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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2026, n. 55

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

Normativa italiana26G00081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge modifica la disciplina dei rimpatri volontari assistiti nel T.U. immigrazione, sopprimendo il riferimento al Consiglio nazionale forense e ridefinendo il compenso del rappresentante munito di mandato. Il decreto attuativo va adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Sono inoltre abrogate disposizioni previgenti e coperti gli oneri per il triennio 2026-2028.

Rimpatri volontari assistiti e compensi ai rappresentanti legali

Rimpatri volontari assistiti e compensi ai rappresentanti

Il provvedimento interviene in via urgente sulla disciplina dei rimpatri volontari assistiti, modificando l’articolo 14-ter del testo unico immigrazione. L’obiettivo è ridefinire il ruolo dei rappresentanti legali e la relativa copertura economica, in coerenza con la programmazione dei fondi europei per il triennio 2026-2028.

Modifiche alla disciplina del testo unico immigrazione

La norma apporta tre interventi principali all’articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998:

  • viene soppresso al comma 1 il riferimento al Consiglio nazionale forense;
  • al comma 2, il decreto ministeriale non disciplina più la corresponsione dei compensi ai singoli rappresentanti legali da parte del Consiglio nazionale forense, ma l’individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e la corresponsione dei compensi spettanti;
  • il comma 3-bis è sostituito, ridefinendo il diritto al compenso del rappresentante.

Compenso del rappresentante legale

Al rappresentante munito di mandato che abbia assistito lo straniero:

  • nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito;
  • nel relativo procedimento; spetta, a conclusione del procedimento, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto dal decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028.

Decreto attuativo e tempistica

Il decreto ministeriale previsto dall’articolo 14-ter, comma 2, del testo unico immigrazione deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Abrogazione di disposizioni previgenti

È abrogato il comma 2 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla nuova disciplina dei compensi sono valutati in:

  • euro 281.055 per il 2026;
  • euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

La copertura è assicurata:

  • per euro 246.000 nel 2026 e per euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme derivanti dall’abrogazione sopra indicata;
  • per euro 35.055 nel 2026 e per euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2026-2028, con utilizzo dell’accantonamento del Ministero dell’interno.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Testo integrale

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