Cassazione Civile, Ordinanza n. 06776/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento notificati a una società e ai suoi soci per maggiori redditi ai fini di imposte dirette, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2001-2005. L’ufficio aveva fondato la rettifica su movimenti finanziari ritenuti non giustificati e su prelevamenti considerati compensi ai soci non assoggettati a ritenuta d’acconto. In primo grado gli atti erano stati annullati. In appello, una prima sentenza della CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l’adesione della contribuente a una definizione agevolata prevista dal d.l. n. 98/2011. L’Agenzia ha proposto due ricorsi riuniti: nel primo ha censurato la declaratoria di cessazione della materia del contendere per tutti i rapporti, sostenendo che il condono coprisse solo alcuni avvisi e deducendo anche vizio di motivazione; nel secondo ha contestato la sentenza successiva della CTR che, pur accogliendo la revocazione, aveva rigettato l’appello dell’ufficio rispetto all’avviso residuo, ritenendo illegittimi gli accertamenti integrativi per violazione dello Statuto del contribuente e valorizzando la buona fede del contribuente come ostativa all’accertamento.
La decisione
La Corte ha confermato la riunione dei due giudizi. Quanto al ricorso n. 4962/2014, ha rilevato che la contribuente aveva definito agevolmente la lite e che non risultava presentata istanza di trattazione né un diniego di condono: perciò ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto al ricorso n. 8841/2015, ha dichiarato l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’estinzione del primo giudizio rendeva inutile la decisione sull’altra impugnazione. Le spese del primo giudizio sono state poste a carico di chi le ha anticipate; per il secondo, le spese sono state compensate per la sopravvenuta causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La definizione agevolata delle liti pendenti opera entro i limiti normativi previsti dalla disposizione; nel caso concreto è stata ritenuta rilevante ai fini della cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della cessazione del giudizio per estinzione/cessata materia del contendere nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come vizio processuale per la dedotta nullità della sentenza d’appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dall’Agenzia per censurare l’uso della buona fede del contribuente come ostacolo all’accertamento integrativo.
art. 2 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato nel motivo sull’accertamento integrativo e sui rapporti con lo Statuto del contribuente.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma sugli accertamenti e loro termini/profili di legittimità.
art. 1-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall’ufficio nel motivo di ricorso relativo agli accertamenti integrativi.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo relativo all’IVA e agli accertamenti integrativi.
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte ha considerato perfezionata la definizione agevolata e rilevato la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto, con conseguente estinzione del giudizio.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la lite è stata definita mediante condono o definizione agevolata e non intervengono nei termini l’istanza di trattazione o un diniego impugnato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della lite produce effetti limitati ai soli atti e ai soli rapporti che rientrano nel perimetro normativo della procedura; non può essere estesa oltre i confini stabiliti dalla legge.
- Se l’estinzione del primo giudizio elimina l’interesse concreto alla decisione su un ricorso connesso o dipendente, quest’ultimo diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo tributario la sopravvenuta definizione della pretesa fiscale può assorbire le questioni di merito sugli avvisi di accertamento, rendendo inutile l’esame delle doglianze sull’an o sul quantum dell’imposizione.
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