Circolare numero 223 del 13-10-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità applicative dell’art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 259, che modifica il sistema sanzionatorio per sgravi indebiti e introduce una sanatoria per partite debitorie pregresse verso l’INPS. Vengono definite le ipotesi in cui le somme aggiuntive possono essere ridotte fino agli interessi legali, la nuova disciplina per gli sgravi contributivi indebiti, i soggetti ammessi, i debiti condonabili, i termini di domanda e pagamento, il rapporto con i ruoli esattoriali e le istruzioni specifiche per alcuni settori, tra cui il domestico e i contributi SSN di determinate categorie. La circolare chiarisce inoltre il criterio di calcolo delle somme aggiuntive ridotte, l’imputazione degli acconti e gli effetti estintivi della regolarizzazione.
Condono 1990 per debiti contributivi e riduzione delle sanzioni civili
D.L. 15 settembre 1990, n. 259: modifiche sanzionatorie e condono contributivo
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 259, intervenuto sulla disciplina delle sanzioni civili per omissioni contributive e sugli sgravi indebiti, nonché sulle misure transitorie di regolarizzazione di posizioni debitorie pregresse verso l’INPS. Il documento distingue con precisione tra le nuove ipotesi di riduzione delle somme aggiuntive, la sanatoria per i debiti contributivi e le regole speciali per ruoli esattoriali, settore domestico e contributi SSN di specifiche categorie.
Modifiche al sistema sanzionatorio
L’art. 8 amplia il novero delle situazioni in cui può essere concessa una riduzione eccezionale delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali, oltre ai casi già previsti dall’art. 4 del D.L. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988. Le ulteriori ipotesi riguardano:
- la particolare rilevanza di oggettive incertezze interpretative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- il mancato o ritardato pagamento dovuto a fatto doloso di terzo, denunciato all’Autorità giudiziaria;
- le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalle leggi n. 675/1977, n. 787/1978 e dal D.L. n. 26/1979 conv. in L. n. 95/1979.
Il beneficio non opera automaticamente: è necessario un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanarsi su istanza motivata e documentata dell’interessato, presentata sia al Ministero sia all’ente impositore. In attesa del decreto, il debitore deve comunque versare le somme aggiuntive in misura provvisoria ridotta, pari agli interessi legali, salvo conguaglio. Se il decreto non interviene entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza, l’ente deve applicare le somme aggiuntive nella misura ordinaria prevista dall’art. 4 del D.L. n. 536/1987.
La circolare precisa inoltre che la riduzione eccezionale non coincide con l’applicazione diretta degli interessi legali in luogo delle somme aggiuntive, ipotesi che resta riferibile ai casi di assoluta esclusione di responsabilità del contribuente ai sensi dell’art. 53 del R.D.L. n. 1827/1935. Restano comunque dovute le eventuali sanzioni amministrative per altre violazioni in materia previdenziale e assistenziale.
Sanzioni per sgravi contributivi indebiti
Per i datori di lavoro che abbiano operato o stiano operando sgravi contributivi indebiti, o in misura superiore a quella spettante, il decreto sostituisce la sanzione prevista dall’art. 18 del D.L. n. 918/1968 conv. in L. n. 1089/1968 con l’applicazione delle somme aggiuntive secondo l’art. 4 del D.L. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988. La sanzione previgente viene quindi soppressa.
L’innovazione ha effetto dal 17 settembre 1990, data di entrata in vigore del decreto. Di conseguenza:
- non sono riesaminabili i casi in cui la sanzione ex art. 18 sia stata già pagata prima di tale data;
- non sono riesaminabili i casi definiti con giudicato, come decreto ingiuntivo non opposto o sentenza;
- negli altri casi gli addebiti devono essere riesaminati applicando le somme aggiuntive ex art. 4 del D.L. n. 536/1987.
La circolare aggiunge che, per la regolarizzazione dei periodi contributivi fino a tutto giugno 1990, i debitori possono anche avvalersi dei benefici transitori di cui al comma 5 dell’art. 8, se ne ricorrono le condizioni.
Ambito del condono e soggetti ammessi
La parte transitoria del decreto prevede una regolarizzazione agevolata dei debiti maturati verso l’Istituto per contributi e/o somme aggiuntive. Sono ammessi tutti i soggetti che abbiano debiti per:
- contributi;
- somme aggiuntive;
- sanzioni civili;
- sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi.
Nella nozione di contributi rientrano anche gli importi per fiscalizzazione e sgravi indebiti. La sanatoria può riguardare anche partite già in contenzioso amministrativo o giudiziario, nonché quelle in corso di pagamento rateale già perfezionato: in tale ultimo caso, la domanda di condono comporta automaticamente la rinuncia alla rateazione.
Gli artigiani e i commercianti che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo di iscrizione alle rispettive Commissioni possono essere ammessi con riserva, purché presentino la prescritta denuncia.
Termine per la domanda e modalità di versamento
Per accedere al condono, la domanda deve essere presentata alla competente Sede INPS entro il 30 novembre 1990, con allegata l’attestazione del versamento della prima rata. Il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive ridotte deve avvenire, di regola, in due rate di pari importo:
- prima rata entro il 30 novembre 1990;
- seconda rata entro il 28 febbraio 1991.
Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio, dato il carattere perentorio dei termini, con conseguente applicazione delle sanzioni ordinarie sull’intero debito contributivo.
Nei casi di esposizioni debitorie riguardanti anche o soltanto sanzioni amministrative connesse agli adempimenti contributivi, l’esonero è subordinato all’adempimento, entro il 30 novembre 1990, delle formalità cui le sanzioni si riferiscono, salvo che tali adempimenti non siano più necessari per effetto di interventi ispettivi o d’ufficio.
Debiti già pagati, partite parziali e rinuncia alla contestazione
Il beneficio spetta anche a chi, alla data di entrata in vigore del decreto, abbia già pagato i contributi relativi ai periodi fino a giugno 1990 ma non abbia ancora corrisposto le somme aggiuntive ridotte. La circolare specifica inoltre che la sanatoria può riguardare anche solo una parte del periodo da sistemare: non è richiesta la globalità della regolarizzazione della posizione contributiva.
La presentazione della domanda di condono implica una rinuncia a ogni contestazione sulle partite oggetto di regolarizzazione. Un analogo effetto di riconoscimento del debito deriva dai pagamenti effettuati nei casi in cui non è prevista la presentazione della domanda.
Effetti della regolarizzazione
La regolarizzazione estingue:
- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative;
- ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei contributi;
- le particolari sanzioni previste dalla legge n. 1089/1968 in materia di sgravi degli oneri sociali.
Restano esclusi dal beneficio:
- gli aggi;
- i compensi connessi alla riscossione dei crediti contributivi a mezzo ruoli esattoriali;
- le spese legali.
La circolare ribadisce che la sanatoria copre tutte le sanzioni amministrative connesse alle omissioni contributive, comprese le ex ammende di cui alla L. n. 689/1981 quando collegate a omissioni contributive o ad esse connesse, mentre restano escluse quelle non connesse a omissioni contributive.
Debiti condonabili e limiti oggettivi
L’agevolazione si applica soltanto alle situazioni pendenti. Le partite già definite, alla data di entrata in vigore del decreto, con integrale recupero dei contributi e delle somme aggiuntive nella misura normale restano escluse dalla sanatoria e non danno diritto a rimborsi o conguagli.
Possono essere regolarizzati:
- debiti per contributi relativi ai periodi fino a tutto giugno 1990;
- sanzioni civili o amministrative collegate a tali debiti;
- partite già in fase contenziosa o in rateazione formalmente approvata, con le regole di imputazione previste dalla circolare.
Per i debiti in rateazione, la domanda di condono comporta la rinuncia al piano di ammortamento. Ai fini del calcolo del debito residuo, occorre detrarre:
- la quota dei soli contributi pagati ratealmente fino al 16 settembre 1990;
- l’intero importo delle rate pagate dopo tale data.
