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Ordinanza

Ordinanza n. 731/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Comune di San Nicola La Strada prot. 13361 del 30 aprile 2025, avente ad oggetto “Avvio Procedimento per chiusura cantiere via Grotta”; del verbale di sopralluogo del responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola La Strada del 29 aprile 2025, ancorché di contenuto sconosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di San Nicola la Strada prot. 19582 del 4 luglio 2025 avente ad oggetto “Riscontro Avvio Procedimento per chiusura cantiere via Grotta”; - del provvedimento del Comune di San Nicola la Strada prot. 21028 del 20 luglio 2025 avente ad oggetto “Comunicazione avvio procedimento annullamento silenzio assenso”; - del provvedimento del Comune di San Nicola la Strada prot. 24614 del 5 settembre 2025 avente ad oggetto “Comunicazione motivi ostativi ex art. 10 bis della legge 241/90”; ove occorrer possa, del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione prot. n. 19582 approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di San Nicola la Strada n. 50 del 7 novembre 2011; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILIAD ITALIA S.P.A. il 19\2\2026 : CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, della determinazione del Comune di San Nicola la Strada n. 722 del 5 febbraio 2026, del provvedimento del Comune di San Nicola la Strada prot. n. 3825 del 5 febbraio 2026

Giustizia amministrativa202503329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di avvio e conclusione del procedimento di chiusura del cantiere e di annullamento del silenzio-assenso, inclusi la determinazione comunale e il provvedimento del 5 febbraio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune ha avviato e sviluppato il procedimento diretto alla chiusura di un cantiere in via Grotta, nonché il procedimento di annullamento del silenzio-assenso formatosi sull'istanza autorizzatoria relativa a un progetto di telecomunicazioni. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la determinazione comunale del 5 febbraio 2026 e il connesso provvedimento della medesima data. La controversia cautelare concerneva, in particolare, la legittimità dell'esercizio dell'autotutela comunale e della contestata chiusura del cantiere. Il giudice rileva che è rimasta incontestata l'omessa pubblicizzazione dell'istanza autorizzatoria e del progetto, in violazione delle regole di pubblicazione previste dall'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche nella versione applicabile ratione temporis.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le censure della ricorrente non fossero sufficienti a superare le motivazioni degli atti impugnati. Il Comune ha esercitato il potere di autotutela entro i tempi di legge applicabili ratione temporis e permane l'insanabile violazione delle regole di pubblicazione del progetto prevista dall'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, violazione rimasta incontestata. Non sono quindi stati ravvisati i presupposti per la sospensione cautelare degli atti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che il TAR ha esaminato e respinto.

  • art. 44 Codice delle comunicazioni elettroniche

    Imponeva, nella versione ratione temporis applicabile, il rispetto delle regole di pubblicazione del progetto; la loro omissione è stata ritenuta una violazione insanabile e idonea a sostenere l'esercizio dell'autotutela.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione autonoma sulla relativa disciplina.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le censure del ricorrente non consentono la sospensione dell'atto quando non superano adeguatamente la motivazione amministrativa e risulta incontestata una violazione insanabile delle regole procedimentali sostanziali applicabili al titolo autorizzatorio.
  • L'amministrazione può esercitare il potere di autotutela entro i termini di legge ratione temporis applicabili quando il titolo o il procedimento autorizzatorio risulti viziato dall'omessa pubblicizzazione del progetto prescritta dalla normativa di settore.
  • L'omessa pubblicizzazione dell'istanza autorizzatoria o del progetto, ove prescritta dall'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche applicabile ratione temporis, costituisce una violazione insanabile che può impedire la conservazione degli effetti del silenzio-assenso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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