Cassazione Civile, Ordinanza n. 09899/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa di indennizzo per ingiustificato arricchimento, connessa alla gestione e alla fornitura idrica in favore di un comune. L’ente gestore del servizio idrico sosteneva che la società controparte avesse prelevato e utilizzato acqua dalle sue condotte senza titolo, chiedendo in via sostanziale il ristoro del depauperamento subito e qualificando la condotta anche come furto d’acqua e responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. In appello la domanda era stata accolta solo in parte, con liquidazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. sulla base del costo unitario della fornitura, e non della tariffa fatturata dall’ente. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2043 c.c. per mancato riconoscimento della domanda di furto d’acqua e della responsabilità extracontrattuale; 2) vizio motivazionale per omesso esame del comportamento della controparte; 3) violazione dell’art. 2041 c.c. per errata quantificazione dell’indennizzo, che avrebbe dovuto essere commisurato agli importi fatturati e non al costo industriale della fornitura; 4) ulteriore vizio motivazionale sul criterio di calcolo del quantum; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per asserita omessa pronuncia e per aver la Corte d’appello integrato la motivazione del primo giudice su questioni che la ricorrente riteneva già devolute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, a una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la censura sul nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. fosse formulata in termini di insufficienza motivazionale non più proponibili. Ha giudicato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, perché la Corte d’appello aveva applicato correttamente il principio secondo cui l’indennizzo ex art. 2041 c.c. è limitato alla minor somma tra depauperamento e arricchimento, con esclusione del mancato utile e con determinazione del quantum sul costo effettivo della prestazione. Infine, ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto dei requisiti di ammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., osservando che non erano state indicate specificamente decisioni e argomenti della giurisprudenza di legittimità asseritamente contrari. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della società resistente, mentre le spese nei confronti del comune sono state compensate integralmente perché la sua posizione non era stata incisa dai motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La mera deduzione di una condotta illecita e dolosa non basta se le censure mirano in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2041 c.c.
L’indennizzo per ingiustificato arricchimento va commisurato nei limiti dell’arricchimento e non può includere il mancato utile; il parametro è la minor somma tra depauperamento e locupletazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è inammissibile se, sotto la sua veste, si chiede una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia non può essere prospettata in modo astratto se non si supera la soglia di specificità richiesta e se la censura non individua chiaramente il vizio decisorio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare l’inammissibilità delle censure formulate.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente la giurisprudenza di legittimità consolidata asseritamente disattesa e gli argomenti su cui essa si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L’indennizzo per arricchimento senza causa è parametrato alla minor somma tra depauperamento e arricchimento, con esclusione del lucro cessante o del mancato utile che il depauperato avrebbe potuto conseguire.
- Se il giudice di merito ha applicato il criterio del costo effettivo della prestazione quale limite dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., la decisione è conforme alla funzione restitutoria e non risarcitoria dell’azione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, invocando il contrasto con la giurisprudenza di legittimità, non indica puntualmente le pronunce e gli argomenti della pretesa giurisprudenza consolidata disattesa.
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