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Circolare

Circolare numero 249 del 5-11-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando il personale assunto con contratto di formazione e lavoro non è iscrivibile ai Fondi indicati e quando, invece, l’iscrizione diventa dovuta a seguito di trasformazione o conversione in rapporto a tempo indeterminato. Regola inoltre le modalità di regolarizzazione contributiva, i codici di autorizzazione e tipo contribuzione da usare nelle denunce DM10/2, nonché il trattamento specifico per i Fondi Esattoriali, GAS e Autoferrotranvieri. Sono precisate anche le modalità di versamento del contributo Gescal e l’utilizzo delle posizioni contributive per il personale di aziende di trasporto pubblico.

Iscrizione ai Fondi integrativi e contributi per lavoratori con contratto di formazione e lavoro

Iscrizione ai Fondi e trattamento dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro

La circolare disciplina le conseguenze previdenziali e contributive connesse al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, con particolare riferimento ai Fondi Esattoriali, GAS e Autoferrotranvieri. Il punto centrale è che l’iscrizione ai Fondi non è ammessa durante la vigenza del contratto di formazione, ma può divenire dovuta in caso di trasformazione o conversione del rapporto in tempo indeterminato; l’effetto, tuttavia, varia a seconda del Fondo interessato.

Ambito generale e principio di riferimento

Come regola generale, il personale assunto con contratto di formazione e lavoro non è iscrivibile ai Fondi indicati in oggetto. L’iscrizione, invece, è dovuta qualora il rapporto venga trasformato o convertito in contratto a tempo indeterminato. La circolare invita quindi a verificare la data in cui tale trasformazione o conversione avviene, poiché da essa discendono gli effetti sull’obbligo contributivo, sulla decorrenza dell’iscrizione e sulle eventuali regolarizzazioni.

Fondo Esattoriali e Fondo GAS

Per il Fondo Esattoriali e per il Fondo GAS la mancata iscrizione durante il contratto di formazione e lavoro ha carattere provvisorio, analogamente a quanto accade per i contratti a termine. Quando il rapporto viene trasformato o convertito in tempo indeterminato, l’obbligo di iscrizione sorge ab origine, con conseguente necessità di regolarizzare la posizione.

La retrodatazione dell’iscrizione ai rispettivi Fondi richiede il versamento del contributo integrativo in misura piena, senza applicare la norma agevolatrice relativa agli obblighi contributivi verso l’assicurazione generale obbligatoria prevista dall’art. 3, comma 11, della legge n. 863/1984. Per il Fondo Esattoriali il richiamo normativo è l’art. 8, comma 1, della legge n. 377/1958; per il Fondo GAS l’art. 7, comma 2, della legge n. 1084/1971.

Peculiarità del Fondo Esattoriali

Solo per il Fondo Esattoriali è previsto un obbligo specifico di iscrizione, limitatamente al trattamento integrativo di pensione, anche per il periodo lavorato con contratto di formazione e lavoro in una particolare ipotesi: quella prevista dall’art. 3, comma 12, della legge n. 863/1984. Si tratta del caso in cui il lavoratore, concluso il rapporto di formazione e lavoro, venga assunto entro dodici mesi con contratto a tempo indeterminato, con riconoscimento del periodo di formazione nell’anzianità di servizio.

Decorrenza delle sanzioni e regolarizzazione contributiva

La trasformazione del rapporto è individuata come momento di nascita dell’obbligo contributivo, pur con effetto retroattivo. Da ciò deriva che le eventuali sanzioni si calcolano solo dal 20 del mese successivo alla trasformazione.

Diversamente, se trova applicazione la sanzione di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge n. 863/1984 per inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa, l’obbligo contributivo si considera sorto sin dall’origine del rapporto; in tale ipotesi le sanzioni decorrono dalla data in cui matura l’obbligazione contributiva per ciascun mese.

Per la sistemazione delle posizioni assicurative e la regolarizzazione contributiva connessa all’iscrizione retroattiva ai Fondi, le aziende devono utilizzare la procedura ordinaria di regolarizzazione contributiva prevista in via generale.

Codici di autorizzazione e gestione delle denunce contributive

Qualora l’azienda occupi solo personale con contratto a termine o con contratto di formazione e lavoro, la posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione "1L", che significa esclusione dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo integrativo Esattoriale o GAS.

Se invece l’azienda impiega, oltre ai dipendenti iscritti al Fondo, anche lavoratori con contratto a termine o con contratto di formazione e lavoro, può utilizzare un’unica posizione contributiva per il versamento dei contributi. In questo caso:

  • i lavoratori con contratto a termine vanno indicati con il codice tipo contribuzione "16";
  • i lavoratori con contratto di formazione e lavoro vanno indicati con i codici tipo contribuzione "53", "54" e "56", previsti per la generalità dei datori di lavoro.

Contributo Gescal per il Fondo GAS

Per i dipendenti iscritti al Fondo GAS, il contributo Gescal va calcolato sulle retribuzioni imponibili del Fondo e versato insieme al contributo del Fondo stesso con il codice "X900".

Per i dipendenti non iscritti al Fondo, il contributo Gescal può essere versato:

  • unitamente ai contributi previdenziali;
  • oppure separatamente con i codici "P500" o "P510".

Fondo Autoferrotranvieri: iscrizione solo dalla trasformazione del rapporto

Nel Fondo Autoferrotranvieri l’iscrivibilità è subordinata all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 889/1971. A differenza dei Fondi integrativi sopra esaminati, la trasformazione o conversione del contratto di formazione e lavoro non consente una regolarizzazione dell’iscrizione con effetto originario: l’iscrizione decorre soltanto dalla data in cui il rapporto viene trasformato.

Se la trasformazione interviene durante la durata del contratto di formazione e lavoro, l’azienda può tuttavia continuare a beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa vigente fino alla scadenza del termine originariamente stabilito nel contratto.

Modalità contributive per il Fondo Autoferrotranvieri

La circolare distingue tre ipotesi, con specifiche modalità di compilazione del mod. DM10/2 e del mod. DM10/S.

1. Lavoratori con contribuzione datoriale nella misura degli apprendisti

Per i lavoratori di formazione e lavoro per i quali la contribuzione a carico del datore è dovuta nella misura prevista per gli apprendisti:

  • la quota a carico del lavoratore dovuta al Fondo di previdenza va riportata con il codice "X453" e la dicitura "F.P. FORM";
  • la quota fissa settimanale a carico del datore, pari a L. 3.831, va riportata con il codice "X150";
  • le contribuzioni minori vanno versate con i codici "S140" e "S150" secondo i casi indicati (L. 372 comprensiva INAIL, ovvero L. 192 senza INAIL);
  • il contributo sanitario a carico del lavoratore, pari all’1%, e la quota fissa datoriale di L. 240 settimanali devono essere versati con mod. DM10/S secondo le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto h.2.

2. Lavoratori con riduzione del 50% dei contributi a carico del datore

Per i lavoratori con contratto di formazione per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi datoriale:

  • la quota a carico del lavoratore dovuta al Fondo di previdenza e la quota ridotta del datore al Fondo stesso vanno indicate con il codice "X454" e la dicitura "F.P. FORM";
  • i contributi previdenziali minori e quelli per malattia e maternità vanno calcolati sull’intera aliquota, senza alcuna riduzione, e versati con il codice tipo contribuzione "27";
  • i codici qualifica da utilizzare sono "127" per gli operai e "227" per gli impiegati;
  • il recupero della riduzione datoriale del 50% dei contributi previdenziali minori e di quelli per malattia e maternità va esposto nel quadro "D" con il codice "L188" e la dicitura "RID. 50% CONTR. FORM TRASF";
  • il contributo sanitario segue le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto h.3.

3. Lavoratori con riduzione del 25% dei contributi a carico del datore

Per i lavoratori con contratto di formazione per i quali spetta la riduzione del 25% dei contributi datoriale:

  • la quota a carico del lavoratore dovuta al Fondo di previdenza e la quota ridotta del datore al Fondo stesso vanno indicate con il codice "X456" e la dicitura "F.P. FORM";
  • i contributi previdenziali minori e quelli per malattia e maternità vanno versati sull’intera aliquota, senza riduzione, con il codice tipo contribuzione "28";
  • i codici qualifica da utilizzare sono "128" per gli operai e "228" per gli impiegati;
  • il recupero della riduzione datoriale del 25% va esposto nel quadro "D" con il codice "L189" e la dicitura "RID. 25% CONTR. FORM TRASF";
  • anche in questo caso, il contributo sanitario va trattato secondo le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto h.4.

Indicazione per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto

La circolare richiama infine l’attenzione delle sedi affinché le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto utilizzino la posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione "2B" esclusivamente per il versamento dei contributi dovuti per il personale iscritto al Fondo di previdenza. Per il personale non iscritto al Fondo deve essere utilizzata una posizione contributiva separata, così da evitare errori o ricicli in sede di acquisizione delle denunce aziendali.

Punti principali

Iscrizione ai Fondi e effetto della trasformazione del rapporto

L’iscrizione ai Fondi non è consentita per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ma diventa dovuta se il rapporto viene trasformato o convertito in contratto a tempo indeterminato. La circolare precisa che occorre valutare la data della trasformazione o conversione per stabilire gli effetti contributivi e assicurativi.

Fondo Esattoriali e Fondo GAS

Per questi Fondi la non iscrivibilità durante il contratto di formazione e lavoro ha carattere provvisorio, analogamente ai contratti a termine. Con la trasformazione o conversione in tempo indeterminato sorge, ab origine, l’obbligo di iscrizione ai Fondi integrativi, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 377/1958 per il Fondo Esattoriali e dell’art. 7, comma 2, della legge n. 1084/1971 per il Fondo GAS. Per la retrodatazione dell’iscrizione va versato il contributo integrativo nella misura piena, senza applicare le agevolazioni previste per gli obblighi contributivi AGO nel periodo di formazione o di prolungamento degli effetti ex art. 3, comma 11, legge n. 863/1984.

Trattamento particolare del Fondo Esattoriali

Solo per il Fondo Esattoriali sorge l’obbligo di iscrizione, limitatamente al trattamento integrativo di pensione, anche per il periodo di servizio svolto con contratto di formazione e lavoro nei casi previsti dall’art. 3, comma 12, della legge n. 863/1984, cioè quando il lavoratore, terminato il rapporto di formazione, venga assunto entro dodici mesi con contratto a tempo indeterminato con riconoscimento del periodo di formazione nell’anzianità di servizio.

Decorrenza delle sanzioni e regolarizzazione contributiva

La trasformazione del rapporto determina il momento di nascita dell’obbligo contributivo, con effetto retroattivo; pertanto, le eventuali sanzioni si calcolano solo dal 20 del mese successivo alla trasformazione. Se invece si applica la sanzione prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 863/1984 per inosservanza degli obblighi, l’obbligo contributivo si considera sorto sin dall’origine del rapporto e le sanzioni decorrono dalla data di maturazione dell’obbligazione contributiva di ciascun mese. Per la regolarizzazione delle posizioni assicurative con iscrizione retroattiva ai Fondi, le aziende devono utilizzare la procedura ordinaria di regolarizzazione contributiva.

Codice di autorizzazione 1L e gestione delle posizioni contributive

Se l’azienda occupa solo personale con contratto a termine o con contratto di formazione e lavoro, la posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione "1L", che significa esclusione dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo integrativo Esattoriale o GAS. Se invece sono presenti sia dipendenti iscritti al Fondo sia lavoratori a termine o in formazione e lavoro, può essere utilizzata un’unica posizione contributiva, indicando i lavoratori a termine con il codice tipo contribuzione "16" e quelli con contratto di formazione e lavoro con i codici tipo contribuzione "53", "54" e "56".

