Cassazione Penale, Ordinanza n. 18017/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato nei due gradi di merito per avere guidato un'autovettura senza patente, poiché la patente era stata revocata con precedente provvedimento prefettizio, in un'ipotesi qualificata come recidiva nel biennio ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. La Corte d'appello aveva confermato la pena di un mese di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, già ridotta per il rito abbreviato. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che, dopo la depenalizzazione operata dal D.Lgs. n. 8/2016, l'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio sarebbe punita con la sola pena dell'arresto fino a un anno, senza ammenda; a sostegno richiamava pronunce di legittimità e la relazione illustrativa del decreto delegato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la tesi difensiva fosse in contrasto con il dato normativo, osservando che per la guida senza patente con recidiva nel biennio la depenalizzazione non opera e la fattispecie continua a prevedere la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. La Corte ha sottolineato che l'art. 116, comma 15, C.d.S. aggiunge, in caso di recidiva, alla pena pecuniaria dell'ammenda anche l'arresto fino a un anno, come reso evidente dall'espressione "si applica altresì". Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
Nell'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio la pena è congiunta: all'ammenda si aggiunge anche l'arresto fino a un anno; la depenalizzazione non elimina la componente pecuniaria per questa fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È il vizio dedotto a fondamento del ricorso, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
D.Lgs. n. 8/2016
La depenalizzazione riguarda la guida senza patente non aggravata dalla recidiva nel biennio; non si estende all'ipotesi ancora penalmente rilevante.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La depenalizzazione della guida senza patente non si estende automaticamente alle ipotesi per le quali il legislatore abbia conservato la rilevanza penale, come quella con recidiva nel biennio.
- Quando la disposizione incriminatrice prevede che, in caso di recidiva, "si applica altresì" una pena, la formula va letta come previsione di pena congiunta e non alternativa.
- In sede di legittimità il ricorso fondato su un'interpretazione testuale incompatibile con il dato normativo può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è irrilevante se le pronunce invocate non affrontano la specifica questione decisa e sono utilizzate fuori contesto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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