Ordinanza n. 15488/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale che ha approvato gli esiti dell’avviso pubblico per il sostegno e il rilancio competitivo delle sale cinematografiche e delle arene del Lazio, collocando la proposta della ricorrente tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 22 dicembre 2025, con cui sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse a contributo, di quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e di quelle non finanziabili per mancato raggiungimento del punteggio minimo. La propria domanda, presentata il 29 luglio 2025, è stata inserita nell’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse. L’ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi al beneficio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale della Regione Lazio, in considerazione dell’elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi. La pubblicazione dovrà contenere le informazioni e gli atti indicati in motivazione; la Regione dovrà predisporre un collegamento denominato «Atti di notifica», attestare l’avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione sulla home page fino alla sentenza definitiva di primo grado. La ricorrente dovrà effettuare la notificazione entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza e depositarne prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
per l’elevato numero dei controinteressati e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme della notificazione per pubblici proclami;
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata, nel caso concreto, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperirne gli indirizzi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni dieci (dieci) decorrente dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
L’inosservanza del termine perentorio assegnato per l’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 27, comma 2, c.p.a.
l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;
L’avviso di notificazione per pubblici proclami deve indicare l’autorizzazione giudiziale e il relativo fondamento processuale.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risulta prevedibilmente difficile reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, specificando i contenuti dell’avviso e gli adempimenti necessari.
- Il mancato rispetto dei termini perentori assegnati per effettuare la notificazione per pubblici proclami e depositarne la prova comporta l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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