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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8200/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo 2005-2009 su ca. 1.000.000 mq di aree scoperte all'interno dell'impianto SIOT (prati attorno ai serbatoi). La questione giuridica principale è se tali aree, pur facenti parte di un unico complesso industriale e soggette a vincoli di sicurezza, siano esentate dalla tassa ai sensi degli artt. 62 e 68 del d.lgs. 507/1993 (esenzione per superfici di lavorazione industriale o aree produttive di rifiuti non assimilabili) o se invece siano tassabili in quanto produttive di rifiuti urbani o assimilati (erba da sfalcio). SIOT sosteneva l'esenzione per unitarietà dello stabilimento, la funzione di sicurezza delle aree e la produzione solo di materiale vegetale da taglio non assimilabile al servizio comunale; il Comune sosteneva la tassabilità in base alla produzione di rifiuti assimilati agli urbani.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso di SIOT. La Corte ha affermato che le aree scoperte produttive di rifiuti urbani o assimilati (qui: erba da sfalcio) sono soggette a TARSU anche se integrate funzionalmente in uno stabilimento industriale; l'esenzione opera solo per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili scaturenti dal processo di lavorazione. Ha ritenuto irrilevante ai fini dell'esenzione la funzionalità, l'inaccessibilità per ragioni di sicurezza o le prescrizioni di prevenzione (D.M. 31.7.1934). Le spese del merito sono compensate; SIOT è condannata al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in euro 14.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62

    Presupposto della tassa ed esclusioni. 1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti... 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

    L'art.62 pone la tassabilità generale delle aree scoperte in presenza di produzione di rifiuti urbani o assimilati; l'esenzione richiede l'effettiva assenza dell'obbligo ordinario di conferimento (cioè si tratta di aree che producono rifiuti speciali non assimilabili o soggetti a regimi di conferimento diversi). La mera funzionalità al processo industriale non è di per sé causa di esclusione.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 68

    Per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento... 2. L'articolazione delle categorie... tiene conto, in via di massima, dei seguenti gruppi ... e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale... ferma restando l'intassabilita' delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani

    L'art.68 consente ai regolamenti comunali di prevedere categorie e talune esclusioni, ma l'esenzione delle superfici industriali è limitata alle superfici di lavorazione che producono rifiuti speciali non assimilabili; il richiamo normativo non estende l'esenzione alle aree funzionalmente connesse che producono rifiuti assimilabili.

  • D.M. 31 luglio 1934 (norme di sicurezza su oli minerali) - art.59

    L’impiego dell’erba conferisce alla buona conservazione degli argini. Essa però ... deve essere mantenuta bassa, particolarmente in estate...

    La normativa di prevenzione impone la creazione e manutenzione di aree erbose per motivi di sicurezza, ma non incide sulla classificazione dei residui vegetali prodotti (erba da sfalcio) né sul loro regime di raccolta e smaltimento comunale.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (richiamato)

    Richiamato nel tema della normativa speciale di prevenzione e sicurezza degli impianti; non modifica la regola sulla tassabilità delle aree produttive di rifiuti urbani assimilati.

Massime di principio

  • Le aree scoperte che producono rifiuti urbani o assimilati (es. erba da sfalcio) sono soggette a tassa anche se fanno parte di uno stabilimento industriale.
  • L'esenzione prevista per 'superfici di lavorazione industriale' si applica solo alle aree che producono rifiuti speciali non assimilabili derivanti direttamente dal processo produttivo; la mera connessione funzionale non basta.
  • Limitazioni d'accesso o obblighi di sicurezza e prevenzione (aree interdette, fasce erbate per distanza di sicurezza) non implicano automaticamente l'esenzione dalla tassa.
  • Per ottenere l'esenzione spetta al contribuente dimostrare che per le aree non sussiste l'obbligo ordinario di conferimento al servizio comunale (cioè che si producono rifiuti speciali non assimilabili o sussistono norme che dispongono diversamente).
  • I regolamenti comunali non possono estendere l'esenzione oltre quanto consentito dalla legge: la qualificazione normativa del tipo di rifiuto è determinante per l'applicazione dell'esenzione.

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