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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/573

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/573 della Commissione, del 17 marzo 2026, che cancella la registrazione dell’indicazione geografica protetta Colli del Sangro (IGP)

Normativa europea32026R0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la cancellazione della registrazione dell’IGP "Colli del Sangro" dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La misura segue la domanda presentata dall’Italia e la mancata presentazione di opposizioni nel procedimento previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta "Colli del Sangro" (IGP) dal registro dell’Unione

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione dell’indicazione geografica protetta "Colli del Sangro" e produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Interviene a seguito di una domanda di cancellazione presentata dall’Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano dichiarazioni di opposizione. Non disciplina altri prodotti o indicazioni geografiche oltre al nome specifico oggetto di cancellazione.

Cancellazione dell’IGP "Colli del Sangro"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/573 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione dell’indicazione geografica protetta "Colli del Sangro" dal registro dell’Unione. L’atto si inserisce nel quadro procedurale del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche e interviene dopo la pubblicazione della domanda di cancellazione presentata dall’Italia e la mancata presentazione di opposizioni.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2, quale base giuridica dell’atto. Nei considerando si precisa che la richiesta di cancellazione è stata presentata dall’Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

È inoltre evidenziato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene opportuno cancellare il nome dal registro dell’Unione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 contiene la previsione essenziale: la registrazione del nome "Colli del Sangro" (IGP) è cancellata. Non sono previste misure ulteriori, deroghe o regimi transitori, trattandosi di un atto puntuale riferito a una sola indicazione geografica.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’Unione.

Rilievo pratico per i professionisti

Per i soggetti della filiera interessata, la cancellazione comporta la cessazione della protezione unionale connessa all’IGP "Colli del Sangro". Sul piano operativo, non risultano dal testo altre prescrizioni procedurali, sanzioni o obblighi accessori, essendo il regolamento limitato alla rimozione del nome dal registro europeo.

Disposizioni principali

Cancellazione della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che la registrazione del nome "Colli del Sangro" (IGP) è cancellata dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La cancellazione deriva dalla richiesta presentata dall’Italia il 23 maggio 2025, pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricolidiritto alimentareregistri europeiprocedimento amministrativo

Testo integrale

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