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Circolare

Circolare numero 133 del 19-07-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), misura nazionale di contrasto alla povertà rivolta a nuclei familiari in disagio economico con minori, disabili o donne in gravidanza. Vengono descritti il quadro normativo, i soggetti coinvolti, i requisiti anagrafici, economici e familiari, il sistema di valutazione multidimensionale del bisogno, gli importi del beneficio e il riparto regionale delle risorse. Sono inoltre disciplinati i progetti personalizzati di presa in carico, il ruolo dei Comuni e dell’INPS, le modalità di richiesta e di riesame, nonché le prime scadenze operative per la presentazione delle domande.

Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA): avvio, requisiti, procedure e benefici

Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA): disciplina, requisiti e procedure operative

La circolare illustra l’avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), misura nazionale di contrasto alla povertà destinata a nuclei familiari in grave disagio economico. Il beneficio economico è condizionato alla presenza di specifici requisiti soggettivi e familiari, nonché all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dal Comune.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’intervento si innesta nel quadro delineato dall’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Il SIA rappresenta l’estensione su scala nazionale della Carta acquisti sperimentale prevista dall’art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, già sperimentata in 12 Comuni con oltre 250.000 abitanti.

Il Decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, disciplina l’attivazione del servizio, le linee guida e i criteri operativi. L’obiettivo dichiarato è accompagnare le famiglie verso il superamento della povertà e il progressivo recupero dell’autonomia, attraverso un sostegno economico collegato a percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Soggetti coinvolti e riparto delle funzioni

Il sistema coinvolge tre attori principali:

  • il Comune, che riceve le domande, effettua le verifiche anagrafiche, comunica all’INPS le richieste di beneficio e controlla il rispetto dei progetti personalizzati;
  • il Soggetto attuatore, individuato nell’INPS, che riceve le domande dai Comuni e verifica i requisiti socio-economici;
  • il Gestore del servizio, incaricato della distribuzione e gestione delle carte prepagate e dell’accredito periodico degli importi.

È inoltre previsto un flusso di lavoro specifico per la gestione del canale informativo tra INPS e Comuni, con particolare attenzione alle posizioni oggetto di riesame dopo il rigetto della domanda.

Requisiti di accesso: condizioni soggettive, familiari ed economiche

I requisiti devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

Requisiti del richiedente verificati dal Comune

Il richiedente deve:

  • essere cittadino italiano o comunitario;
  • oppure essere familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • oppure essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere residente in Italia da almeno due anni al momento della domanda.

Spetta inoltre al Comune verificare che nessun componente del nucleo possieda:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, ovvero 250 cc per i motoveicoli, immatricolati per la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.

Requisiti del nucleo familiare verificati dall’INPS

Per l’accesso al beneficio il nucleo deve presentare almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un minore di 18 anni;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.

Sul piano economico, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
  • altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, non superiori a 600 euro mensili;
  • assenza, per qualsiasi componente del nucleo, di NASpI, ASDI, altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria e carta acquisti sperimentale.

Valutazione multidimensionale del bisogno

L’accesso richiede un indicatore di bisogno pari o superiore a 45, riferito alla situazione del nucleo al momento della domanda. Il punteggio deriva da tre componenti:

1. Carichi familiari

Il valore massimo è 65 punti e tiene conto di:

  • nucleo con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti, elevati a 20 con tre figli e a 25 con quattro o più figli;
  • presenza di almeno un componente con età non superiore a 36 mesi: 5 punti;
  • nucleo composto esclusivamente da genitore solo e figli minorenni: 25 punti;
  • presenza di uno o più componenti con disabilità grave accertata: 5 punti;
  • presenza di uno o più componenti in condizione di non autosufficienza accertata: 10 punti.

2. Condizione economica

Il valore massimo è 25 punti ed è calcolato sottraendo all’importo massimo di 25 il valore dell’ISEE diviso per 120.

3. Condizione lavorativa

Il valore massimo è 10 punti e viene attribuito al nucleo in cui tutti i componenti in età attiva risultino disoccupati.

Beneficio economico, periodicità ed entità degli importi

Il SIA consiste in un sussidio economico concesso a nuclei familiari in condizioni di estremo disagio ed è subordinato all’adesione a un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza.

Il beneficio è erogato con cadenza bimestrale, in relazione al numero dei componenti del nucleo, secondo i seguenti importi mensili:

  • 1 componente: 80 euro;
  • 2 componenti: 160 euro;
  • 3 componenti: 240 euro;
  • 4 componenti: 320 euro;
  • 5 o più componenti: 400 euro.

L’erogazione avviene attraverso una carta precaricata gestita dal soggetto incaricato del servizio.

Riparto delle risorse e determinazione della platea

La platea dei beneficiari è definita in base alle risorse regionali, distribuite proporzionalmente alla quota di popolazione in maggiore bisogno residente in ciascuna Regione. Per il 2016 il Fondo complessivo è pari a 750.000.000 euro.

La quota regionale è calcolata secondo la formula:

  • (0,5 x A) + (0,25 x B) + (0,25 x C),

dove:

  • A = quota di popolazione in povertà assoluta (media 2012-2014);
  • B = quota di popolazione in grave deprivazione materiale (media 2012-2014);
  • C = quota di popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa (media 2012-2014).

La circolare riporta la ripartizione delle risorse per tutte le Regioni e Province autonome. Inoltre, le Regioni e le Province autonome possono integrare il Fondo nazionale per incrementare il beneficio o ampliare la platea riducendo la selettività dei requisiti di accesso, ai sensi dell’art. 2, comma 4.

Progetti personalizzati di presa in carico

Elemento essenziale della misura non è solo il sostegno economico, ma anche la costruzione di interventi di attivazione e inclusione. I Comuni devono predisporre progetti personalizzati di presa in carico finalizzati a:

  • superare la condizione di povertà;
  • favorire il reinserimento lavorativo;
  • promuovere l’inclusione sociale.

I progetti sono realizzati tramite i servizi sociali, in raccordo con centri per l’impiego, servizi sanitari, scuole e soggetti privati attivi nel contrasto alla povertà, secondo le linee guida approvate in Conferenza Unificata l’11 febbraio 2016.

Le azioni possono comprendere:

  • tirocini;
  • borse lavoro;
  • formazione;
  • percorsi di cura e sostegno ai figli, anche in relazione a scuola e salute.

L’adesione e la partecipazione al progetto sono condizioni necessarie per il godimento del beneficio.

Presentazione delle domande, riesame e canali di interlocuzione

I cittadini devono presentare la domanda direttamente al Comune di appartenenza, che successivamente la inoltra all’INPS per le verifiche automatiche dei requisiti previsti dal decreto. In caso di rigetto, l’utente può recarsi al Comune per ricevere informazioni e presentare eventuale richiesta di riesame.

Se il Comune non è in grado di rispondere ai chiarimenti richiesti, può attivare un approfondimento presso la Direzione provinciale o le strutture INPS territorialmente competenti, esclusivamente tramite PEC.

Nel caso in cui il cittadino si rivolga direttamente all’INPS, i canali indicati sono:

  • Contact Center Multicanale (CCM);
  • canale web "Inps Risponde".

La circolare segnala inoltre che potranno essere valutati ulteriori canali di assistenza informativa, in considerazione delle caratteristiche dell’utenza interessata.

Termini di avvio

Le domande possono essere presentate ai Comuni dopo 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi a partire dal 2 settembre. I Comuni possono iniziare a trasmettere le richieste all’INPS, in ordine cronologico, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda.

Sintesi operativa per gli operatori

Per gli operatori del diritto e della consulenza fiscale, la circolare è rilevante perché definisce in modo puntuale:

  • i requisiti soggettivi e familiari per l’accesso al SIA;
  • la ripartizione delle competenze tra Comuni, INPS e gestore del servizio;
  • i criteri di valutazione multidimensionale del bisogno;
  • gli importi del beneficio e il meccanismo di finanziamento regionale;
  • la necessità di un progetto personalizzato di inclusione come condizione per mantenere il sostegno;
  • le modalità di presentazione, trasmissione e riesame delle domande.