Contributo Gescal per il Fondo GAS

Il contributo Gescal dovuto per i dipendenti iscritti al Fondo GAS, da calcolare sulle retribuzioni imponibili del Fondo, deve essere versato congiuntamente al contributo del Fondo stesso usando il codice "X900". Per i dipendenti non iscritti al Fondo, il contributo Gescal può essere versato insieme ai contributi previdenziali oppure separatamente con i codici "P500" o "P510".

Fondo Autoferrotranvieri: decorrenza dell’iscrizione

Per il Fondo Autoferrotranvieri l’iscrizione è subordinata all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 889/1971. Di conseguenza, la trasformazione o conversione del contratto di formazione e lavoro non consente una regolarizzazione dell’iscrizione con effetto ab origine: l’iscrizione decorre solo dalla data di trasformazione del rapporto.

Fondo Autoferrotranvieri: mantenimento delle agevolazioni fino alla scadenza originaria

Se la trasformazione avviene durante la durata del contratto di formazione e lavoro, l’azienda può continuare a fruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto. La circolare distingue tre ipotesi contributive, con regole diverse per l’utilizzo dei codici DM10/2 e DM10/S.

Fondo Autoferrotranvieri: lavoratori con contribuzione datoriale da apprendisti

Per i lavoratori di formazione e lavoro per i quali la contribuzione a carico del datore è assolta nella misura prevista per gli apprendisti, la quota a carico del lavoratore al Fondo di previdenza va indicata con il codice "X453" e dicitura "F.P. FORM". La quota fissa settimanale del datore per il Fondo va indicata con il codice "X150". Le contribuzioni minori vanno versate con i codici "S140" o "S150", mentre il contributo sanitario a carico del lavoratore e la quota fissa datoriale devono essere versati con mod. DM10/S secondo le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto h.2.

Fondo Autoferrotranvieri: lavoratori con riduzione del 50%

Per i lavoratori con contratto di formazione per i quali spetta al datore la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico, la quota a carico del lavoratore e la quota ridotta del datore al Fondo di previdenza vanno indicate con il codice "X454" e dicitura "F.P. FORM". I contributi previdenziali minori e quelli per malattia e maternità vanno calcolati sull’intera aliquota e versati con il codice tipo contribuzione "27" (codici qualifica "127" per operai e "227" per impiegati). Il recupero della riduzione datoriale del 50% va esposto nel quadro "D" con codice "L188" e dicitura "RID. 50% CONTR. FORM TRASF". Anche qui il contributo sanitario segue le istruzioni della circolare n. 53/1993, punto h.3.

Fondo Autoferrotranvieri: lavoratori con riduzione del 25%

Per i lavoratori con contratto di formazione per i quali il datore gode della riduzione del 25% dei contributi a proprio carico, la quota a carico del lavoratore e la quota ridotta del datore al Fondo di previdenza vanno indicate con il codice "X456" e dicitura "F.P. FORM". I contributi previdenziali minori e quelli per malattia e maternità vanno versati per intero con il codice tipo contribuzione "28" (codici qualifica "128" per operai e "228" per impiegati). Il recupero della riduzione del 25% va esposto nel quadro "D" con codice "L189" e dicitura "RID. 25% CONTR. FORM TRASF". Per il contributo sanitario si rinvia alla circolare n. 53/1993, punto h.4.

Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto

Per evitare ricicli nella acquisizione delle denunce aziendali, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto devono utilizzare la posizione contributiva con codice di autorizzazione "2B" esclusivamente per il versamento dei contributi dovuti per il personale iscritto al Fondo di previdenza. Per il personale non iscritto al Fondo deve essere aperta e utilizzata una posizione contributiva separata.

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