DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2026, n. 190
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto rafforza le pene per violenze e danneggiamenti di gruppo durante manifestazioni, introduce il reato di violenza organizzata e presume, nei casi indicati, la capacità di intendere e di volere del minore fino a prova contraria. Prevede misure preventive, sanzioni pecuniarie a carico dei genitori e strumenti processuali e organizzativi per gli arresti. Per Milano autorizza 500 militari aggiuntivi fino al 31 dicembre 2026 e stanzia 4.933.831 euro per il 2026.
Misure urgenti per la sicurezza urbana, le manifestazioni pubbliche e il contrasto alla criminalità minorile
Misure per la sicurezza urbana e le manifestazioni pubbliche
Il decreto introduce disposizioni urgenti per prevenire e reprimere violenze e danneggiamenti nelle manifestazioni, rafforzare gli strumenti di ordine pubblico e intervenire sulla criminalità minorile. Le modifiche riguardano il codice penale, il codice di procedura penale e la disciplina del processo penale minorile, oltre a misure amministrative e di prevenzione.
Reati e pene per condotte commesse durante le manifestazioni
Nel codice penale sono introdotti aumenti di pena e nuove fattispecie per le condotte commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico:
- Per la devastazione e il saccheggio su beni esistenti in luogo di vendita o deposito, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto avviene durante una manifestazione.
- Per i fatti di cui all’articolo 420 del codice penale, la pena è aumentata da un terzo alla metà se commessi durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- È introdotto il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro chi, durante una manifestazione, partecipando a un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, oppure lancia tali oggetti, razzi, fuochi artificiali, petardi o strumenti che nebulizzano gas con principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionando danni alle cose. La fattispecie opera salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
- La pena per la violenza organizzata è aumentata da un terzo alla metà se gli autori agiscono travisati o con modalità che rendono difficile identificarli, oppure se il lancio o l’impiego di oggetti atti a offendere è diretto contro infrastrutture per l’erogazione di energia, trasporti, telecomunicazioni o altri servizi pubblici, o contro beni destinati a funzioni pubbliche, pubblico servizio, pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.
- Chi organizza o promuove, anche tramite strumenti informatici o telematici, la formazione del gruppo, o incita o istiga alla commissione delle condotte descritte, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
- Se tali condotte cagionano lesioni personali, le pene previste dagli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquies sono aumentate da un terzo alla metà; è inoltre coordinata la disciplina dell’articolo 582, secondo comma, con il primo comma dell’articolo 583-quater.
- Per il danneggiamento previsto dall’articolo 635, primo, secondo e terzo comma, se la condotta è commessa da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Minori e procedimento penale minorile
Per i casi richiamati dall’articolo 98, primo comma, del codice penale, la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria. Nel procedimento minorile, pubblico ministero e giudice possono acquisire elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità secondo tale presunzione; è conseguentemente modificata la disciplina degli accertamenti prevista dall’articolo 9 del d.P.R. n. 448 del 1988.
Le modifiche al processo penale minorile estendono inoltre l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale e includono i nuovi reati di violenza organizzata e danneggiamento di gruppo tra quelli richiamati dall’articolo 23 del d.P.R. n. 448 del 1988. La previsione dell’articolo 19, comma 2, del medesimo decreto è resa inapplicabile quando l’imputato abbia compiuto sedici anni. Le disposizioni sull’arresto in flagranza differita di cui all’articolo 382-bis del codice di procedura penale sono estese ai reati di devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni e danneggiamento commesso da un gruppo organizzato.
Responsabilità amministrativa dei genitori e risarcimento dei danni
Quando un minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di uno o più reati indicati dall’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 14 del 2017 o degli articoli 419, 420, 420-bis e 635.1 del codice penale, all’esercente la responsabilità genitoriale si applica una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro. In caso di reiterazione, la sanzione è da 1.000 a 2.000 euro. In entrambi i casi il genitore è esonerato se prova di non aver potuto impedire il fatto. Per quanto non disciplinato specificamente si applica la legge n. 689 del 1981.
Quando irroga la sanzione per la condotta reiterata, il prefetto può segnalare al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.
Con l’ordinanza-ingiunzione relativa a una delle due sanzioni, il prefetto può anche ordinare al genitore il pagamento, in favore dello Stato, della Regione o dell’ente locale interessato, del risarcimento per i danni causati ai beni appartenenti a tali enti in conseguenza dei fatti. Il prefetto liquida il danno sulla base degli atti. L’opposizione all’ingiunzione risarcitoria è proponibile entro quaranta giorni dalla notifica davanti al tribunale del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale, nei confronti dell’ente beneficiario; si applica l’articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011.
Il soggetto privato danneggiato può chiedere un decreto ingiuntivo sulla base dell’ordinanza-ingiunzione, degli atti che la sostengono e, per la stima, di una consulenza tecnica di parte. Tali documenti valgono come prova scritta ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile; il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642.
Misure di prevenzione personali
Nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione è introdotta la possibilità per il questore di disporre, per ragioni di sicurezza, un avviso orale accompagnato dal divieto di radunarsi con una o più persone specificamente individuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico indicati in base alle esigenze preventive. La misura può essere limitata a determinate fasce orarie e durare al massimo un anno; le modalità applicative devono essere compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario.
La misura è prevista quando almeno cinque persone, anche in gruppo, tengono in luogo pubblico o aperto al pubblico comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose. Può essere rivolta a chi, nei cinque anni precedenti, sia già stato destinatario dei provvedimenti di prevenzione indicati dalla norma oppure sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Può essere applicata anche ai minori che abbiano compiuto quattordici anni, secondo la procedura richiamata dalla disposizione. Sono inoltre coordinati i rinvii alle misure e alle relative sanzioni contenuti nel codice delle leggi antimafia.
Accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia
L’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia possono essere effettuati anche durante specifiche operazioni preventive in luoghi con consistente afflusso di persone, quando sussista un fondato motivo di ritenere che un soggetto porrà in essere condotte concretamente pericolose per la sicurezza. La valutazione deve basarsi su circostanze specifiche e concrete di tempo e luogo e su elementi di fatto, che possono comprendere il possesso degli strumenti o materiali indicati dalla disciplina, precedenti penali o segnalazioni di polizia relative, nei cinque anni precedenti, a delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, a reati in materia di stupefacenti, al delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni o ai reati previsti dagli articoli 4 e 4-bis della legge n. 110 del 1975. Si applicano le garanzie e le procedure già previste dai commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978.
Organizzazione degli uffici giudiziari
In presenza di eventi incidenti sull’ordine pubblico che possono comportare, o hanno comportato, un numero rilevante di arresti in flagranza, l’applicazione prevista dall’articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941 può essere disposta entro ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario competente, senza attendere il parere del consiglio giudiziario, così da consentire la convalida degli arresti nei termini di legge. La richiesta e il provvedimento sono trasmessi al consiglio giudiziario per le valutazioni di competenza.
Rafforzamento della sicurezza a Milano e copertura finanziaria
Fino al 31 dicembre 2026 il contingente delle Forze armate impiegato per il controllo del territorio nella città di Milano è incrementato di 500 unità. Dalla data di impiego si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. Per le esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo, il Ministero della difesa può acquisire servizi e forniture mediante le procedure di somma urgenza previste dagli articoli 140 e 140-bis del codice dei contratti pubblici; tali esigenze sono equiparate alle circostanze di somma urgenza contemplate dall’articolo 140.
Per l’attuazione è autorizzata la spesa di 4.933.831 euro per il 2026, finanziata mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio 2026-2028, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Per gli altri adempimenti le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Decorrenza
Il decreto dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge. La data della pubblicazione non è indicata nel testo fornito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 10 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 23 ott 2026DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2026, n. 193
- Decreto legge · 16 ott 2026DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2026, n. 185
- Decreto legge · 8 ott 2026DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2026, n. 177
- Decreto legge · 30 set 2026DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170
- Decreto legge · 29 set 2026DECRETO-LEGGE 29 settembre 2026, n. 168
- Decreto legge · 28 set 2026DECRETO-LEGGE 28 settembre 2026, n. 167
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →