Circolare numero 132 del 14-07-2016
prime indicazioni sull’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle prestazioni integrative garantite dal Fondo correlate alla CIGS, Mobilità, Aspi/Naspi e alle prestazioni integrative di durata della Mobilità e dell’Aspi/Naspi. 1. Quadro normativo. 2. Entrata in vigore. 3. Prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà. 4. Beneficiari 5. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento. 6. Presentazione della domanda di accesso: condizioni, termini e modalità. 6.1 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di CIGS. 6.2 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di Mobilità – ASpI/NASpI 6.3 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di durata. 6.4 Termini di presentazione delle domande per eventi intervenuti durante il periodo transitorio di adeguamento del Fondo Speciale del Trasporto Aereo al Fondo di Solidarietà. 6.5 Domanda di accesso al finanziamento di programmi formativi 7. Istruzioni Operative per la presentazione delle domande. 8. Contribuzione di finanziamento. 8.1 Codifica aziende. 8.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. 9. Istruzioni contabili 10. Disposizioni di rinvio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’adeguamento del vecchio Fondo speciale al D.lgs. 148/2015 e al D.I. n. 95269/2016, con decorrenza sostanziale dal 6 giugno 2016. Vengono chiarite le prestazioni erogabili (integrazioni di CIGS, mobilità, ASpI/NASpI, integrazioni di durata, assegni straordinari e formazione), i beneficiari, la misura della prestazione, i termini per presentare le domande e le modalità telematiche tramite INPS. Sono inoltre riepilogate le regole contributive, la codifica aziendale, le istruzioni Uniemens e le prime indicazioni contabili, rinviando a successivi interventi per il dettaglio delle singole prestazioni.
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prime istruzioni operative e presentazione domande
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prime istruzioni operative
La circolare fornisce le prime indicazioni operative per l’adeguamento del Fondo speciale del trasporto aereo alla disciplina del D.lgs. 148/2015 e del D.I. n. 95269/2016. L’intervento riguarda sia le prestazioni garantite sia le modalità di presentazione delle domande, la contribuzione di finanziamento e le prime regole contabili.
Quadro normativo e decorrenza
Il D.lgs. n. 148/2015, agli artt. 26-40 e in particolare all’art. 40, comma 9, ha previsto l’adeguamento del Fondo speciale per il trasporto aereo. In attuazione di tale previsione, il D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016 ha ridisciplinato il Fondo, che dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
La circolare richiama inoltre il chiarimento ministeriale secondo cui, per il caso di specie, la nuova disciplina decorre dal 6 giugno 2016, ossia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U. Avverso tale data si colloca il periodo transitorio: da quel momento non è più possibile ricevere né istruire domande secondo le regole del precedente Fondo speciale, e le eventuali istanze presentate con le vecchie modalità devono essere ripresentate correttamente.
Ambito di applicazione e finalità del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, delle società derivate e delle imprese del sistema aeroportuale, nei limiti dell’art. 20, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 148/2015.
Le finalità indicate sono quattro:
- tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in integrazione rispetto ad ASpI/NASpI o indennità di mobilità;
- protezione del reddito in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa;
- previsione di assegni straordinari per favorire l’esodo verso la pensione di vecchiaia o anticipata entro cinque anni;
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con il concorso di fondi nazionali o dell’Unione europea.
Prestazioni erogabili
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto interministeriale, il Fondo può erogare:
- prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’indennità ASpI/NASpI e del trattamento di CIGS, anche in caso di contratto di solidarietà, con durata massima pari a quella dell’ammortizzatore di riferimento;
- prestazioni integrative della durata, fino a due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI per singolo lavoratore, nei limiti temporali indicati dal decreto;
- assegni straordinari per agevolare l’esodo di lavoratori che maturino i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Per le prestazioni integrative di durata viene precisato che possono accedere i lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI siano state richieste e godute nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, purché al 1° gennaio 2016 risultino ancora beneficiari. Il decreto ammette inoltre, previa valutazione della sostenibilità economica da parte del Comitato, l’eventuale estensione ai soggetti le cui prestazioni siano cessate al 31 dicembre 2015, pur se richieste dal 1° luglio 2014.
