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Legge

L.R. Piemonte 15/2014

"Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 15/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 15/2014 riforma la disciplina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali: li qualifica come organi delle ASR, ne riduce i membri a tre e ne ridefinisce le designazioni. Prevede requisiti professionali definiti in intesa Stato-Regioni, riduce a tre anni la durata dell’incarico, coordina la terminologia e abroga alcune disposizioni previgenti. Entra in vigore il giorno della pubblicazione e la nuova nomina si applica alla scadenza dei collegi in carica.

Nuova composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali

Nuova composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali

La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, modificando la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10. L’obiettivo è adeguare composizione, nomina e durata dell’organo di controllo alle previsioni statali e coordinare la terminologia normativa.

Natura, funzioni e composizione dell’organo

Il collegio sindacale è qualificato come organo delle aziende sanitarie regionali per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 3-ter del d.lgs. 502/1992. La composizione è fissata in tre membri, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla medesima disciplina statale.

Modalità di nomina e designazioni

Il collegio è nominato dal direttore generale dell’azienda sanitaria. I componenti sono designati come segue:

  • uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di presidente del collegio e nel rispetto della disciplina regionale sulle nomine pubbliche;
  • uno dal Ministero dell’economia e delle finanze;
  • uno dal Ministero della salute.

Requisiti professionali dei componenti

La legge prevede che i requisiti per la nomina garantiscano elevati standard di qualificazione professionale. Tali requisiti devono essere definiti previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome; per il componente designato dal Ministero dell’economia e delle finanze resta fermo il rispetto della disciplina speciale richiamata dal decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

Durata dell’incarico

La durata del mandato dei componenti del collegio sindacale è ridotta da cinque a tre anni.

Efficacia temporale e coordinamento normativo

La nuova disciplina sulla nomina dei componenti del collegio sindacale si applica dalla data di scadenza dei collegi sindacali già in carica al momento dell’entrata in vigore della legge. Inoltre, ogni riferimento presente nelle leggi regionali ai “collegi dei revisori dei conti” delle aziende sanitarie regionali deve intendersi sostituito con “collegio sindacale”.

Abrogazioni

Sono abrogate alcune previsioni della l.r. 10/1995 e della l.r. 18/2007, in particolare le disposizioni non più coerenti con la nuova struttura del collegio sindacale e con il nuovo assetto delle funzioni di controllo.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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