DECRETO-LEGGE 29 settembre 2026, n. 168
Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, per 1.350 unità con meno di 36 mesi di servizio, i contratti di addetti all’ufficio per il processo; riorganizza il tirocinio dei magistrati, estende ai procedimenti minorili i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, differisce al 30 aprile 2027 un termine relativo alla registrazione delle domande di protezione internazionale e disciplina il documento rilasciato ai richiedenti. Autorizza inoltre i commissari dei gruppi ILVA a pagare debiti sorti durante l’amministrazione straordinaria per la continuità operativa.
Proroghe e interventi urgenti in materia di giustizia, immigrazione e continuità produttiva dell’ILVA
Interventi urgenti in materia di giustizia, immigrazione e continuità produttiva
Il decreto introduce misure temporanee per il personale degli uffici giudiziari e modifica la formazione dei magistrati ordinari. Interviene inoltre sui procedimenti penali minorili, sulla registrazione delle domande di protezione internazionale e sui pagamenti connessi alla continuità operativa degli stabilimenti siderurgici in amministrazione straordinaria.
Proroga dei contratti degli addetti all’ufficio per il processo
I contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80/2021 e già prorogati in base all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100/2026 sono ulteriormente prorogati, in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015, per un massimo di 1.350 unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. La proroga riguarda esclusivamente il personale che, al 31 gennaio 2027, abbia prestato servizio per meno di 36 mesi. I criteri di individuazione sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia previsto dalla norma richiamata; per le unità destinate alla Corte di cassazione costituisce titolo preferenziale l’esperienza specifica nel giudizio di legittimità.
Per la proroga è autorizzata una spesa di 16.771.754 euro per il 2026 e di 5.686.513 euro per il 2027. Le risorse sono reperite mediante riduzione di fondi e autorizzazioni di spesa già previsti e utilizzo delle quote annuali del Fondo unico giustizia, riassegnate secondo la disciplina richiamata dal decreto.
Tirocinio dei magistrati ordinari
La sessione presso gli uffici giudiziari prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 26/2006 è articolata in quattro periodi, per una durata complessiva di dodici mesi:
- tre mesi presso i tribunali, con partecipazione all’attività giurisdizionale in materia di competenza collegiale e monocratica, comprese le camere di consiglio, così da assicurare un’esperienza equilibrata nei diversi settori;
- due mesi presso le corti d’appello, partecipando all’attività giurisdizionale e alle camere di consiglio;
- due mesi presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- cinque mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato in tirocinio.
Poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti minorili
Le disposizioni dell’articolo 371-bis del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In tali procedimenti, le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
È inoltre modificato l’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011: le previsioni relative alle comunicazioni e ai rapporti con le procure sono estese ai procedimenti riguardanti minorenni e alle procure minorili, insieme alle procure distrettuali già menzionate.
Registrazione delle domande di protezione internazionale
L’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 100/2026 è modificato sostituendo il termine del 31 ottobre 2026 con quello del 30 aprile 2027.
Per il documento previsto dal comma 3 dello stesso articolo, è precisato che esso equivale al documento di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142/2015. Il documento è valido per un anno dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale, fatto salvo il rinnovo previsto dall’articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente di svolgere attività lavorativa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 142/2015.
Pagamento dei debiti per la continuità operativa dei gruppi ILVA
Fermo quanto già disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191/2015, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria sono autorizzati a pagare i debiti sorti nel corso delle procedure, quando connessi alla continuità operativa.
Oneri, copertura ed efficacia
Per gli adempimenti del decreto, salvo le spese specificamente autorizzate per la proroga degli addetti all’ufficio per il processo, le amministrazioni interessate utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
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