Le somme vanno imputate ai contributi meno recenti. Le rate provvisorie versate senza successiva formalizzazione del piano di ammortamento sono anch’esse imputate in conto contributi.
Non si applica il beneficio alle somme accessorie addebitate per mancata effettuazione e versamento delle trattenute ai lavoratori dipendenti pensionati.
Calcolo delle somme aggiuntive ridotte
La somma aggiuntiva ridotta è pari all’8% annuo dei contributi dovuti per ciascun periodo, in sostituzione delle sanzioni dovute ai sensi dell’art. 4 della L. n. 48/1988, con limite massimo complessivo del 40% del debito contributivo oggetto della regolarizzazione.
Il calcolo va effettuato dal mese successivo alla scadenza del termine di pagamento dei contributi fino al 30 novembre 1990, oppure fino al 31 ottobre 1990 se la prima rata viene versata nel corso di ottobre.
La circolare fornisce una tabella di corrispondenza tra ritardo e aliquota, ad esempio:
- 1 mese: 0,666%;
- 1 anno: 8%;
- 2 anni: 16%;
- 3 anni: 24%;
- 4 anni: 32%;
- 5 anni: 40%;
- 6 anni: 48%;
- 11 mesi: 7,333%.
Sono riportati anche esempi applicativi su DM10, bollettini trimestrali e contributi SSN. Se l’importo calcolato supera il tetto massimo del 40%, deve essere ridotto a tale limite.
Imputazione degli acconti già versati
Per le partite ancora aperte, gli acconti già versati devono essere imputati in conto contributi, salvo diversa e espressa imputazione. Se, prima dell’entrata in vigore del decreto, il debitore ha versato un acconto superiore ai contributi dovuti, l’eccedenza si considera anticipo sulle somme aggiuntive ridotte dovute per il condono.
Non è previsto alcun rimborso se quanto già versato supera l’importo complessivamente dovuto in base alla disciplina agevolata, poiché le sanzioni già pagate secondo la normativa ordinaria restano acquisite alle gestioni competenti.
Rapporti con i ruoli esattoriali e con i concessionari
La riduzione spetta anche ai contribuenti i cui debiti siano stati iscritti a ruolo. La circolare distingue diverse situazioni:
- ruoli regolarmente pendenti;
- ruoli annullati;
- ruoli sospesi dai TAR;
- ruoli sospesi dai Pretori;
- ruoli non seguiti dall’emissione di cartelle esattoriali.
Per i ruoli annullati o non seguiti da cartelle, gli interessati devono presentare domanda alla competente Sede INPS e possono pagare in due rate alle scadenze del 30 novembre 1990 e del 28 febbraio 1991.
Per i ruoli sospesi dai TAR, la sospensione non impedisce ai concessionari di riscuotere ciò che il contribuente intenda pagare; gli interessati devono quindi operare presso i concessionari, salvo rifiuto di questi ultimi, nel qual caso possono presentare domanda all’Istituto.
Per i ruoli sospesi dai Pretori, il debitore può rinunciare al beneficio della sospensione e aderire al condono.
La circolare precisa inoltre che le azioni esecutive proseguono fino a quando il debitore non versi l’intero importo dei contributi e una somma a titolo di sanzioni; solo allora la sospensione dell’esecuzione può essere disposta. I concessionari devono comunicare alle Sedi, entro il 31 dicembre 1990, i dati dei soggetti che hanno manifestato la volontà di aderire al condono e le partite definite con pagamento integrale dei contributi.
Le Sedi devono verificare rapidamente la congruità dei versamenti e comunicare ai concessionari la convalida delle operazioni, che vale come sgravio collettivo delle maggiori somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni. In caso di decadenza dal condono, la circostanza va comunicata ai concessionari per la ripresa dell’azione di recupero coattivo.
Istruzioni per il settore domestico
Per i datori di lavoro domestico che intendano regolarizzare debiti contributivi maturati fino al II trimestre 1990, la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 1990, con pagamento degli importi dovuti in due rate di pari importo entro il 30 novembre 1990 e il 28 febbraio 1991.
Le specificità operative sono le seguenti:
- il modulo è predisposto per l’accreditamento dei contributi sulle posizioni assicurative degli addetti ai servizi domestici e familiari ed equiparati;
- per ciascun lavoratore va compilata una domanda separata;
- in caso di prima iscrizione va allegato il Mod. LD/09;
- ciascun modulo consente la regolarizzazione di periodi di lavoro fino a otto trimestri;
- per periodi più lunghi occorre compilare più moduli, calcolando il debito complessivo sull’ultimo modulo.
Nelle more della fornitura dei moduli, le Sedi possono accettare domande informali usando i modelli LD/15 in uso, con l’annotazione "Condono 1990". È inoltre previsto un programma per il calcolo automatizzato dei contributi e delle somme aggiuntive.
La circolare segnala che la domanda e il pagamento non convalidano automaticamente il rapporto assicurativo: l’Istituto si riserva verifiche ispettive sulla reale esistenza del rapporto di lavoro e i dati saranno trasmessi alla posizione assicurativa solo dopo esito favorevole delle indagini.
Liberi professionisti, cittadini non mutuati, dipendenti e pensionati con altri redditi
Per queste categorie la regolarizzazione riguarda i contributi al Servizio Sanitario Nazionale relativi agli anni fino al 1989 compreso; restano esclusi i contributi per il 1990.
Il modulo di domanda è unico per tutte le categorie, così come sono unici i bollettini di c/c allegati. In sede di compilazione, l’interessato deve indicare la categoria di appartenenza e riportare sui bollettini la sigla corrispondente:
- LP per i liberi professionisti;
- CNM per i cittadini non mutuati;
- DP per i dipendenti e pensionati con altri redditi.
L’addetto alla ricezione deve verificare che tali indicazioni siano state effettivamente riportate.
Conclusioni operative
La circolare invita le sedi a dare la massima diffusione alle istruzioni, anche mediante i consueti canali informativi e con il supporto delle organizzazioni di categoria, dei patronati e dei consulenti del lavoro. L’impostazione complessiva mira a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse, ma con rigorose condizioni formali, termini perentori e limiti oggettivi precisi, soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni, l’imputazione dei pagamenti e la gestione delle partite già iscritte a ruolo.
Punti principali
Riduzione eccezionale delle somme aggiuntive
L’art. 8 amplia le ipotesi in cui, oltre ai casi già previsti dall’art. 4 del D.L. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988, può essere concessa la riduzione delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali. Le nuove ipotesi riguardano: gravi incertezze interpretative sull’obbligo contributivo, mancato o ritardato pagamento dovuto a fatto doloso di terzo denunciato all’Autorità giudiziaria e aziende in crisi assoggettate a specifici provvedimenti legislativi. Il beneficio può essere disposto solo con decreto ministeriale, su istanza motivata e documentata presentata sia al Ministero del Lavoro sia all’ente impositore. In attesa del decreto, il debitore deve comunque regolarizzare versando le somme aggiuntive in misura provvisoria ridotta; se il decreto non interviene entro sei mesi, si applica la misura ordinaria.
Sgravi contributivi indebiti: nuova sanzione
Per gli sgravi contributivi indebitamente operati o eccedenti il dovuto, la sanzione prevista dall’art. 18 del D.L. n. 918/1968, conv. in L. n. 1089/1968, viene soppressa e sostituita dall’applicazione delle somme aggiuntive secondo i criteri dell’art. 4 del D.L. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988. La modifica ha effetto dal 17 settembre 1990. Non sono riesaminabili i casi già definiti con pagamento della sanzione prima di tale data o coperti da giudicato; negli altri casi occorre procedere al riesame con applicazione delle somme aggiuntive.
