli da quelli di rigenerazione urbana;
- per le attività di logistica e autotrasporto si specifica che la nozione comprende anche magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio;
- si amplia l’utilizzabilità della disciplina regionale sugli immobili in specifiche fattispecie collegate alla rigenerazione urbana.
Economia circolare e recupero dei rifiuti
Per promuovere l’economia circolare, la Giunta regionale deve stabilire il modello di comunicazione e i criteri applicativi per l’eventuale utilizzo, negli impianti industriali autorizzati, dei rifiuti della “lista verde” del regolamento (CE) n. 1013/2006, secondo quanto previsto dalla disciplina statale sul recupero semplificato dei rifiuti.
La deliberazione deve essere adottata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, tenendo conto del sistema produttivo lombardo e senza introdurre restrizioni alla concorrenza o all’accesso al mercato.
Emissioni in atmosfera e principio di leale collaborazione
La legge modifica la disciplina regionale sulle emissioni in atmosfera attribuendo alla Giunta un potere da esercitare sentito il parere della commissione consiliare competente. Viene inoltre previsto un indirizzo per promuovere modalità applicative uniformi nella verifica delle comunicazioni effettuate dagli operatori.
La deliberazione attuativa deve essere adottata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Trasparenza sugli aiuti e semplificazioni per gli enti pubblici
In materia di contributi, sovvenzioni e aiuti, gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa statale a carico di determinati soggetti sono sostituiti, per Regione, enti del sistema regionale, enti locali e altri enti pubblici presenti in Lombardia, dagli adempimenti di pubblicazione svolti da tali soggetti e, ove previsto, dall’alimentazione del Registro nazionale aiuti di Stato.
Il mancato adempimento da parte di questi soggetti non comporta l’applicazione delle sanzioni statali previste per i beneficiari privati né ulteriori oneri di verifica in capo ai soggetti concedenti.
Tutela e sviluppo delle imprese: tutoraggio e interoperabilità dati
La Regione istituisce un servizio di tutoraggio per le procedure di insediamento produttivo, modifica o ampliamento di attività imprenditoriali sopra soglia comunitaria. Il servizio ha la funzione di facilitare i rapporti con le amministrazioni e di supportare gli operatori negli adempimenti, senza sostituirsi ai responsabili del procedimento né agli sportelli unici per le attività produttive.
La Giunta regionale deve definire entro 60 giorni le modalità di accesso e di funzionamento del servizio, in collaborazione con il sistema camerale lombardo, garantendo parità di trattamento.
La legge rafforza inoltre l’interoperabilità tra banche dati regionali e fascicolo informatico d’impresa, prevedendo:
- raccordo informatico tra banche dati regionali e fascicolo d’impresa;
- alimentazione del fascicolo tramite interoperabilità;
- acquisizione, da parte dei soggetti pubblici regionali, dei dati contenuti nel fascicolo.
Procedimenti regionali ad istanza di parte: riduzione dei termini
Per i procedimenti regionali ad istanza di parte con termine finale superiore a 30 giorni, la legge stabilisce una riduzione dei termini fino alla metà. Decorso il termine ridotto, il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, salvo quanto previsto dalla disciplina generale sul silenzio-assenso.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di semplificazione 2021 richiamata dalla norma, deve individuare i procedimenti interessati e stabilire per ciascuno la misura della riduzione e la decorrenza. La regola si applica ai procedimenti avviati dopo la pubblicazione della deliberazione nel BURL.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Molte misure si applicano solo ai procedimenti o alle istanze avviati dalla data di entrata in vigore, oppure dopo la pubblicazione delle deliberazioni attuative previste.
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