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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30685/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di condanna confermata in appello per il delitto di evasione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo una nullità processuale della fase di appello. Sosteneva che il decreto di citazione a giudizio per l’appello fosse stato notificato al difensore a mezzo PEC in base a un decreto di irreperibilità a sua volta nullo, perché adottato all’esito di ricerche asseritamente insufficienti. In particolare, assumeva che fossero già noti il luogo di nascita all’estero, il luogo di residenza estera indicato nella richiesta di patrocinio a spese dello Stato e la dimora in Italia risultante da documenti allegati, sicché la declaratoria di irreperibilità e le notifiche successive sarebbero state invalide, con conseguente nullità del giudizio di appello per mancata valida citazione dell’imputato appellante. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la difesa ha insistito per l’accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulla pretesa insufficienza delle ricerche che avevano preceduto il decreto di irreperibilità, poiché l’imputato, dopo la sentenza di primo grado, aveva dichiarato domicilio per l’appello ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; tale domicilio era poi risultato inidoneo. In presenza di una dichiarazione di domicilio inidonea, ha affermato la Corte, opera l’art. 161, comma 4, c.p.p., che consente la notificazione mediante consegna al difensore, salvo che sia dedotto e risulti un caso fortuito o forza maggiore impeditivo della comunicazione del mutamento di domicilio, evenienza non allegata né risultante. Ne consegue che non era necessario il decreto di irreperibilità e che la notifica al difensore era comunque rituale. La Corte ha inoltre escluso che si versasse in una nullità assoluta, ritenendo semmai configurabile una nullità a regime intermedio, che avrebbe dovuto essere eccepita nei termini di legge; ciò non è avvenuto. Per effetto dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’invalidità della notificazione e del decreto di irreperibilità; la Corte ne esclude l’applicazione decisiva nel caso concreto perché opera invece la disciplina della notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore

    regola applicabile quando il domicilio dichiarato dall’imputato in appello risulti inidoneo; la notificazione al difensore è valida salvo caso fortuito o forza maggiore impeditivi della comunicazione del mutamento di domicilio.

  • art. 171 c.p.p.

    richiamato per escludere che nel caso concreto ricorressero ipotesi di nullità della notificazione previste dalla norma.

  • art. 178, lettera c), c.p.p.

    invocato come norma processuale la cui violazione sarebbe stata causa di nullità, ma la Corte non ravvisa la nullità dedotta.

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di nullità assolute; la Corte esclude che il vizio dedotto integri una nullità assoluta.

  • art. 182 c.p.p.

    utilizzato dalla Corte per affermare che, ove il vizio fosse stato configurabile come nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere eccepito nei termini di legge.

  • art. 185 c.p.p.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; il testo non ne sviluppa un uso autonomo.

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    richiamato quale disposizione, vigente ratione temporis, che imponeva la dichiarazione di domicilio ai fini dell’impugnazione.

  • art. 598-ter c.p.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme processuali violate; nel testo non emerge un’interpretazione specifica.

  • art. 601 c.p.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme processuali violate; nel testo non emerge un’interpretazione specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’imputato, dopo la sentenza di primo grado, dichiara un domicilio ai fini dell’impugnazione e tale domicilio risulta inidoneo, le notificazioni dell’atto introduttivo dell’appello si eseguono al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.; in questa situazione non è necessario ricorrere al decreto di irreperibilità.
  • La nullità della notificazione non può essere dedotta in astratto richiamando vizi della procedura antecedente al decreto di irreperibilità, se la disciplina applicabile al caso concreto è quella della notifica al difensore per domicilio dichiarato mancante, insufficiente o inidoneo.
  • L’eccezione al meccanismo di notificazione al difensore richiede la dimostrazione di un caso fortuito o di una forza maggiore che abbia impedito all’imputato di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato; in mancanza di tale allegazione, la notificazione resta valida.
  • Non ogni irregolarità della notificazione determina nullità assoluta: ove il vizio non integri un’omissione radicale della vocatio in iudicium, esso può al più costituire nullità a regime intermedio, soggetta alle preclusioni e ai termini di eccezione previsti dall’art. 182 c.p.p.
  • Nel giudizio di cassazione fondato su vizi della notificazione, la Corte può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la fondatezza della censura, ma la doglianza è infondata se gli atti mostrano che la notifica è stata eseguita al soggetto che sarebbe stato comunque destinatario legale dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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