Circolare numero 130 del 14-07-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ANIAC per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori trimestrali, delle quote associative dovute dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e di protezione dei dati, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione dei flussi.
Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC), approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento definisce modalità operative, gestione delle deleghe, revoche, costi, tutele dell’Istituto, durata della convenzione e istruzioni contabili.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS, per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti riporta in modo distinto l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria.
I dati relativi alla quota e all’associazione sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.
La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di riscossione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale trasmette alla Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene richiesta la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute;
- i nominativi dei soggetti per i quali è intervenuta revoca della delega nelle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente, nonché del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno in corso.
Inoltre, l’associazione presenta alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna:
- sottoscritta dal singolo associato;
- corredata di copia di un documento d’identità valido.
Le scadenze previste per la presentazione sono:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se nello stesso anno pervengono all’Istituto due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse viene considerata ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibili alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici per la convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS declina ogni responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere inviata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.
La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione l’associato trasmetta una revoca della revoca precedentemente presentata. In tale ipotesi, l’INPS informa tempestivamente l’associazione interessata.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta. Successivamente a tale comunicazione, l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia
L’INPS si considera sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a rifondere all’INPS le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni riguardanti:
- l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- il legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
- la perdita, da parte dell’associazione, dei requisiti di legge richiesti per la stipula della convenzione.
Resta altresì salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente nei casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.
L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
La sede dell’ANIAC è indicata in Viale Europa n. 300, Roma (RM).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto di ANIAC, viene istituito il conto:
- GPA25542 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC).
Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.
Sono inoltre istituiti i seguenti conti:
- GPA35542 – Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC);
- GPA11542 – Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC).
Tali conti sono movimentabili dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Punti principali
Modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge n. 233/1990 e successive modifiche. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. I dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e Comunicazione bidirezionale – Modelli F24. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
L’associazione trasmette all’INPS Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e le revoche intervenute nelle date previste (30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente; 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno in corso). Inoltre presenta alla struttura INPS territorialmente competente le singole deleghe sottoscritte dagli associati e corredate da documento d’identità valido alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e del 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se per uno stesso anno pervengono due o più deleghe a favore di associazioni diverse, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; pertanto eventuali comunicazioni dell’associato devono essere rivolte all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e la comunica all’associazione via PEC. La revoca opera dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga la revoca della revoca da parte dello stesso associato, della quale l’INPS informa tempestivamente l’associazione.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS € 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo, logo o sui poteri statutari dell’associazione, nonché per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto se richiesta.
Istruzioni contabili
Per i contributi associativi degli artigiani e commercianti riscossi con F24 per conto di ANIAC è istituito il conto GPA25542. Sono inoltre istituiti i conti GPA35542 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPA11542 per il debito per contributi associativi. Il conto GPA25542 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre i nuovi conti sono movimentati dalla Direzione Generale che cura i rapporti finanziari con l’associazione.
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