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Circolare

Circolare numero 129 del 13-07-2016

L’art. 22 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 ha escluso, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, per effetto della nuova disposizione, anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati “c.d. irregolari” si applicheranno le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime delle sanzioni civili applicabili ai casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 151/2015. Viene precisato che, dal 24 settembre 2015, non si applica più l’aumento del 50% previsto dalla L. 183/2010, ma la sola sanzione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della L. 388/2000. La nuova disciplina vale per gli accertamenti ispettivi iniziati dal 24 settembre 2015 e per quelli iniziati prima ma non conclusi a quella data; per gli accertamenti già conclusi prima resta invece applicabile il regime previgente. La circolare disciplina inoltre i ricalcoli da parte delle Sedi e la procedura di rimborso per i datori di lavoro che abbiano versato somme non dovute, nel rispetto della prescrizione decennale e con esclusione delle somme coperte da giudicato.

Sanzioni civili per lavoro subordinato irregolare e rimborso delle somme versate in eccesso

Sanzioni civili per lavoro subordinato irregolare e disciplina dei rimborsi

La circolare interviene sulla determinazione delle sanzioni civili applicabili nei casi di mancato adempimento degli obblighi contributivi connessi all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. Viene ricostruito il quadro normativo di riferimento e precisato l’effetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, con particolare riguardo alla decorrenza della nuova disciplina e alle conseguenze sui procedimenti ispettivi e sui rimborsi delle somme eventualmente versate in eccesso.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 116, comma 8, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 disciplina le sanzioni civili per i casi di omesso, ritardato o insufficiente versamento di contributi o premi previdenziali e assistenziali. La norma distingue due ipotesi principali:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, è prevista una sanzione civile annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto massimo del 40% dell’importo non versato entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando il datore di lavoro occulti con intenzione specifica rapporti di lavoro o retribuzioni, la sanzione civile annua è pari al 30%, con limite massimo del 60% dell’importo non corrisposto.

L’aumento del 50% previsto dalla L. 183/2010

L’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 4 novembre 2010, n. 183 aveva previsto, per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, l’aumento del 50% delle sanzioni calcolate secondo l’art. 116, comma 8, della L. 388/2000. La previsione non riguardava il datore di lavoro domestico.

Effetti della riforma introdotta dal D.Lgs. 151/2015

L’art. 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha successivamente escluso tale aumento del 50%, riformulando la disciplina delle sanzioni per il lavoro irregolare. Dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore della norma, nei casi di utilizzo di lavoratori subordinati irregolari si applicano dunque le sanzioni previste dalla lett. b) dell’art. 116, comma 8, della L. 388/2000, senza l’incremento introdotto dalla L. 183/2010.

Ambito temporale di applicazione

La circolare specifica che la nuova modalità di calcolo va applicata:

  • a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal 24 settembre 2015, anche se nel corso degli stessi siano emerse violazioni commesse anteriormente;
  • a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati prima del 24 settembre 2015 ma non ancora conclusi a tale data.

Resta invece soggetto alla disciplina precedente, con applicazione dell’aumento del 50% previsto dalla L. 183/2010, ogni accertamento ispettivo iniziato e concluso prima del 24 settembre 2015.

Ricalcolo delle sanzioni e attività delle Sedi

Le Sedi che abbiano avviato o stiano per avviare il recupero di crediti derivanti da verbali ispettivi relativi ad accertamenti iniziati dopo il 23 settembre 2015, qualora abbiano applicato le sanzioni secondo la disciplina della L. 183/2010, devono ricalcolare gli importi dovuti in base alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 151/2015.

Diritto al rimborso e procedura

I datori di lavoro che abbiano versato somme a titolo di sanzioni calcolate erroneamente secondo la L. 183/2010 hanno diritto al rimborso nei limiti della differenza tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto secondo il nuovo criterio. La richiesta deve essere presentata tramite il cassetto previdenziale, nella sezione "Rimborsi/compensazioni" presente in "Versamenti F24", con indicazione degli importi indebitamente versati.

Verifiche, prescrizione ed esclusioni

Le Sedi devono verificare la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, procedere al ricalcolo delle sanzioni dovute e quantificare gli importi da rimborsare. Il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione decennale. Restano comunque escluse dal rimborso le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

Punti principali

Quadro normativo delle sanzioni civili

L’art. 116, comma 8, della L. 388/2000 distingue tra: mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce o registrazioni obbligatorie, soggetto a sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con limite massimo del 40% dell’importo non corrisposto; e evasione connessa a omissioni o falsità nelle registrazioni o denunce obbligatorie, con sanzione civile annua del 30%, fino al 60% dell’importo dovuto.

Superamento dell’aumento del 50% previsto dalla L. 183/2010

L’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 183/2010 aveva previsto, per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato, l’aumento del 50% delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, L. 388/2000, con esclusione del datore di lavoro domestico. Tale maggiorazione è stata poi esclusa dall’art. 22 del D.Lgs. 151/2015, che ha riformulato la disciplina del lavoro irregolare.

Decorrenza della nuova disciplina

Dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, per i casi di utilizzo di lavoratori subordinati irregolari si applicano le sanzioni di cui alla lett. b) dell’art. 116, comma 8, L. 388/2000, senza l’incremento del 50% introdotto dalla L. 183/2010. La nuova modalità di calcolo si applica a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati dal 24 settembre 2015, anche se riferiti a violazioni commesse prima di tale data, e a quelli iniziati ma non conclusi prima del 24 settembre 2015.

Regime applicabile agli accertamenti conclusi prima del 24 settembre 2015

Per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre 2015 continua ad applicarsi l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. 183/2010. Di conseguenza, gli importi già determinati secondo la disciplina previgente restano validi per tali procedimenti.

Ricalcolo dei crediti e istruzioni per le Sedi

Le Sedi che abbiano avviato o stiano per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi con accertamenti iniziati dopo il 23 settembre 2015, ma ai quali siano state applicate sanzioni secondo la L. 183/2010, devono procedere al ricalcolo delle sanzioni secondo la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 151/2015.

Rimborsi per somme indebitamente versate

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che abbiano versato somme a titolo di sanzioni calcolate erroneamente secondo la L. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto. L’istanza deve indicare gli importi indebitamente versati e va presentata tramite il cassetto previdenziale, nella sezione "Rimborsi/compensazioni" disponibile in "Versamenti F24".

Verifica delle Sedi e limiti al rimborso

Le Sedi, accertato il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, devono ricalcolare le sanzioni dovute e quantificare gli importi da rimborsare. Il diritto al rimborso è soggetto al termine di prescrizione decennale e non riguarda le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

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