Sentenza del 05/12/2017 n. 5074 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Prezzi di trasferimento - Documentazione - Obbligo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'asserita violazione degli obblighi documentali in materia di prezzi di trasferimento per operazioni infragruppo disciplinate dall'art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986. In particolare, si discuteva se il contribuente fosse obbligato a predisporre preventivamente il Masterfile e la Documentazione nazionale per dimostrare la conformità dei prezzi praticati al valore normale di mercato.
La decisione
La sentenza ha stabilito che non sussiste un obbligo generale del contribuente di predisporre tale documentazione. Masterfile e Documentazione nazionale hanno esclusivamente una funzione premiale e difensiva: se il contribuente li predispone correttamente e li presenta secondo le regole applicabili, può beneficiare della disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui l'Amministrazione contesti successivamente la determinazione dei prezzi. La loro mancata predisposizione, invece, non determina di per sé l'illegittimità delle operazioni né costituisce automaticamente una violazione sanzionabile; resta comunque possibile per l'Amministrazione accertare la non conformità dei prezzi al valore normale con gli ordinari strumenti probatori.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Nell'ambito di operazioni di cui all'art. 110, comma 7 d.P.R. 917/1986
La norma disciplina il principio del valore normale nelle operazioni tra imprese associate o appartenenti allo stesso gruppo e consente all'Amministrazione di verificare la correttezza dei prezzi di trasferimento, ma non impone, come requisito generale di validità delle operazioni, la predisposizione del Masterfile e della Documentazione nazionale.
Massime di principio
- La documentazione sui prezzi di trasferimento è generalmente uno strumento di protezione dalle sanzioni, non un requisito costitutivo della validità delle operazioni infragruppo.
- L'assenza di Masterfile o Documentazione nazionale non prova automaticamente che i prezzi siano incongrui o che l'operazione sia irregolare; l'Amministrazione deve comunque dimostrare la violazione del principio del valore normale.
- La predisposizione tempestiva e corretta della documentazione può essere decisiva per ottenere la disapplicazione delle sanzioni in caso di successivo accertamento.
- Anche senza documentazione, il contribuente deve poter dimostrare, con contratti, analisi economiche, comparabili e altra evidenza, che i prezzi applicati sono coerenti con condizioni di mercato.
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