Cassazione Civile, Sentenza n. 4845/2021 del 23/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario. Il ricorrente contestava il pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione (Equitalia Centro spa) per mancata previa notifica delle cartelle esattoriali e numerosi vizi formali dell'atto esecutivo (mancanza di motivazione, carenza di indicazione degli interessi e delle sanzioni, omissione dei dati relativi alla notifica al terzo pignorato, omessa indicazione dei servizi e dei relativi costi, inesistenza del debito ed errata identificazione del debitore). Era inoltre posta la questione processuale della validità della notifica del ricorso in Cassazione al successore ex lege (Agenzia delle Entrate - Riscossione) effettuata al difensore nominato dal precedente agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del ricorso al successore ex lege (Agenzia delle Entrate - Riscossione) effettuata al difensore nominato dal precedente agente della riscossione è invalida, poiché l'ultrattività del mandato del precedente difensore non opera verso il successore; tale invalidità è però mera nullità suscettibile di sanatoria (spontanea costituzione dell'Agenzia ovvero rinnovazione della notifica o prova dell'avvenuta notifica alla sede/PEC dell'Agenzia). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto procedibile il ricorso valutando sufficiente la notificazione originaria all'Agenzia al suo indirizzo PEC e ha cassato la pronuncia impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario (in particolare del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale, almeno per la fase sommaria) sulle questioni principali relative ai vizi formali dell'esecuzione. Ha altresì disposto l'onere per il ricorrente di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario competente, compensato le spese e escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 DPR 115/2002 comma 1-quater.
Norme richiamate
decreto-legge n. 193 del 2016
Dispone la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (successione ex lege); in tale contesto l'ultrattività del mandato del difensore dell'originario agente non opera nei confronti del successore
d.P.R. n. 602 del 1973
art. 46; art. 57 (richiamato nel testo)
Usato nel quadro della ripartizione di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario in materia di esecuzione fiscale; la Corte richiama disposizioni che regolano la notificazione e le impugnazioni degli atti esecutivi fiscali
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata nella contestazione del ricorrente in ordine a vizi formali e garanzie procedimentali; la Corte non entra nel merito specifico ma prende atto della doglianza
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Norma di riparto della giurisdizione in materia tributaria; richiamata per definire i criteri di devoluzione delle controversie tra giudice tributario e giudice ordinario
art. 362 c.p.c.
Fonte procedurale che consente di proporre davanti alla Corte di Cassazione il conflitto reale negativo di giurisdizione quando entrambi i giudici abbiano declinato la giurisdizione
d.P.R. n. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicabilità del comma 1-quater nel caso concreto e quindi l'obbligo del pagamento dell'ulteriore importo
Sentenza Corte Costituzionale n. 114 del 2018
Richiamata nella ricostruzione del criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e ordinario in relazione agli atti esecutivi fiscali (modifica dell'art.57 DPR 602/1973) e utilizzata per orientare la decisione sulle competenze
Massime di principio
- La notifica in Cassazione al successore ex lege dell'agente della riscossione è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente: l'ultrattività del mandato non opera; tuttavia si tratta di nullità sanabile con la costituzione spontanea del successore o con la rinnovazione della notifica alla sede/PEC dell'Agenzia.
- Se è stata effettuata una notifica originaria valida direttamente all'Agenzia al suo indirizzo ufficiale/PEC, la mancata o tardiva esibizione della prova di rinnovazione non implica necessariamente l'improcedibilità del ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
- Quando il profilo centrale della controversia concerne vizi formali dell'atto esecutivo (es. carenza di motivazione del pignoramento, mancanza di indicazioni obbligatorie), la giurisdizione spetta al giudice ordinario (giudice dell'esecuzione) anche se talune pretese connesse (es. diritto camerale) rientrerebbero in astratto nella giurisdizione tributaria; il criterio della domanda principale prevale per determinare la giurisdizione.
- In presenza di questioni che, in astratto, spettano a giudici diversi, la Corte deve statuire prioritariamente sulla giurisdizione relativa alla domanda principale e solo successivamente sui profili subordinati se necessario; se entrambi i giudici hanno declinato la giurisdizione si configura un conflitto reale negativo proponibile in Cassazione ex art. 362 c.p.c.
- Non è sicuro affidarsi all'ultrattività del mandato difensivo per il passaggio tra agenti della riscossione: per sicurezza procedurale le notifiche dovrebbero essere eseguite direttamente alla sede o all'indirizzo PEC del soggetto processuale successore (Agenzia delle Entrate - Riscossione).
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