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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 5881 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 90/2019 ACCERTAMENTO - REQUISITI - Avviso della facoltà di avvalersi dell'accertamento con adesione - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento TARI 2014, pari a Euro 11.443,00 oltre interessi e sanzioni, contestando: l’omesso contraddittorio endoprocedimentale; la mancata indicazione della facoltà di accedere all’accertamento con adesione; il difetto di motivazione dell’avviso, anche per la mancata indicazione delle delibere impositive; e l’illegittimità delle sanzioni per asserita incertezza normativa. La controversia riguardava locali utilizzati dalla società per la propria attività.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la TARI sia un tributo non armonizzato e che, in assenza di una specifica previsione normativa, non sussista un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Ha inoltre stabilito che l’avviso di accertamento non deve necessariamente indicare la facoltà di avvalersi dell’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218/1997; la mancata indicazione non determina la nullità dell’atto. L’avviso è stato considerato sufficientemente motivato, poiché aveva consentito alla contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa. Sono state confermate anche le sanzioni, non essendo ravvisabile un’oggettiva incertezza normativa sui presupposti e sulle modalità di pagamento della TARI. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 700,00.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997

    facoltà di avvalersi dell’accertamento con adesione

    La norma disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione, ma non impone che l’avviso di accertamento contenga necessariamente uno specifico avviso al contribuente circa tale facoltà.

  • Art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 212 del 2000

    gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono indicare l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il loro riesame nel merito

    L’obbligo di indicare l’autorità presso cui promuovere il riesame non comprende anche l’obbligo di indicare la possibilità di accedere all’accertamento con adesione. La mancata indicazione non comporta la nullità dell’avviso, poiché le cause di nullità sono tassative.

  • Art. 10 della legge n. 212 del 2000

    incertezza normativa oggettiva tributaria

    L’esenzione dalle sanzioni può operare solo quando vi sia un’incertezza oggettiva, inevitabile e riferita al contenuto, all’oggetto o ai destinatari della norma, non quando sussista una mera ignoranza soggettiva del contribuente.

  • Art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell’esclusione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e applicazione della norma tributaria.

  • Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

    La decisione richiama il principio secondo cui la motivazione dell’atto deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la società aveva articolato compiute difese.

  • Sentenza Cass., Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823

    per i tributi "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo

    Il contraddittorio endoprocedimentale è generalmente necessario per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati, come la TARI, è richiesto soltanto quando una specifica norma lo preveda.

  • Ordinanza Cass., 29 ottobre 2018, n. 27421

    Conferma il principio delle Sezioni Unite sulla diversa disciplina del contraddittorio preventivo per tributi armonizzati e non armonizzati.

Massime di principio

  • Per i tributi locali non armonizzati, come la TARI, l’assenza di un contraddittorio preventivo non rende automaticamente nullo l’avviso di accertamento, salvo che una specifica disposizione normativa lo imponga.
  • L’avviso di accertamento non deve necessariamente informare il contribuente della possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione; tale omissione, da sola, non determina la nullità dell’atto.
  • La motivazione dell’avviso è sufficiente quando permette al contribuente di comprendere la pretesa, verificare i calcoli e predisporre una difesa concreta, anche se non contiene ogni possibile riferimento documentale invocato dal contribuente.
  • L’esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche dal giudice, non una semplice difficoltà interpretativa o una mancata conoscenza della disciplina.
  • Quando il tributo deve essere versato in autoliquidazione e il contribuente omette o versa insufficientemente quanto dovuto, l’applicazione della sanzione è normalmente legittima, salvo specifiche cause di esclusione.

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