Ambito della sanatoria e soggetti ammessi
La regolarizzazione riguarda tutti i soggetti che abbiano debiti verso l’Istituto per contributi, somme aggiuntive, sanzioni civili o amministrative, comprese le somme per fiscalizzazione e sgravi indebiti. Sono ammesse anche le esposizioni già in contenzioso amministrativo o giudiziario e quelle in corso di pagamento rateale, con rinuncia automatica alla rateazione. Gli artigiani e i commercianti non ancora iscritti alle Commissioni competenti possono essere ammessi con riserva, purché presentino la denuncia prescritta. La domanda di condono va presentata entro il 30 novembre 1990 con l’attestazione del pagamento della prima rata.
Termini, rateazione ed effetti della decadenza
Per i debiti condonabili la legge prevede il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive ridotte in due rate di pari importo, scadenti il 30 novembre 1990 e il 28 febbraio 1991. Il mancato o tardivo versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio, con applicazione delle sanzioni ordinarie sull’intero debito contributivo. Per i contributi già pagati ma con somme aggiuntive ancora dovute, il pagamento della parte ridotta va effettuato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto. Per le imprese in amministrazione controllata o straordinaria, la regolarizzazione è differita all’ultimo giorno del mese successivo alla cessazione della procedura e il pagamento avviene in unica soluzione.
Debiti iscritti a ruolo e rapporti con i concessionari
Il beneficio spetta anche ai debiti già iscritti nei ruoli esattoriali. In tali casi, il debitore può versare ai concessionari gli importi dovuti in unica soluzione entro il 30 novembre 1990, senza necessità di domanda, purché versi anche le somme aggiuntive ridotte. La circolare disciplina i casi di ruoli annullati, sospesi dai TAR o non seguiti da cartelle, prevedendo in linea generale la presentazione della domanda all’INPS e il pagamento secondo le regole del condono. Viene inoltre chiarito che le azioni esecutive dei concessionari proseguono fino al pagamento effettivo e che la sospensione opera solo quando sia stato versato l’intero importo dei contributi e una somma a titolo di sanzioni.
Calcolo della somma aggiuntiva ridotta
La somma aggiuntiva va calcolata nella misura dell’8% annuo dei contributi dovuti per ciascun periodo, con tetto massimo pari al 40% del debito contributivo complessivamente pendente. Il calcolo decorre dal mese successivo alla scadenza del versamento fino al 30 novembre 1990, ovvero fino al 31 ottobre 1990 se la prima rata è versata in quel mese. La circolare fornisce una tabella di aliquote proporzionali al ritardo, con esempi pratici per DM10, bollettini trimestrali e contributi SSN.
Acconti già versati e imputazione
Gli acconti eventualmente già versati, per posizioni ancora aperte, devono essere imputati ai contributi salvo diversa imputazione espressa. Se l’acconto supera il dovuto per contributi, l’eccedenza si considera anticipo sulle somme aggiuntive ridotte. Non è previsto rimborso quando quanto già versato eccede l’importo complessivamente dovuto secondo il condono, perché le sanzioni pagate secondo la normativa ordinaria restano acquisite.
Settori e categorie con istruzioni specifiche
Per il settore domestico la domanda è individuale per ciascun lavoratore, con compilazione del Mod. LD/09 in caso di prima iscrizione; ciascun modulo copre fino a otto trimestri e il debito va pagato in due rate. Per liberi professionisti, cittadini non mutuati, dipendenti e pensionati con altri redditi, la regolarizzazione riguarda i contributi SSN fino all’anno 1989 incluso, non il 1990, e i moduli devono essere compilati indicando la categoria corretta (sigle LP, CNM, DP). La circolare richiama anche la necessità di verifiche ispettive e precisa che la sanatoria non convalida automaticamente il rapporto assicurativo.
Effetti della regolarizzazione e limiti del beneficio
La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento dei contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alla denuncia e al versamento, comprese le particolari sanzioni in materia di sgravi sociali. Restano esclusi gli aggi, i compensi di riscossione e le spese legali. La sanatoria comprende le sanzioni amministrative connesse a omissioni contributive, incluse le ex ammende della L. n. 689/1981 nei casi previsti, ma non quelle non collegate a omissioni contributive. Sono inoltre escluse dalla regolarizzazione le partite già definite con pagamento integrale di contributi e sanzioni ordinarie.
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