Circolare numero 128 del 11-07-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche al T.U. maternità/paternità introdotte dal d.lgs. 80/2015 e rese stabili dal d.lgs. 148/2015: indennità di paternità per i lavoratori autonomi, estensione a 5 mesi della maternità per autonome in caso di adozione/affidamento, e congedo di paternità per il dipendente anche quando la madre è autonoma. Sono indicati requisiti, decorrenze, regole transitorie, documentazione da produrre, modalità di domanda e di pagamento, oltre ai profili contabili e fiscali per la gestione delle prestazioni.
Novità su indennità di paternità per autonomi e congedi/maternità per adozione o affidamento
Novità su indennità di paternità per autonomi e ampliamento della tutela maternità/adozione
La circolare illustra le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 80/2015 al Testo unico in materia di maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001), poi estese agli anni successivi dal d.lgs. n. 148/2015. Le disposizioni riguardano soprattutto l’introduzione dell’indennità di paternità per i lavoratori autonomi, l’estensione dei periodi di indennità di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento e il coordinamento con il congedo di paternità del lavoratore dipendente quando la madre è autonoma.
Indennità di paternità per lavoratori autonomi
Dal 25 giugno 2015 il padre lavoratore autonomo può accedere all’indennità di paternità. La circolare definisce come lavoratori autonomi interessati quelli appartenenti alle categorie del capo XI del T.U. maternità/paternità: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Il diritto sorge solo se la madre è lavoratrice dipendente oppure autonoma e il padre rimane l’unico genitore per uno dei seguenti eventi:
- morte della madre;
- grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
L’indennità spetta dalla data dell’evento fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre. Viene specificato che il giorno del parto è autonomo rispetto ai tre mesi post partum: pertanto non è indennizzabile al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto.
Determinazione del periodo indennizzabile
La circolare distingue il periodo post partum in funzione della condizione della madre:
- se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i tre mesi dopo il parto, più gli eventuali periodi ante partum non goduti in caso di flessibilità;
- se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum copre i tre mesi successivi al parto.
L’indennità di paternità per il padre autonomo copre quindi il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, sempre escluso il giorno del parto.
Esempi applicativi
La circolare riporta due esempi:
- nel caso di madre dipendente che abbia fruito di flessibilità, la grave infermità accertata nel periodo post partum consente al padre di percepire l’indennità dalla data dell’evento fino alla fine del congedo residuo della madre;
- nel caso di madre autonoma, se l’evento si verifica il giorno del parto, il padre può fruire dell’indennità dal giorno successivo fino alla scadenza del triennio post partum previsto per la madre.
Decorrenza e disciplina transitoria
La nuova indennità si applica agli eventi verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi. Tuttavia, nel periodo transitorio, se l’evento si è verificato prima di tale data, l’indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi ancora decorrenti dal 25 giugno 2015.
Resta fermo che, se l’evento coincide con la data del parto, quel giorno non è indennizzabile al padre perché spetta alla madre, ove ne abbia diritto.
Requisiti e misura dell’indennità
L’indennità di paternità è riconosciuta alle stesse condizioni e nella stessa misura dell’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, indipendentemente dal fatto che la madre abbia o meno diritto alla propria indennità.
La circolare richiede che il padre, nel periodo indennizzabile:
- sia iscritto a una delle Gestioni INPS per lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) oppure, per i pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- sia in regola con i contributi per il periodo indennizzabile.
Sono inoltre precisate le regole di decorrenza dell’iscrizione:
- se l’iscrizione avviene nei termini di legge, l’indennità decorre dalla data dell’evento se l’attività è iniziata prima, oppure dalla data di inizio attività se questa è successiva all’evento;
- se l’iscrizione avviene oltre i termini, l’indennità spetta solo per i giorni successivi all’iscrizione.
La misura è pari all’80% di un importo giornaliero determinato in base all’attività svolta, con specifiche differenze per artigiani/commercianti, autonomi agricoli e pescatori. I minimali sono annualmente rivalutati.
Domanda e pagamento dell’indennità di paternità
L’indennità è riconosciuta su domanda dell’interessato ed è soggetta al termine prescrizionale di un anno, decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
In una prima fase la domanda va presentata alla sede INPS competente in modalità cartacea, con il modello SR01 aggiornato, tramite PEC, raccomandata A/R o sportello. La circolare preannuncia poi l’aggiornamento delle applicazioni informatiche per l’acquisizione telematica e stabilisce che, una volta attivata la procedura, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite WEB, Contact center multicanale o Patronati.
Maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento
La riforma estende alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie l’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U., superando la precedente disciplina che riconosceva solo tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia e subordinava il diritto a limiti di età del minore.
La nuova disciplina riconosce il diritto per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore, secondo le modalità già previste per le dipendenti.
Regole per adozione nazionale, internazionale e affidamento
La circolare distingue tre casi:
- in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
- in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, la domanda può essere presentata anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero per gli incontri e gli adempimenti della procedura; in tal caso l’ente autorizzato deve certificare la durata della permanenza all’estero e tale certificazione va allegata alla domanda;
- in caso di affidamento non preadottivo, l’indennità è fruibile nei 5 mesi dall’affidamento per un periodo massimo di 3 mesi.
È inoltre precisato che il diritto permane anche se, durante il congedo, il minore raggiunge la maggiore età.
Decorrenza della nuova disciplina e periodo transitorio
La nuova tutela si applica agli ingressi in famiglia o in Italia verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi.
Per gli ingressi avvenuti prima di tale data, ma per i quali al 25 giugno 2015 non fosse ancora decorso il periodo di 5 mesi dall’ingresso del minore, la lavoratrice può chiedere l’applicazione della nuova disciplina per i periodi residui. In particolare:
- chi aveva già richiesto i 3 mesi previsti dalla vecchia disciplina può ottenere gli ulteriori 2 mesi;
- chi non aveva fruito dell’indennità per superamento dei limiti di età previsti in precedenza può richiedere la prestazione secondo le nuove regole.
La disciplina riformata non si applica invece agli ingressi per i quali, al 25 giugno 2015, i 5 mesi risultavano già interamente decorsi.
Indennità di paternità nei casi di adozione o affidamento
Anche nelle ipotesi di adozione o affidamento, il padre lavoratore autonomo può beneficiare dell’indennità giornaliera nei limiti previsti per la madre lavoratrice autonoma, se quest’ultima è deceduta, gravemente inferma, ha abbandonato il minore o se il figlio è affidato esclusivamente al padre.
La circolare precisa però che non è prevista la rinuncia della madre, se lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.
Domanda telematica per adozione e affidamento
Le applicazioni informatiche sono state aggiornate per consentire:
- la gestione di periodi fino a 5 mesi nelle adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, a prescindere dall’età del minore;
- l’inserimento di periodi antecedenti l’ingresso del minore in Italia nei casi di adozione/affidamento preadottivo internazionale.
Pertanto, dalla data di pubblicazione della circolare, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite i canali ordinari.
Congedo di paternità del lavoratore dipendente con madre autonoma
Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 28 del T.U., il legislatore ha stabilito che il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità anche quando la madre è lavoratrice autonoma, nei casi di morte o grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo.
La circolare osserva che la previsione non introduce una reale novità sostanziale, poiché il diritto era già riconosciuto in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1987, e rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare INPS n. 8/2003.
Documentazione da produrre per la domanda di indennità di paternità
La circolare riepiloga la documentazione da allegare o indicare in funzione della causa del diritto:
- in caso di morte della madre, il padre indica gli estremi della madre e la data del decesso, senza produrre il certificato di morte;
- in caso di grave infermità, deve essere presentata specifica certificazione medica, sottoposta a valutazione del medico della struttura INPS competente, trattandosi di documentazione non autocertificabile;
- in caso di abbandono del figlio non riconosciuto dalla madre, il padre presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000;
- in caso di abbandono del figlio riconosciuto dalla madre, occorre acquisire il provvedimento del giudice che pronuncia la decadenza della potestà dell’altro genitore; il padre ne indica gli estremi identificativi e può allegarne copia conforme;
- in caso di affidamento esclusivo del figlio, il padre affidatario comunica gli estremi del provvedimento giudiziario e può allegarne copia conforme.
La circolare precisa che, se il provvedimento giudiziario non è ancora stato emesso alla data della domanda, il padre può allegare copia dell’istanza presentata per ottenerlo.
Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa
Le nuove prestazioni sono state introdotte in via sperimentale per l’anno 2015, ma sono state estese agli anni successivi dal d.lgs. n. 148/2015.
Per il 2015 gli oneri sono finanziati mediante riduzione di un fondo previsto dalla legge n. 190/2014 e sono valutati in 104 milioni di euro. Per gli anni successivi il d.lgs. n. 148/2015 ha individuato le risorse necessarie, con importi progressivi dal 2016 al 2024 e oltre.
La circolare richiama infine la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del d.lgs. n. 80/2015: il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro possono rideterminare i benefici qualora emergano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, sulla base di un monitoraggio degli effetti finanziari.