Beneficiari e soggetti esclusi
Le prestazioni integrative spettano agli stessi soggetti beneficiari delle prestazioni pubbliche di riferimento:
- per la CIGS: lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti;
- per la mobilità: lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità, con esclusione dei dirigenti;
- per ASpI/NASpI: lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione.
È ribadito che, in generale, tutte le prestazioni del Fondo, compreso il finanziamento dei programmi formativi, non si applicano ai dirigenti, non essendo ciò espressamente previsto dal decreto interministeriale.
Misura della prestazione integrativa e criteri di calcolo
Per le prestazioni integrative della misura e per quella di durata, il Fondo eroga un importo tale da garantire che il trattamento complessivo raggiunga l’80% della retribuzione lorda di riferimento.
La retribuzione di riferimento è determinata sulla base della media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità aggiuntive lorde e delle voci contrattuali lorde aventi carattere di continuità percepite nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
La circolare specifica che:
- la retribuzione va rapportata al numero di ore, o di giornate per il personale navigante, retribuite nei dodici mesi di riferimento;
- i periodi di mancata prestazione per cause come malattia, maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ex legge n. 104/1992, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari e mancato impiego da parte dell’azienda devono essere sterilizzati, con esclusione delle assenze dovute a provvedimenti disciplinari;
- per il part-time verticale mensile la retribuzione annuale non va divisa per 12 mensilità, ma per il minor numero di mesi lavorati; nei mesi di sospensione non è dovuto il trattamento integrativo, in coerenza con la prestazione base.
Presentazione delle domande: regole generali
Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro esclusivamente per via telematica.
L’accesso è subordinato alla regolarità contributiva dell’azienda, con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all’Istituto, compresi quelli relativi all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. La verifica avviene anche in relazione al DURC.
La domanda va presentata al Comitato del Fondo di solidarietà tramite la Filiale di Coordinamento di Roma Eur. Deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o legale rappresentante, una dichiarazione di responsabilità sulla veridicità dei dati retributivi dei lavoratori, resa ai sensi degli artt. 48, 73, 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Le domande presentate con modalità diverse da quelle previste, oltre i termini perentori o prive degli allegati richiesti non possono essere acquisite né istruite.
Domanda per le prestazioni integrative di CIGS
Le domande di prestazione integrativa della CIGS, anche in caso di contratto di solidarietà, sono subordinate al decreto ministeriale di concessione e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto.
La domanda deve contenere:
- estremi del decreto ministeriale di concessione;
- periodo di fruizione della CIGS;
- stima dell’importo complessivo riferito al periodo concesso;
- elenco analitico dei beneficiari con dati anagrafici, qualifica, tipo contratto e retribuzione lorda di riferimento;
- verbale di accordo sindacale con la data di sottoscrizione.
Per gli accordi sindacali stipulati dal 1° gennaio 2016, ai fini del monitoraggio della spesa, le prestazioni integrative della CIGS sono erogate direttamente dall’INPS ai lavoratori.
Domanda per le prestazioni integrative di mobilità e ASpI/NASpI
L’erogazione delle prestazioni integrative di mobilità e ASpI/NASpI presuppone il riconoscimento delle indennità principali.
Per la mobilità, le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di licenziamento. La domanda non può essere inoltrata prima di tale termine. Ogni istanza deve riferirsi a lavoratori con la stessa data di licenziamento; in caso di licenziamenti scaglionati occorre presentare istanze successive entro i rispettivi termini.
La domanda deve contenere:
- indicazione della tipologia di prestazione integrativa richiesta, con domande distinte per ciascun tipo;
- dati anagrafici dei beneficiari;
- dati sul rapporto di lavoro, qualifica e tipo contratto;
- retribuzione lorda di riferimento;
- data del licenziamento.
Per la sola mobilità occorre inoltre indicare:
- il verbale di accordo sindacale, con la data di sottoscrizione;
- la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati di cui all’art. 4, comma 9, della L. n. 223/1991.
Domanda per le prestazioni integrative di durata
La prestazione integrativa di durata, fino a un massimo di due anni, è destinata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI siano state richieste e godute nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, purché la data del licenziamento e la domanda di sostegno al reddito ricadano in tale intervallo e il lavoratore sia ancora beneficiario al 1° gennaio 2016.
