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Sentenza

Sentenza del 31/03/2022 n. 10284 - Corte di Cassazione

Notificazioni - notifica diretta a mezzo posta - consegna plico persona legittimata - apposizione firma registro - validità notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della validità delle notifiche di cartelle di pagamento effettuate a mezzo posta e consegnate a persone conviventi o al portiere dello stabile; censure sulla presunta violazione delle regole di notifica (art. 26 DPR 602/1973, art. 7 legge 890/1982, art. 174 d.lgs. 196/2003), sulla mancata indicazione delle generalità del consegnatario sugli avvisi di ricevimento e su difetti di motivazione e omissioni del giudice di merito.

La decisione

La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi del ricorso ritenendoli inammissibili o infondati, confermando il principio che, per la notifica diretta via posta da parte dell'incaricato alla riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento anche in assenza dell'indicazione delle generalità del soggetto che ha ritirato la corrispondenza. Sono state dichiarate inammissibili le questioni costituzionali e la querela di falso proposta in cassazione. Tuttavia la Corte ha accolto il primo motivo relativo all'errato regolamento delle spese da parte della C.T.R. (divieto di reformatio in peius: l'appellato non poteva ottenere un peggioramento economico non avendo proposto appello incidentale contro la decisione di primo grado che aveva compensato le spese). Per questo capo la sentenza di appello è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rinviata alla C.T.R. di Puglia, in diversa composizione, per rideterminare le spese.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 602 del 1973

    La Corte ha ritenuto che le notifiche eseguite secondo la procedura dell'art. 26, comma 1 (notifica a mezzo posta dall'incaricato alla riscossione) sono perfezionate con la consegna del plico al domicilio e le relative firme sul registro/AR; non è richiesta l'indicazione delle generalità del consegnatario.

  • legge n. 890 del 1982

    I rilievi fondati sull'art. 7 (attestazione di spedizione e formalità) non sono stati ritenuti sufficienti a inficiare le notifiche quando queste risultano effettuate secondo l'art. 26 DPR 602/1973; la Corte ha rigettato le censure basate su tale norma.

  • d.lgs. n. 196 del 2003

    Censura relativa alla mancanza della raccomandata prevista dall'art. 174/3 (norme sulla privacy/posta) non ha prevalso: la Corte ha confermato che l'adempimento richiesto (consegna e firme) è sufficiente per la validità della notifica.

  • codice di procedura civile

    art. 360 (primo comma, nn. 3,4,5), art. 112, art. 115, art. 343, art. 2697, art. 329, art. 342, artt. 366 e 369

    Applicate le regole di cassazione: i motivi per vizio di motivazione (n.5) e per violazione di legge (n.3) devono rispettare i rigidi requisiti di specificazione e indicazione del fatto omesso; la Corte ha rigettato molte doglianze per insufficiente specificazione o per non integrare gli estremi del vizio reclamato. Quanto al regolamento delle spese la Corte ha applicato il divieto di reformatio in peius fondato su artt. 329 e 342.

  • legge processuale tributaria

    d.lgs. n. 546/1992, art. 64 in combinato disposto con art. 395 cod.proc.civ.

    Sottolineato che la querela di falso in cassazione nel contenzioso tributario è ammessa solo nei casi previsti per il procedimento di cassazione e non può essere utilizzata per contestare documenti già posti a base della decisione di merito; l'eventuale falsità deve essere dibattuta con altri rimedi (revocazione).

Massime di principio

  • La notifica diretta di atti di riscossione effettuata dall'incaricato tramite posta è validamente perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma della persona che ritira sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento; l'assenza dell'indicazione delle generalità del consegnatario non invalida la notifica, non essendo richiesta da norma.
  • Il ricorrente che contesta la regolarità delle notifiche deve fornire prove specifiche e circostanziate: è sul ricorrente l'onere di dimostrare che la notifica non è avvenuta secondo le regole applicabili.
  • In grado d'appello la motivazione 'per relationem' è ammessa: il giudice d'appello può conformarsi e richiamare le argomentazioni del primo giudice purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione.
  • In Cassazione i motivi per omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5) devono indicare chiaramente il fatto storico omesso, il riferimento testuale o extracontestuale da cui risulta, come e quando è stato dibattuto e la sua decisività; altrimenti sono inammissibili.
  • Non è ammessa in cassazione, nel contesto tributario, la querela di falso relativa a documenti già valutati dal giudice di merito salvo ricorrere ai rimedi previsti (es. revocazione) se la falsità viene successivamente e definitivamente accertata.
  • Il rigetto di doglianze procedurali o di merito non autorizza l'appellato, che non abbia proposto appello incidentale, ad ottenere un peggioramento della posizione processuale dell'appellante (divieto di reformatio in peius: onere di proporre appello incidentale per ottenere miglior favore).

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