Istruzioni contabili, gestione dei conti e regime fiscale
L’onere delle prestazioni è posto a carico dello Stato. La circolare istituisce diversi nuovi conti contabili per l’imputazione delle spese, dei recuperi e delle somme non riscosse, tra cui:
- GAT30123 per l’indennità di maternità per il congedo del padre lavoratore;
- GAT30126 per l’estensione della tutela alle lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento;
- GAT30127 per l’indennità di maternità per il padre lavoratore autonomo in caso di adozione o affidamento;
- GAT10123 come conto di debito;
- GAT24123 e GAT24126 per i recuperi;
- GAT00030 e altri conti di supporto per saldi di fine esercizio e somme non riscosse.
Per il pagamento delle prestazioni devono essere usate le collezioni della procedura "Pagamenti vari", con specifiche collezioni centralizzate per ciascuna fattispecie. La liquidazione fuori da tali collezioni è espressamente sconsigliata per esigenze di monitoraggio della spesa e sviluppo applicativo.
Sul piano fiscale, se l’indennità sostituisce un reddito autonomo professionale, è assoggettata a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973; se invece sostituisce un reddito di impresa o fondiario, resta imponibile ma non soggetta a ritenuta. In ogni caso l’Istituto deve rilasciare la certificazione fiscale.
Modalità operative di pagamento
La circolare descrive le procedure operative per i pagamenti, indicando tre collezioni distinte:
- INDPATAUTnn per l’indennità di paternità dei lavoratori autonomi;
- ESTMATAUTnn per l’estensione della maternità alle lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento;
- ESTPATAUTnn per l’indennità del padre lavoratore autonomo in caso di adozione o affidamento.
Per ciascuna collezione vengono indicati i conti da valorizzare, la causale da utilizzare, l’inserimento dei dati anagrafici, dei periodi liquidati, dell’importo e della modalità di pagamento, nonché la necessità di completare la quadratura e produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
Punti principali
Indennità di paternità per lavoratori autonomi
Dal 25 giugno 2015 il padre lavoratore autonomo appartenente alle categorie del capo XI del T.U. può fruire dell’indennità di paternità se la madre è lavoratrice dipendente o autonoma e si verifica uno degli eventi che lo rendono unico genitore: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo. L’indennità copre il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, con esclusione del giorno del parto, e si applica senza obbligo di astensione dal lavoro. Sono richiamati requisiti assicurativi, contributivi, misura dell’indennità pari all’80% e regole per la domanda cartacea/telematica.
Decorrenza e disciplina transitoria
La nuova indennità per i padri autonomi si applica agli eventi verificatisi dal 25 giugno 2015; per gli eventi anteriori, nel periodo transitorio, è riconoscibile solo per i giorni successivi al 25 giugno 2015, se il periodo indennizzabile non era già esaurito. La circolare chiarisce inoltre che la data del parto è distinta dal periodo post partum e non è indennizzabile al padre.
Maternità per autonome in caso di adozione o affidamento
Le lavoratrici autonome adottive o affidatarie hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le dipendenti, cioè per 5 mesi, a prescindere dall’età del minore. Sono disciplinate le ipotesi di adozione nazionale, adozione internazionale e affidamento non preadottivo, con la possibilità di fruire del trattamento anche prima dell’ingresso in Italia nei casi internazionali, e con un massimo di 3 mesi per l’affidamento non preadottivo.
Congedo di paternità del dipendente con madre autonoma
Viene confermato che il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità anche quando la madre è lavoratrice autonoma, nei casi di morte o grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo, richiamando una disciplina già sostanzialmente esistente in attuazione della giurisprudenza costituzionale.
Domanda, documentazione e pagamenti
Le domande sono da presentare all’INPS con le modalità indicate: inizialmente cartacee tramite modello SR01 e invio alla sede competente, poi esclusivamente telematiche tramite WEB, Contact center o Patronati una volta aggiornate le applicazioni. Sono riepilogati i documenti da allegare o indicare per morte della madre, grave infermità, abbandono e affidamento esclusivo. Per i pagamenti sono previste specifiche collezioni nella procedura "Pagamenti vari" e nuovi conti contabili e di debito/recupero.
Copertura finanziaria e regime fiscale
La circolare richiama il finanziamento degli oneri a carico dello Stato e il monitoraggio della spesa, con possibilità di rideterminazione dei benefici in caso di scostamenti dalle previsioni. In materia fiscale, l’indennità è assoggettata o meno a ritenuta alla fonte a seconda che sostituisca reddito autonomo professionale, reddito di impresa o reddito fondiario, fermo l’obbligo di certificazione fiscale.
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