Punti principali

Finalità e funzionamento del SIA

Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede un sussidio economico alle famiglie in condizioni di disagio, purché nel nucleo siano presenti minorenni, persone con disabilità o donne in stato di gravidanza accertata. Il beneficio è subordinato a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, costruito dai servizi sociali comunali in rete con servizi per l’impiego, servizi sanitari, scuole e soggetti del terzo settore.

Ruoli di Comuni, INPS e gestore del servizio

I Comuni ricevono le domande, effettuano le verifiche anagrafiche e gestiscono l’accoglimento o il diniego, oltre a controllare il rispetto dei progetti personalizzati. L’INPS svolge i controlli sui requisiti socio-economici e sulla sussistenza delle condizioni richieste. Il Gestore del servizio provvede alla distribuzione e alla gestione delle carte prepagate con accredito periodico degli importi.

Requisiti di accesso

Il richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario o familiare di cittadino italiano/comunitario con diritto di soggiorno, oppure cittadino straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; inoltre deve risiedere in Italia da almeno due anni. Il Comune verifica anche l’assenza, nel nucleo, di autoveicoli recenti o di cilindrata superiore alle soglie indicate. L’INPS accerta la presenza di almeno uno dei requisiti familiari previsti, l’ISEE non superiore a 3.000 euro, il limite di 600 euro mensili per altri trattamenti economici e l’assenza di specifiche prestazioni o ammortizzatori sociali.

Valutazione multidimensionale del bisogno

L’accesso richiede un indicatore di bisogno pari almeno a 45. Il punteggio deriva da tre aree: carichi familiari, condizione economica e condizione lavorativa. I carichi familiari attribuiscono punteggi aggiuntivi in presenza di figli minori, bambini sotto i 36 mesi, genitore solo con figli minorenni, disabilità grave o non autosufficienza. La condizione economica vale fino a 25 punti, ridotti in base all’ISEE, mentre la condizione lavorativa può attribuire fino a 10 punti se tutti i componenti in età attiva sono disoccupati.

Importi del beneficio e riparto delle risorse

Il beneficio è erogato con cadenza bimestrale e varia in base alla composizione del nucleo: da 80 euro mensili per un solo componente fino a 400 euro per nuclei di cinque o più membri. La platea è determinata dalle risorse stanziate a livello regionale; per il 2016 il fondo complessivo è pari a 750 milioni di euro, ripartito tra Regioni e Province autonome secondo una formula che considera povertà assoluta, grave deprivazione materiale e bassa intensità lavorativa. Le Regioni possono integrare il Fondo nazionale per aumentare il beneficio o ampliare la platea.

Progetti personalizzati e presa in carico

Elemento centrale del SIA è il progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. I progetti, predisposti dai Comuni secondo le linee guida dell’Accordo in Conferenza Unificata dell’11 febbraio 2016, possono includere tirocini, borse lavoro, formazione e interventi a sostegno della cura dei figli. L’adesione e la partecipazione al progetto sono condizioni necessarie per mantenere il beneficio.

Domande, riesami e scadenze operative

Le domande vanno presentate al Comune di appartenenza, che le trasmette all’INPS per le verifiche. In caso di rigetto, il cittadino può rivolgersi al proprio Comune per chiedere chiarimenti e presentare domanda di riesame; il Comune, se necessario, interpella le strutture INPS territorialmente competenti tramite PEC. In alternativa, il cittadino può contattare direttamente l’INPS tramite Contact Center Multicanale o il canale web "Inps Risponde". Le domande possono essere presentate ai Comuni dopo 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, quindi dal 2 settembre, mentre i Comuni possono iniziare a trasmettere le richieste entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione.

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