Sentenza n. 16149/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’UMC Roma che disponeva la revisione psicofisica della patente ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada e provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revisione psicofisica della patente, disposta dopo un sinistro stradale del 18 luglio 2025, e il rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 128 del Codice della strada e difetto di istruttoria, sostenendo che mancassero fondati dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e che l’atto si basasse soltanto su una dichiarazione resa al pronto soccorso, senza referti, diagnosi o certificazioni; 3) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 4) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto del ricorso gerarchico. Dalla segnalazione della Polizia stradale risultava che il conducente aveva riferito al personale sanitario un episodio sincopale con perdita di coscienza mentre era alla guida, causa del sinistro, nonché un analogo episodio pregresso.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le censure e il ricorso, ritenendoli manifestamente infondati. Il difetto di motivazione è escluso perché la revisione ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e richiede soltanto l’indicazione degli elementi idonei a far sorgere ragionevoli dubbi, non l’accertamento definitivo dell’inidoneità; nel caso concreto il sinistro e gli episodi sincopali riferiti dal conducente erano elementi sufficienti, anche mediante richiamo alla segnalazione di polizia. È stata respinta anche la censura di violazione dell’art. 128 e difetto di istruttoria: la segnalazione della Polizia stradale costituisce fonte qualificata per far emergere il dubbio e non occorrevano ulteriori accertamenti prima della revisione, il cui scopo è proprio verificare l’idoneità. L’omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta compatibile con la natura cautelare dell’intervento e con l’esigenza di tutelare senza indugio la sicurezza della circolazione; l’atto indicava inoltre le particolari esigenze di celerità. Il preavviso di rigetto non è dovuto nella decisione di un ricorso gerarchico, che non è un’istanza di provvedimento ma una contestazione di un atto già emanato, e riguarda il contraddittorio anteriore all’adozione di provvedimenti di amministrazione attiva. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992
In sede di revisione della patente può, dunque, disporsi - a fini cautelari e nel primario interesse della sicurezza della circolazione stradale – la verifica della persistenza sia dei requisiti fisici e psicofisici sia di quelli tecnici alla guida, prevedendo nel primo caso che tale persistenza sia verificata da una Commissione Medica Locale e, nel secondo caso, che la persistenza sia verificata attraverso la sottoposizione dell’interessato a nuovo esame teorico e pratico che verifichi la capacità dello stesso di condurre veicoli a motore.
La revisione può essere disposta in via preventiva quando emergano dubbi sulla persistenza dei requisiti, senza che sia già accertata l’inidoneità; per la verifica psicofisica è previsto l’invio alla Commissione Medica Locale.
art. 3 l. 241/1990
Attesa, dunque, la natura preventiva e interinale di un tale atto, la soglia motivazionale richiesta all’amministrazione deve ritenersi fisiologicamente attenuata, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi che abbiano fatto sorgere tali dubbi circa l’idoneità alla guida, senza che sia necessario procedere ad un accertamento pieno e definitivo delle condizioni del soggetto interessato, accertamento che costituisce, per contro, l’oggetto stesso della revisione disposta (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682; III, 12 maggio 2011, n. 3813).
Per il provvedimento cautelare di revisione è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi da cui derivano i dubbi sull’idoneità; l’accertamento pieno è demandato alla revisione.
art. 7 l. 241/1990
Depone, dunque, in senso contrario alla prospettazione di parte ricorrente la natura essenzialmente cautelare del potere di disporre il provvedimento di revisione della patente di guida, infatti collegato all’esigenza di salvaguardare interinalmente e senza indugio, l’integrità dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e del traffico, rispetto al quale risultano incompatibili approfondimenti istruttori volti a determinare, con certezza, se il titolare della patente continui a possedere requisiti psicofisici o l’idoneità tecnica richiesta dalla normativa di settore (in senso conforme, questo Tribunale, sez. III, 18/01/2011, n. 386).
La natura cautelare della revisione e l’esigenza di salvaguardare senza indugio la sicurezza della circolazione giustificano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda non è, infatti, necessaria in relazione alle decisioni di ricorsi gerarchici, applicandosi tale istituto ai procedimenti ad istanza di parte e non anche al ricorso amministrativo, trattandosi di un atto non assimilabile a un’istanza di provvedimento, bensì contestazione di un provvedimento già emanato.
Il preavviso di rigetto non si applica alla decisione di un ricorso gerarchico, poiché quest’ultimo contesta un provvedimento già adottato e non costituisce un’istanza di provvedimento.
Massime di principio
- La revisione della patente prevista dall’art. 128 del Codice della strada ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere disposta quando emergano ragionevoli dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici o tecnici: non è necessario che l’inidoneità sia già stata accertata.
- Il provvedimento che dispone la revisione della patente non richiede un accertamento medico definitivo né una motivazione analitica: è sufficiente indicare gli elementi da cui derivano i dubbi sull’idoneità, anche mediante rinvio a una segnalazione qualificata; la verifica piena costituisce l’oggetto della revisione stessa.
- Una segnalazione della Polizia stradale relativa a un sinistro associato a un episodio di perdita di coscienza riferito dal conducente può costituire fondamento sufficiente per disporre la revisione psicofisica, senza ulteriori approfondimenti istruttori preventivi.
- La natura cautelare della revisione della patente e l’esigenza di tutelare senza indugio la sicurezza della circolazione possono giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
- Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 non è necessario nella decisione di un ricorso gerarchico, perché il ricorso amministrativo contesta un provvedimento già emanato e non è un’istanza di provvedimento.
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