Circolare numero 250 del 6-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridefinisce in modo puntuale le competenze per disporre le missioni del personale, distinguendo tra Direttori regionali, provinciali, SAP, dirigenti delle strutture centrali e Direttore generale. Stabilisce limiti temporali massimi, casi riservati al Direttore generale, nonché regole sull'uso del mezzo proprio e del mezzo aereo. Precisa inoltre che le disposizioni hanno effetto immediato e che i provvedimenti non conformi o eccedenti il budget comportano responsabilità disciplinare, contabile e patrimoniale.
Competenze autorizzative per le missioni del personale e regole sull'uso dei mezzi di trasporto
Competenze e disciplina delle missioni del personale
La circolare ridefinisce la competenza ad autorizzare i provvedimenti di missione del personale, indicando in modo differenziato i soggetti abilitati, i limiti territoriali entro i quali possono operare e le durate massime consentite. Vengono inoltre fissate regole procedurali più stringenti per la gestione delle missioni, con particolare attenzione all'uso dei mezzi di trasporto e ai casi riservati al Direttore generale.
Competenze dei Direttori regionali, provinciali e delle SAP
I Direttori regionali possono disporre missioni per il personale delle Sedi regionali, delle Sedi provinciali, delle SAP e dei Centri operativi della Regione, compresi i rispettivi direttori e se stessi, purché il movimento avvenga nell'ambito della Regione e non superi la durata massima di due mesi.
I Direttori delle Sedi provinciali possono autorizzare missioni per il personale della Sede provinciale, delle Sedi autonome di produzione e dei Centri operativi della provincia, compresi se stessi e i direttori delle SAP e dei Centri operativi, per spostamenti nell'ambito provinciale e per un massimo di due mesi.
I Direttori di SAP possono disporre missioni del personale delle SAP e dei propri Centri operativi, compresi se stessi e i direttori dei Centri, per movimenti entro il proprio ambito territoriale di competenza funzionale e per una durata massima di due mesi.
Competenze delle strutture centrali e del Direttore generale
I dirigenti preposti alla Direzione centrale risorse umane possono disporre missioni, salvo quelle riservate al Direttore generale, per trasferimenti da una Regione all'altra e presso la Sede centrale, per una durata non superiore a due mesi.
I dirigenti preposti a strutture centrali, i Coordinatori professionali generali e i Primari coordinatori generali possono disporre missioni per i dipendenti in servizio presso le rispettive strutture per una durata massima di sei giorni, comprensivi dei tempi di viaggio.
Restano invece di competenza del Direttore generale, indipendentemente dalla durata, i provvedimenti riguardanti:
- i dirigenti preposti alle strutture centrali;
- i dirigenti generali non preposti a strutture;
- i primari coordinatori generali;
- i coordinatori professionali generali;
- i dirigenti preposti alle direzioni regionali, limitatamente ai movimenti fuori dall'ambito regionale di competenza;
- tutte le missioni all'estero relative a tutto il personale.
La circolare precisa inoltre che non cambia la competenza del Dirigente centrale preposto ai servizi generali di ispettorato per i funzionari impegnati negli accertamenti ispettivi, né quella dei dirigenti periferici per l'attività di vigilanza.
Cumulo delle missioni e nuovi incarichi
I periodi di missione relativi a ciascun dipendente si cumulano fino al raggiungimento del limite massimo previsto. Una volta raggiunto tale limite, per adottare ulteriori provvedimenti sullo stesso dipendente è necessario un intervallo di trenta giorni consecutivi di servizio effettivo presso la struttura di appartenenza. Tale regola può essere derogata solo in presenza di documentate esigenze, valutate dal Direttore generale.
Regole operative e modalità di autorizzazione
La missione deve essere disposta esclusivamente dai soggetti indicati dalla circolare; in caso di assenza o impedimento, subentrano i titolari delle funzioni vicarie. Non è ammesso disporre missioni per telefono, né sono consentite ratifiche successive, salvo casi di assoluta e documentata necessità.
Le convocazioni per riunioni devono indicare l'ora di inizio e quella presumibile di fine, così da ridurre al minimo la permanenza fuori dalla sede di appartenenza.
Uso del mezzo proprio e del mezzo aereo
La valutazione e l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, ora attribuite al dirigente che dispone la missione, spettano al Direttore della Sede o della struttura centrale di appartenenza del dipendente. L'uso del mezzo proprio è considerato eccezionale e può essere consentito solo in caso di motivata urgenza, per l'attività di vigilanza nell'ambito territoriale, quando manchino mezzi pubblici adeguati oppure in presenza di particolari circostanze responsabilmente valutate ed esplicitate.
L'autorizzazione all'uso del mezzo aereo è ammessa solo se serve concretamente a ridurre la durata della missione e, di conseguenza, i costi connessi a vitto e alloggio.
Decorrenza e responsabilità
Le nuove disposizioni hanno effetto immediato; i provvedimenti già in essere devono quindi essere immediatamente ricondotti alla nuova disciplina.
La circolare avverte infine che gli atti adottati in difformità rispetto alle regole indicate o in eccedenza rispetto alle disponibilità finanziarie del budget annuo assegnato comportano la responsabilità personale, disciplinare, contabile e patrimoniale di chi li adotta.
Punti principali
Competenze dei Direttori regionali, provinciali e SAP
I Direttori regionali possono autorizzare missioni del personale delle Sedi regionali, delle Sedi provinciali, delle SAP e dei Centri operativi della Regione, compresi sé stessi e i relativi direttori, per spostamenti nell'ambito della Regione e per una durata massima di due mesi. I Direttori delle Sedi provinciali possono disporre missioni per il personale della Sede provinciale, delle Sedi autonome di produzione e dei Centri operativi della provincia, compresi sé stessi e i direttori delle SAP e dei Centri operativi, per movimenti nell'ambito provinciale e fino a due mesi. I Direttori di SAP possono autorizzare missioni del personale delle SAP e dei propri Centri operativi, compresi sé stessi e i rispettivi direttori, nell'ambito territoriale di competenza funzionale e per un massimo di due mesi.
Missioni disposte dai dirigenti centrali e casi riservati al Direttore generale
I dirigenti preposti alla Direzione centrale risorse umane possono disporre missioni, salvo quelle riservate al Direttore generale, da una Regione all'altra e presso la Sede centrale, per una durata non superiore a due mesi. I dirigenti preposti a strutture centrali, i Coordinatori professionali generali e i Primari coordinatori generali possono autorizzare missioni del personale in servizio presso le proprie strutture per un massimo di sei giorni, compresi i tempi di viaggio. Restano comunque di competenza del Direttore generale i provvedimenti che eccedono gli ambiti soggettivi o temporali indicati, quelli relativi ai dirigenti preposti alle strutture centrali, ai dirigenti generali non preposti a strutture, ai primari coordinatori generali, ai coordinatori professionali generali e ai dirigenti preposti alle direzioni regionali per movimenti fuori dall'ambito regionale di competenza, nonché tutte le missioni all'estero.
Cumulo dei periodi di missione e intervallo tra nuovi incarichi
I periodi di missione riferiti al medesimo dipendente si cumulano fino al raggiungimento del limite massimo previsto. Raggiunto tale limite, per adottare ulteriori provvedimenti sullo stesso dipendente è necessario un intervallo di trenta giorni consecutivi di servizio effettivo presso la struttura di appartenenza, salvo documentate esigenze che il Direttore generale può valutare.
Regole procedurali e limiti operativi
La missione può essere disposta solo dai soggetti espressamente indicati; in caso di assenza o impedimento subentrano i titolari delle funzioni vicarie. Non è consentito disporre missioni telefonicamente né ratificarle successivamente, salvo casi di assoluta e documentata necessità. Le convocazioni per riunioni devono indicare l'ora di inizio e quella presumibile di fine, in modo da limitare l'assenza dalla sede di appartenenza.
Uso del mezzo proprio e del mezzo aereo
La valutazione e l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, ora rimesse al dirigente che dispone la missione, competono al Direttore della Sede o della struttura centrale di appartenenza del dipendente. L'uso del mezzo proprio è, in linea generale, escluso e può essere autorizzato solo in casi di motivata urgenza, per attività di vigilanza nell'ambito territoriale, in caso di indisponibilità di mezzi pubblici adeguati o per particolari circostanze debitamente valutate ed esplicitate. L'autorizzazione al mezzo aereo è ammessa solo se consente una concreta riduzione della durata della missione e, conseguentemente, degli oneri per vitto e alloggio.
Entrata in vigore e responsabilità
Le disposizioni entrano in vigore con effetto immediato e i provvedimenti già in essere devono essere ricondotti alla nuova disciplina. Eventuali atti adottati in difformità o oltre le disponibilità del budget annuo assegnato comportano la responsabilità disciplinare, contabile e patrimoniale personale di chi li ha adottati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 nov 1993Circolare numero 251 del 6-11-1993
- Circolare · 5 nov 1993Circolare numero 249 del 5-11-1993
- Circolare · 8 nov 1993Circolare numero 252 del 8-11-1993
- Circolare · 3 nov 1993Circolare numero 247 del 3-11-1993
- Circolare · 3 nov 1993Circolare numero 248 del 3-11-1993
- Circolare · 2 nov 1993Circolare numero 246 del 2-11-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →