Sentenza del 31/03/2022 n. 10284 - Corte di Cassazione
Notificazioni - notifica diretta a mezzo posta - consegna plico persona legittimata - apposizione firma registro - validità notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della validità delle notifiche di cartelle di pagamento effettuate a mezzo posta e consegnate a persone conviventi o al portiere dello stabile; censure sulla presunta violazione delle regole di notifica (art. 26 DPR 602/1973, art. 7 legge 890/1982, art. 174 d.lgs. 196/2003), sulla mancata indicazione delle generalità del consegnatario sugli avvisi di ricevimento e su difetti di motivazione e omissioni del giudice di merito.
La decisione
La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi del ricorso ritenendoli inammissibili o infondati, confermando il principio che, per la notifica diretta via posta da parte dell'incaricato alla riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento anche in assenza dell'indicazione delle generalità del soggetto che ha ritirato la corrispondenza. Sono state dichiarate inammissibili le questioni costituzionali e la querela di falso proposta in cassazione. Tuttavia la Corte ha accolto il primo motivo relativo all'errato regolamento delle spese da parte della C.T.R. (divieto di reformatio in peius: l'appellato non poteva ottenere un peggioramento economico non avendo proposto appello incidentale contro la decisione di primo grado che aveva compensato le spese). Per questo capo la sentenza di appello è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rinviata alla C.T.R. di Puglia, in diversa composizione, per rideterminare le spese.
Norme richiamate
d.p.r. n. 602 del 1973
La Corte ha ritenuto che le notifiche eseguite secondo la procedura dell'art. 26, comma 1 (notifica a mezzo posta dall'incaricato alla riscossione) sono perfezionate con la consegna del plico al domicilio e le relative firme sul registro/AR; non è richiesta l'indicazione delle generalità del consegnatario.
legge n. 890 del 1982
I rilievi fondati sull'art. 7 (attestazione di spedizione e formalità) non sono stati ritenuti sufficienti a inficiare le notifiche quando queste risultano effettuate secondo l'art. 26 DPR 602/1973; la Corte ha rigettato le censure basate su tale norma.
d.lgs. n. 196 del 2003
Censura relativa alla mancanza della raccomandata prevista dall'art. 174/3 (norme sulla privacy/posta) non ha prevalso: la Corte ha confermato che l'adempimento richiesto (consegna e firme) è sufficiente per la validità della notifica.
codice di procedura civile
art. 360 (primo comma, nn. 3,4,5), art. 112, art. 115, art. 343, art. 2697, art. 329, art. 342, artt. 366 e 369
Applicate le regole di cassazione: i motivi per vizio di motivazione (n.5) e per violazione di legge (n.3) devono rispettare i rigidi requisiti di specificazione e indicazione del fatto omesso; la Corte ha rigettato molte doglianze per insufficiente specificazione o per non integrare gli estremi del vizio reclamato. Quanto al regolamento delle spese la Corte ha applicato il divieto di reformatio in peius fondato su artt. 329 e 342.
legge processuale tributaria
d.lgs. n. 546/1992, art. 64 in combinato disposto con art. 395 cod.proc.civ.
Sottolineato che la querela di falso in cassazione nel contenzioso tributario è ammessa solo nei casi previsti per il procedimento di cassazione e non può essere utilizzata per contestare documenti già posti a base della decisione di merito; l'eventuale falsità deve essere dibattuta con altri rimedi (revocazione).
Massime di principio
- La notifica diretta di atti di riscossione effettuata dall'incaricato tramite posta è validamente perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma della persona che ritira sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento; l'assenza dell'indicazione delle generalità del consegnatario non invalida la notifica, non essendo richiesta da norma.
- Il ricorrente che contesta la regolarità delle notifiche deve fornire prove specifiche e circostanziate: è sul ricorrente l'onere di dimostrare che la notifica non è avvenuta secondo le regole applicabili.
- In grado d'appello la motivazione 'per relationem' è ammessa: il giudice d'appello può conformarsi e richiamare le argomentazioni del primo giudice purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione.
- In Cassazione i motivi per omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5) devono indicare chiaramente il fatto storico omesso, il riferimento testuale o extracontestuale da cui risulta, come e quando è stato dibattuto e la sua decisività; altrimenti sono inammissibili.
- Non è ammessa in cassazione, nel contesto tributario, la querela di falso relativa a documenti già valutati dal giudice di merito salvo ricorrere ai rimedi previsti (es. revocazione) se la falsità viene successivamente e definitivamente accertata.
- Il rigetto di doglianze procedurali o di merito non autorizza l'appellato, che non abbia proposto appello incidentale, ad ottenere un peggioramento della posizione processuale dell'appellante (divieto di reformatio in peius: onere di proporre appello incidentale per ottenere miglior favore).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mar 2022Sentenza del 31/03/2022 n. 1119 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 31 mar 2022Sentenza del 31/03/2022 n. 1120 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 31 mar 2022Sentenza del 31/03/2022 n. 3027 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 31 mar 2022Sentenza del 31/03/2022 n. 3068 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 31 mar 2022Sentenza del 31/03/2022 n. 3196 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 31 mar 2022Sentenza del 31/03/2022 n. 10271 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →