Cassazione Penale, Ordinanza n. 21148/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per i reati oggetto di impugnazione nei limiti emergenti dal testo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di evasione, contestando l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 c.p.; la Corte rileva però che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, e che la responsabilità per evasione risultava peraltro pacificamente ammessa dallo stesso imputato in sede di convalida. Con il secondo motivo deduceva vizio motivazionale quanto all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di rapina aggravata ex art. 628, comma 2, c.p.; la censura viene ritenuta manifestamente infondata perché basata su tesi interpretative incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, e comunque già correttamente confutate dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La censura sull'evasione è stata ritenuta inammissibile perché ripetitiva e non confrontata criticamente con la motivazione della sentenza di merito; inoltre la responsabilità per evasione risultava ammessa dall'imputato in sede di convalida.
art. 628, comma 2, c.p.
Il motivo sull'elemento soggettivo della rapina aggravata è stato giudicato manifestamente infondato, perché fondato su letture ermeneutiche incompatibili con il testo normativo e con la giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di autonomia e specificità.
- La deduzione del vizio motivazionale non può risolversi in una mera contrapposizione di tesi difensive alla ricostruzione dei giudici di merito, se la sentenza impugnata ha già fornito una risposta coerente e giuridicamente corretta.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che prospetti un'interpretazione dell'elemento soggettivo del reato incompatibile con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
- L'ammissione del fatto da parte dell'imputato in sede procedimentale costituisce elemento idoneo a rafforzare la valutazione di responsabilità già compiuta nei gradi di merito.
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