Cassazione Civile, Ordinanza n. 23074/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, con la quale una società creditrice chiedeva l'ammissione in via chirografaria di un credito di oltre 414 mila euro per servizi informativi e assistenza resi a una società poi fallita e, secondo la prospettazione dell'opponente, opponibili al fallimento anche perché riferibili a una cessionaria di ramo d'azienda che aveva assunto i debiti della cedente. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo mancante la data certa della documentazione prodotta, inopponibili al fallimento fatture e registro IVA, non provata la rilevanza confessoria dell'inserimento della creditrice negli elenchi dei creditori di una procedura concordataria collegata, e insufficiente la prova testimoniale. Con il ricorso per cassazione la creditrice deduceva, in sintesi, due censure: primo, violazione delle norme processuali e omesso esame di fatto decisivo per il mancato acquisimento del verbale di una testimonianza resa in un diverso giudizio fallimentare e per il rigetto della revoca dell'ordinanza di riduzione della lista testi; secondo, violazione delle norme sulla data certa e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la documentazione via PEC e raccomandata, insieme alle deposizioni testimoniali, dimostrasse l'anteriorità del rapporto contrattuale al fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto il diniego di acquisizione del verbale testimoniale formato in altro procedimento, perché il documento era stato chiesto tardivamente nell'opposizione allo stato passivo e la formazione successiva della prova non elideva la decadenza; inoltre, la riduzione della lista testi è stata qualificata come potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, e la decisione del Tribunale è stata giudicata adeguatamente motivata anche in relazione alle esigenze di celerità della procedura. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto, sotto la veste dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e del richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio; ha ribadito che non è consentito in cassazione riesaminare il merito della valutazione delle prove, salvo i limiti della violazione di legge effettiva o della totale omissione di prova, e ha quindi confermato il giudizio del Tribunale sulla mancanza di data certa e sull'inidoneità delle prove testimoniali a dimostrare l'anteriorità del credito al fallimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, l. fall.
nel giudizio di opposizione allo stato passivo il ricorrente deve indicare specificamente i mezzi di prova e produrre i documenti nel termine previsto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio
art. 98 l. fall.
richiamato come base del giudizio di opposizione allo stato passivo
art. 2704 c.c.
la documentazione prodotta deve avere data certa opponibile al fallimento per essere utilizzabile contro la massa
art. 2709 c.c.
l'efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili tra imprenditori non opera nei confronti del fallimento
art. 2710 c.c.
l'efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili non è opponibile al fallimento
art. 245 c.p.c.
consente la riduzione della lista testi sovrabbondante, provvedimento rimesso al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito
art. 257 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova testimoniale
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti di produzione in appello, ma la Corte valorizza la tardività della produzione in opposizione
art. 360 c.p.c.
le censure non superano i limiti del sindacato di legittimità e, sotto il profilo del n. 5, tendono a sollecitare un riesame del merito
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti
art. 116 c.p.c.
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non applica la regola di valutazione stabilita dalla legge, non quando si contesti il prudente apprezzamento
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte opponente deve rispettare rigorosamente gli oneri di allegazione e produzione documentale previsti dalla legge fallimentare; la mancata produzione tempestiva dei documenti e la mancata specificazione dei mezzi di prova determinano decadenza rilevabile d'ufficio.
- La prova documentale e contabile formata tra imprenditori non è di per sé opponibile alla massa fallimentare se priva di data certa o comunque di idonea opponibilità al fallimento.
- La riduzione della lista testi sovrabbondante è un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo violazioni di legge specifiche.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c.; la Corte controlla solo la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, non il merito dell'apprezzamento probatorio.
- La prova testimoniale, per essere utile a dimostrare l'anteriorità di un credito al fallimento, deve essere specifica e idonea a riferire su conclusione del contratto, contenuto del rapporto e consistenza del credito; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
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