Sono ammessi anche i lavoratori le cui prestazioni siano già concluse al 31 dicembre 2015, se richieste dal 1° luglio 2014; in questo caso le domande devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento.
La domanda deve indicare:
- la tipologia di prestazione integrativa richiesta, riferita a un solo tipo di prestazione principale;
- i dati anagrafici dei beneficiari;
- il rapporto di lavoro, con qualifica e tipo contratto;
- la retribuzione lorda di riferimento.
Termini per il periodo transitorio
Per gli eventi intervenuti nel periodo transitorio di adeguamento del Fondo speciale al nuovo Fondo di solidarietà, la circolare chiarisce che i termini perentori decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 6 giugno 2016.
Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione delle domande, nei casi interessati, è il 5 agosto 2016.
Domande per il finanziamento di programmi formativi
Il Fondo finanzia programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o dell’Unione europea, allo scopo di evitare l’espulsione dal mercato del lavoro e favorire la rioccupabilità di lavoratori in CIGS, mobilità o percettori di ASpI/NASpI.
La circolare rinvia a successivo messaggio per le modalità di presentazione delle domande. È espressamente precisato che le nuove domande non possono più essere presentate tramite procedura Diresco. Il decreto non prevede termini perentori per questa tipologia di finanziamento.
Istruzioni operative telematiche
La domanda è disponibile nel portale INPS, nei Servizi Online per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", nella sezione "Servizi per aziende e consulenti", opzione "Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà".
L’accesso avviene tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Il manuale operativo per aziende e consulenti è disponibile nell’applicazione, nella sezione documentazione.
Al momento dell’invio l’azienda deve selezionare il "Fondo Trasporto Aereo" e il tipo di prestazione richiesta. La domanda può essere salvata in bozza e completata in momenti successivi, ma non può essere inviata né protocollata senza tutti gli allegati previsti. Dopo l’invio viene protocollata e consente la stampa della ricevuta e del prospetto dei dati trasmessi.
Le domande protocollate sono trasmesse alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria e, successivamente, al Comitato Amministratore tramite la Direzione Generale. Le eventuali domande presentate con modalità diverse devono essere ripresentate telematicamente.
Contribuzione di finanziamento
Dal 1° gennaio 2016 il Fondo è finanziato da un contributo ordinario mensile pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori.
Al contributo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo quelle relative agli sgravi contributivi, nonché le regole sulla prescrizione di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Fino al 31 dicembre 2018 affluisce al Fondo anche l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco previsto dall’art. 13, comma 23, del D.L. n. 145/2013 e dal D.I. n. 357 del 29 ottobre 2015.
Codifica delle aziende e flusso Uniemens
L’ambito applicativo coincide con quello delle imprese destinatarie della CIGS. Possono richiedere i trattamenti le aziende classificate con specifici CSC e codici ATECO, tra cui quelle con c.s.c. 1.15.04, 1.15.05 e 1.15.06, con i relativi codici attività e causali amministrative indicate nella circolare, nonché le posizioni del terziario con c.a. 0M per attività ausiliarie o strettamente funzionali al trasporto aereo.
Le sedi devono verificare la correttezza della classificazione previdenziale e della causale amministrativa. Le posizioni interessate continuano a essere contraddistinte anche dal c.a. 4P, che dal 1° gennaio 2016 assume il significato di "Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale". Deve essere eliminato, con decorrenza gennaio 2016, il c.a. 4P dalle posizioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS del sistema aeroportuale.
Il versamento del contributo ordinario continua secondo le modalità già previste per il precedente Fondo speciale. Nel flusso UNIEMENS deve essere valorizzato il codice causale "M112" con il relativo importo pari allo 0,50% dell’imponibile del mese di denuncia.
Istruzioni contabili e rinvii
La circolare aggiorna la denominazione della gestione contabile presso l’INPS con l’intestazione "GV – Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale – Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016". All’interno della gestione è presente la contabilità separata GVR – Gestione assicurativa a ripartizione.
Per la rilevazione dei contributi ordinari sono istituiti i nuovi conti:
- GVR21111, per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
- GVR21171, per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
Al conto GVR24111 va imputata la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, secondo le modalità già richiamate dalla circolare n. 39 del 23 febbraio 2016. Ulteriori istruzioni contabili e operative saranno fornite con successive circolari, insieme alla disciplina di dettaglio delle singole prestazioni e alle modalità applicative per il finanziamento dei programmi formativi.
Punti principali
Adeguamento normativo e decorrenza
Il Fondo speciale del trasporto aereo è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 148/2015 dal D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato in G.U. il 21 maggio 2016. Dal 1° gennaio 2016 il Fondo assume la denominazione di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; tuttavia, per effetto dell’interpretazione ministeriale richiamata, la nuova disciplina si applica dal 6 giugno 2016. Da tale data non è più possibile presentare o istruire domande secondo le regole del precedente Fondo speciale.
Finalità e prestazioni del Fondo
Il Fondo interviene a favore dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, delle società derivate e delle imprese del sistema aeroportuale. Le prestazioni previste riguardano: integrazioni della misura di CIGS, mobilità e ASpI/NASpI; integrazioni della durata di mobilità o ASpI/NASpI fino a un massimo di due anni per determinate platee; assegni straordinari per favorire l’esodo verso la pensione; finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.
Beneficiari e esclusioni
Le prestazioni accessorie del Fondo spettano agli stessi soggetti delle prestazioni pubbliche di riferimento: lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti professionalizzanti per la CIGS, con esclusione dei dirigenti; lavoratori a tempo indeterminato, operai, impiegati o quadri, per la mobilità; lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione per ASpI/NASpI. In generale, il Fondo non si applica ai dirigenti, anche con riferimento al finanziamento dei programmi formativi, salvo diversa previsione non presente nel decreto.
Misura della prestazione integrativa e calcolo della retribuzione
Le prestazioni integrative sono costruite in modo che il trattamento complessivo raggiunga l’80% della retribuzione lorda di riferimento. La retribuzione di riferimento è la media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità aggiuntive e delle voci contrattuali continuative percepite nei 12 mesi precedenti l’istanza, escludendo il lavoro straordinario. Sono sterilizzati i periodi di mancata prestazione dovuti a eventi come malattia, maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/1992, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari e mancato impiego da parte dell’azienda, salvo le assenze per provvedimenti disciplinari. Per il part-time verticale mensile il calcolo non va rapportato a 12 mensilità, ma al minor numero di mesi effettivamente lavorati.
Domande: condizioni, termini e contenuti
Le domande sono presentate dal datore di lavoro esclusivamente in via telematica e richiedono la regolarità contributiva, anche con riferimento al DURC e ai versamenti dovuti all’INPS, inclusa l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Le istanze difformi, tardive o prive degli allegati non vengono acquisite. Per la CIGS integrativa la domanda va presentata entro 60 giorni dal decreto ministeriale di concessione; per la mobilità entro 60 giorni dal licenziamento; per la prestazione di durata, in specifici casi, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le domande per eventi del periodo transitorio devono essere presentate entro il 5 agosto 2016.
Domande per formazione e canale telematico INPS
Per il finanziamento dei programmi formativi non sono indicati termini perentori di presentazione; le nuove domande non possono più essere presentate tramite procedura Diresco. La domanda si presenta nel portale INPS, area Servizi OnLine per aziende/consulenti, selezionando "Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà" e indicando il Fondo Trasporto Aereo. È possibile salvare la domanda in bozza, ma l’invio e la protocollazione sono possibili solo con tutti gli allegati richiesti.
Contribuzione, codifica aziendale e istruzioni contabili
Dal 1° gennaio 2016 è dovuto un contributo ordinario mensile pari allo 0,50% della retribuzione imponibile previdenziale, di cui 0,333% a carico del datore di lavoro e 0,167% a carico dei lavoratori, con esclusione dei dirigenti. Fino al 31 dicembre 2018 confluisce anche l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Le aziende interessate sono individuate tramite specifiche classificazioni CSC e codici ATECO, con attribuzione del c.a. 4P, che dal 1° gennaio 2016 assume il nuovo significato di Fondo di solidarietà per il trasporto aereo. Sul piano contabile sono istituiti nuovi conti per la rilevazione del contributo ordinario e viene confermata la gestione contabile dedicata presso l’INPS.
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