Cassazione Penale, Sentenza n. 20423/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato Burrafato per il reato continuato di truffa aggravata, censurando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come manifestamente illogico e contraddittorio. Il ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni riconducibili a forme di collaborazione erano generiche e non pertinenti ai fatti, che l'imputato non aveva mai ammesso responsabilità (come dimostrerebbero le indagini e le dichiarazioni delle persone offese che lo indicavano irreperibile dopo le condotte fraudolente) e che il giudice di merito non avrebbe valutato la sistematicità del meccanismo fraudolento e la maggiore vulnerabilità delle vittime straniere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto che il Procuratore generale non abbia dimostrato una concreta utilità processuale derivante dall'eventuale annullamento della decisione sul punto: il riconoscimento delle attenuanti da parte del giudice di merito aveva comunque determinato, per effetto del confronto tra circostanze, un aumento della pena pari a quattro mesi di reclusione e euro 200,00 di multa in relazione all'aggravante invocata, e il ricorso si limitava a criticare la motivazione senza indicare quale beneficio pratico deriverebbe dalla sua accoglienza. In mancanza di un interesse concreto e attuale a impugnare, il ricorso è stato respinto. Decisione resa il 14 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 61, n. 11, cod. pen.
art. 61, n. 11, cod. pen.
Nella sentenza di merito l'aggravante prevista è stata considerata nella comparazione con le attenuanti; il ricorso verteva sulla presunta errata valutazione della prevalenza tra aggravante e attenuanti.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione richiede un interesse concreto e attuale: l'impugnazione è ammissibile solo se l'annullamento del provvedimento censurato può determinare un vantaggio pratico e processuale per il ricorrente; una censura meramente formale o di merito, priva di utilità pratica, comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve dimostrare un interesse concreto e attuale: non è sufficiente criticare la motivazione del giudice se dall'accoglimento non deriverebbe una utilità pratica per il ricorrente.
- Per contestare il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario indicare quale concreto vantaggio sanzionatorio o processuale si ottiene con l'annullamento (ad es. variazione della pena, effetti esecutivi, conseguenze civili), altrimenti la censura è inammissibile.
- La Corte di legittimità non è il luogo per rivedere valutazioni di merito o la valutazione probatoria se non emerge un vizio di diritto rilevante e un danno effettivo alla posizione giuridica dell'impugnante.
- Quando il giudice valorizza dichiarazioni dell'imputato come segno di collaborazione o ravvedimento, chi impugna deve dimostrare non solo la genericità delle dichiarazioni, ma anche che la loro esclusione avrebbe inciso sul risultato sanzionatorio.
- In fase di formulazione del ricorso è utile quantificare l'effetto dell'annullamento richiesto (es. mesi/anni di pena, importo multa, effetti accessori) per dimostrare l'interesse all'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →