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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2026, n. 193

Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.

Normativa italiana26G00216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto incrementa e rimodula gli aiuti al gasolio per l’autotrasporto e riconosce contributi per carburanti ad agricoltura, pesca e acquacoltura, riferiti agli acquisti dal 1° giugno al 15 ottobre 2026 o, per una quota dell’aiuto all’autotrasporto, dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Interviene su prezzi e contratti di trasporto, sospensione dei leasing, digitalizzazione della documentazione, straordinari delle Forze di polizia e applicazione del d.lgs. 125/2024 per gli esercizi 2026-2027.

Misure urgenti per sostenere autotrasporto, agricoltura e pesca contro il caro carburanti

Misure urgenti per autotrasporto e settori produttivi colpiti dal caro carburanti

Il decreto dispone interventi temporanei di sostegno finanziario per le imprese esposte all’aumento dei carburanti e modifica regole del mercato dell’autotrasporto, introducendo inoltre misure per la digitalizzazione dei documenti di trasporto e specifiche disposizioni finanziarie e transitorie.

Crediti d’imposta per l’autotrasporto e contributo sulle spedizioni di modico valore

Per il credito d’imposta sul gasolio previsto dal decreto-legge n. 33 del 2026, il periodo di riferimento indicato come «da marzo a settembre» è modificato in «da marzo ad agosto» e la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 66,4 milioni di euro. Per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, entro il limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026; il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non oltre il 31 dicembre 2027.

Il termine relativo all’applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore previsto dal decreto-legge n. 38 del 2026 è differito dal 1° ottobre 2026 al 1° gennaio 2027. Sono inoltre soppressi i commi 4 e 5 dell’articolo 1 e l’articolo 4 del decreto-legge n. 162 del 2026; le pertinenti autorizzazioni di spesa dell’articolo 7 sono ridotte da 611,8 a 549,8 milioni e, alla lettera g), da 125,9 a 63,9 milioni per il 2026.

Regolarità dei rapporti e determinazione del corrispettivo nel trasporto

L’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 è integrato prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblichi e aggiorni trimestralmente i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del carburante sul corrispettivo, distinti per classi di peso dei veicoli e basati sui valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio.

Per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, i valori minimi costituiscono parametro obbligatorio per calcolare le fatture delle prestazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della disposizione; la fattura deve indicare separatamente la quota del corrispettivo così determinata. Nei contratti scritti stipulati da tale data, i valori minimi e massimi fungono da riferimento, restando ferma l’autonomia negoziale delle parti nella determinazione dei prezzi.

È inoltre integrato l’articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005: il contratto deve riportare il valore del costo del carburante al momento della stipula e la sua incidenza sulle prestazioni di trasporto disciplinate.

Sospensione dei canoni di leasing

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale possono chiedere, per i contratti di leasing relativi ai veicoli impiegati nell’attività, la sospensione dei canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 oppure, in alternativa, la sospensione della sola quota capitale.

Dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, il contratto interessato non può essere risolto o revocato, né può essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine per effetto della sospensione. I pagamenti sospesi, inclusi gli elementi accessori, sono dilazionati senza formalità e la durata finale del contratto è prorogata per un periodo corrispondente. Gli interessi maturati sono corrisposti secondo il contratto o secondo condizioni più favorevoli concordate tra le parti.

Contratti di logistica e trasporto

Il nuovo articolo 1677-bis del codice civile stabilisce che, quando un appalto di servizi logistici riguarda attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni altrui, alle attività di trasferimento delle cose da un luogo a un altro si applicano comunque le norme sul contratto di trasporto.

Lettera di Vettura elettronica nazionale

Per i trasporti nazionali di merci su strada, le informazioni rilevanti per la responsabilità civile e la regolarità del trasporto devono essere condivise tra i soggetti della filiera e rese disponibili in formato digitale alle autorità e agli organi di controllo previsti dall’articolo 12 del codice della strada. Esse costituiscono la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) e comprendono, quando pertinenti, le informazioni e i documenti dovuti dal mittente ai sensi del codice civile, gli elementi della lettera di vettura CMR, la documentazione sul trasporto combinato e quella richiesta per il trasporto di merci pericolose.

Le informazioni sono acquisite, conservate, condivise e rese disponibili tramite piattaforme eFTI ai sensi del regolamento UE 2020/1056 o piattaforme interoperabili che gestiscano i dati commerciali e logistici e consentano di riferirli univocamente all’operazione di trasporto. Dal 9 luglio 2027 le autorità e gli organi di controllo devono accettare tali informazioni in formato digitale attraverso queste piattaforme. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definiscono specifiche tecniche e modalità attuative, incluse interoperabilità, conservazione e accesso delle autorità.

Contributi per agricoltura, pesca e acquacoltura

Alle imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8-ter del decreto-legge n. 38 del 2026 è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20% dei costi per carburante sostenuti dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi per litro e nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, il direttore dell’AGEA definisce modalità e termini per la documentazione; l’AGEA paga direttamente entro i successivi 30 giorni sul conto bancario o postale associato al fascicolo aziendale. Il contributo è soggetto al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, è escluso dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dalla base imponibile IRAP e vede l’AGEA quale autorità responsabile degli obblighi di registrazione. Per gli investimenti tecnologici e informativi dell’AGEA è autorizzata una spesa di 14,4 milioni di euro nel 2026.

Alle imprese di pesca e acquacoltura in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 33 del 2026 è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 10% della spesa per carburante sostenuta nel medesimo periodo, entro il limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026. Il Ministero dell’agricoltura definisce modalità e termini di presentazione della documentazione entro cinque giorni dall’entrata in vigore; il pagamento diretto è effettuato entro i successivi 30 giorni sul conto comunicato dal beneficiario. Il contributo rispetta la normativa sugli aiuti di Stato e non concorre al reddito imponibile né alla base imponibile IRAP.

Straordinari delle Forze di polizia

Per remunerare prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, in deroga al limite indicato dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro per il 2026, ripartita tra Polizia di Stato (24 milioni), Arma dei carabinieri (15 milioni), Guardia di finanza (9 milioni) e Polizia penitenziaria (2 milioni).

Disposizioni finanziarie

Gli oneri degli interventi previsti dagli articoli 1, 6, 7 e 8 sono quantificati in 322,050 milioni di euro per il 2026 e in 60 milioni per il 2027 in termini di fabbisogno. La copertura per il 2026 utilizza 40 milioni derivanti dalla rimodulazione dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 63 del 2026, 30 milioni dalle disponibilità residue del fondo per la riassicurazione dei rischi, 5,4 milioni mediante riduzione di un fondo speciale di conto capitale, 9 milioni dal fondo di conto capitale del Ministero dell’agricoltura, 17 milioni dalla riduzione di un’autorizzazione di spesa della legge n. 199 del 2025, 158,65 milioni dal fondo previsto dal decreto-legge n. 137 del 2020 e 62 milioni dal Fondo per interventi strutturali di politica economica. I 60 milioni per il 2027 sono coperti riducendo il fondo previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020.

Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 63 del 2026 e il suo comma 8 è modificato, sostituendo il riferimento a 300 milioni di euro con 260 milioni.

Deroga temporanea al decreto legislativo n. 125 del 2024

Per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, il decreto legislativo n. 125 del 2024 non si applica alle imprese che, su base individuale o consolidata ove applicabile, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di euro oppure una media di dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 1.000. Resta ferma la disciplina dell’articolo 5 per le imprese di paesi terzi.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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