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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2026, n. 177

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

Normativa italiana26G00199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rafforza le istruttorie ambientali e finanzia dal 2027 interventi comunali per eventi imprevedibili non emergenziali connessi all’ambiente e al clima. Interviene sulla gestione delle terre e rocce da scavo, sull’impiego del CSS-combustibile, sulle procedure di bonifica e sul rischio idrogeologico; destina fino a 200 milioni di euro alla bonifica della Terra dei fuochi e finanzia il Commissario unico fino al 2030. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è sottoposto a conversione.

Misure urgenti in materia ambientale, climatica, di economia circolare e bonifiche

Rafforzamento delle istruttorie ambientali

Il decreto modifica la parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per intervenire sulle procedure di valutazione ambientale e sul finanziamento delle istruttorie.

Le modifiche all’articolo 8 includono espressamente le verifiche di assoggettabilità a VIA tra le attività considerate e aggiornano il riferimento alle procedure previste dagli articoli 19 e 20. Il decreto annuale sui costi definisce anche quelli relativi al rimborso dei diritti di istruttoria previsto dall’articolo 25, comma 2-ter. Dal 2026, i costi contemplati da tale disposizione sono coperti, entro il limite di 5 milioni di euro annui, con i proventi delle tariffe dell’articolo 33, comma 1. È inoltre introdotto un coordinamento con l’articolo 25, comma 2-quinquies, per quanto riguarda la disposizione dell’articolo 27, comma 2, lettera d).

Per rafforzare le istruttorie del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sui profili sanitari connessi al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali statali già rilasciate e alla verifica delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per il 2027. L’onere è coperto mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento del Ministero.

Fondo per eventi imprevedibili ambientali e climatici

Dal 2027 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui. Finanzia investimenti realizzati dai comuni per eventi che non determinano emergenze ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice della protezione civile, in relazione a:

  • crisi del ciclo dei rifiuti;
  • conservazione della flora e della fauna autoctona, comprese quelle fluviali, lacuali e marine;
  • deterioramento ecologico, anche delle acque;
  • ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore, definirà modalità, termini e contenuti delle istanze comunali, che dovranno indicare il cronoprogramma procedurale e realizzativo. Lo stesso decreto stabilirà criteri di valutazione, procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e casi di revoca. Il finanziamento massimo è di 1 milione di euro per singolo evento. La revoca è obbligatoria se il comune non assume alcuna obbligazione giuridicamente vincolante entro 180 giorni dalla concessione.

I comuni beneficiari possono stipulare convenzioni per avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house di pubbliche amministrazioni; i relativi oneri sono coperti dal finanziamento concesso entro il limite massimo dell’1 per cento. Gli 11 milioni annui sono finanziati mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale, a valere parzialmente sull’accantonamento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Mitigazione del rischio idrogeologico

È modificato l’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133/2014. Gli oneri per l’assistenza tecnico-specialistica ai commissari di Governo, quando finalizzata alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, possono gravare sui quadri economici degli interventi da realizzare o non ancora chiusi contabilmente, entro il limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Restano fermi, nei casi previsti, quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 64 del 1° agosto 2019 e quanto disposto dall’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91/2014.

Economia circolare e gestione dei rifiuti

Le organizzazioni interessate dall’articolo 178-ter del decreto legislativo n. 152/2006 devono adottare regole che garantiscano trasparenza e correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni degli organi di amministrazione. Le regole devono contemplare, tra l’altro, l’astensione dei componenti con interessi propri o di terzi in conflitto, attuale o potenziale, con quelli dell’organizzazione.

Per le terre e rocce da scavo classificate con i codici EER 17.05.04 o 17.05.03*, il limite quantitativo di deposito previsto dall’articolo 185-bis, comma 2, lettera b), è elevato a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. Le terre e rocce prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione ambientale se la quantità non supera 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e sono destinate al riutilizzo nello stesso sito. La sussistenza dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori. Questa possibilità non si applica ai materiali contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati per scavi meccanizzati o tradizionali, né ai materiali provenienti da siti sottoposti a bonifica o da scavi diretti a rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

Gli statuti dei consorzi di cui all’articolo 223 devono disciplinare la partecipazione agli organi di amministrazione dei rappresentanti di imprese che svolgono raccolta, selezione, recupero o riciclaggio, prevedendo misure preventive dei conflitti di interesse e obblighi di dichiarazione e astensione anche in caso di conflitti potenziali. I rappresentanti devono astenersi da qualsiasi decisione sull’affidamento di servizi compresi nell’oggetto dell’impresa che rappresentano.

Sostituzione dei combustibili con CSS-combustibile

Sono sostituiti i commi 2 e 3 dell’articolo 35 del decreto-legge n. 77/2021, dettando procedure per gli interventi che sostituiscono combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti del decreto ministeriale n. 22/2013.

Negli impianti autorizzati alle operazioni R1, l’intervento non costituisce modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale se non aumenta la capacità produttiva autorizzata e rispetta le disposizioni applicabili o i valori limite di emissione fissati nell’AIA. È sufficiente una comunicazione all’autorità competente, corredata dalla documentazione tecnica. Entro 45 giorni dalla ricezione, se l’autorità accerta il mancato rispetto di una delle condizioni, richiede una nuova domanda di autorizzazione; se il termine decorre senza tale rilievo, l’intervento può essere realizzato.

Per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1 valgono le stesse condizioni di capacità produttiva ed emissioni. È necessario aggiornare il titolo abilitativo mediante comunicazione all’autorità competente almeno 45 giorni prima dell’intervento. L’autorità può, entro 45 giorni dalla ricezione, richiedere un’apposita domanda di autorizzazione se le condizioni non sono rispettate; in assenza di tale rilievo entro il termine, l’intervento può essere realizzato. Gli interventi disciplinati da entrambe le procedure sono qualificati come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Le modifiche all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 17/2022 estendono la previsione sul carattere vincolante dei quantitativi effettivamente impiegati nel processo produttivo anche all’utilizzo di CSS-combustibile conforme ai requisiti richiamati dalla norma. Il termine del 31 dicembre 2026 è prorogato al 31 dicembre 2030.

Dati sulle bottiglie contenenti plastica riciclata

I produttori di bottiglie per bevande indicate nella parte F dell’allegato al decreto legislativo n. 196/2021 devono comunicare annualmente al Consorzio nazionale imballaggi, tramite i sistemi previsti, i quantitativi di bottiglie immessi sul mercato e di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, distinguendo la provenienza dall’Unione europea da quella da Paesi terzi. Il Consorzio trasmette annualmente i dati al Ministero dell’ambiente per la comunicazione prevista dall’articolo 13 e al Ministero e agli altri soggetti competenti per la predisposizione dei piani e programmi previsti dall’articolo 11.

Bonifiche e Terra dei fuochi

Nelle procedure dell’articolo 244 del decreto legislativo n. 152/2006, l’ordinanza prevista dal comma 2 deve essere adottata entro 150 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio. Se la provincia non rispetta il termine, la regione le assegna un termine non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente anche quest’ultimo termine, l’ordinanza è adottata dalla regione, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per i siti di interesse nazionale, un decreto adottato ai sensi dell’articolo 264, comma 2-bis, integrerà gli allegati in materia di bonifica con i criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine. Sono inoltre soppresse la decima e la sedicesima riga della sezione «Metalli» della tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.

La modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 153/2024 estende il relativo ambito agli interventi di bonifica finanziati con le risorse dei fondi indicati dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020 e dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013.

Fino a 200 milioni di euro delle risorse disponibili del fondo previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge n. 207/2024, nell’ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio, sono destinati agli interventi di risanamento e bonifica della Terra dei fuochi affidati al Commissario unico. Per incrementare la quota del fondo attribuita alla Presidenza del Consiglio sono autorizzati 10 milioni di euro nel 2026, 10,9 milioni nel 2027 e 9,7 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030. Le risorse destinate agli interventi confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario; le relazioni previste dall’articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 25/2025 devono dare evidenza del loro impiego. A tali risorse non si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 111/2019.

Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario, compresi gli eventuali oneri delle convenzioni previste dal decreto-legge n. 111/2019, è autorizzato 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, finanziato mediante riduzione del fondo previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014. Le coperture degli incrementi 2026-2030 sono assicurate mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale, utilizzando parzialmente gli accantonamenti dei Ministeri dell’ambiente e dell’economia e delle finanze negli importi annuali indicati dalla norma.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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