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Circolare

Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma, dal 1° luglio 2016, gli importi del minimale e del massimale di rendita già in vigore dal 1° luglio 2015, pari rispettivamente a 16.195,20 euro e 30.076,80 euro. Di conseguenza restano invariati i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei premi assicurativi, con dettaglio delle diverse retribuzioni convenzionali e dei compensi da applicare alle varie categorie di lavoratori. Vengono inoltre confermati il premio annuale per alunni e studenti di scuole non statali e il premio speciale unitario per gli allievi IeFP.

Rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2016 e limiti di retribuzione imponibile per i premi assicurativi

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 1° luglio 2016

La circolare dell’11 ottobre 2016 interviene in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, confermando dal 1° luglio 2016 gli importi del minimale e del massimale di rendita già vigenti dal 1° luglio 2015. Il provvedimento chiarisce, inoltre, che restano invariati i limiti di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi, con richiamo ai precedenti atti normativi e alle circolari già emanate sul tema.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si fonda sul D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare sull’art. 116, comma 3, relativo a minimale e massimale di rendita, e sul d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11, comma 1, in materia di rivalutazione delle rendite. Sono inoltre richiamati il decreto ministeriale 30 giugno 2015 e il decreto ministeriale 29 luglio 2016, entrambi di approvazione delle determinazioni presidenziali Inail sulla rivalutazione delle prestazioni economiche, nonché le circolari Inail n. 72 del 3 settembre 2015 e n. 7 del 7 marzo 2016.

Conferma degli importi del minimale e del massimale

Il decreto ministeriale 29 luglio 2016 conferma, con effetto dal 1° luglio 2016, i seguenti importi:

  • minimale di rendita annuo: 16.195,20 euro;
  • massimale di rendita annuo: 30.076,80 euro.

La circolare precisa che tali valori corrispondono anche, rispettivamente, a 53,98 euro giornalieri per il minimale e a 100,26 euro giornalieri per il massimale, e che su tali basi continuano a determinarsi i limiti di retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo.

Soggetti per i quali si applicano retribuzioni convenzionali o limiti specifici

La circolare riepiloga le principali categorie interessate e i relativi valori da applicare dal 1° luglio 2016.

Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Per i seguenti soggetti la retribuzione convenzionale annuale è agganciata al minimale di rendita:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Per tali categorie la circolare indica, dal 1° luglio 2016, una retribuzione convenzionale di 53,98 euro giornalieri e 1.349,60 euro mensili.

Familiari partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. la retribuzione convenzionale è pari, dal 1° luglio 2016, a 54,21 euro giornalieri e 1.355,32 euro mensili.

Lavoratori delle società ex compagnie e gruppi portuali

Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 la retribuzione convenzionale è indicata in 1.207,56 euro giornalieri, calcolata come 100,63 euro per 12 giorni mensili.

Area dirigenziale

Per i lavoratori dell’area dirigenziale:

  • senza contratto part-time, la retribuzione convenzionale è di 100,26 euro giornalieri e 2.506,40 euro mensili;
  • con contratto part-time, la retribuzione convenzionale oraria è di 12,53 euro.

Retribuzione di ragguaglio

La retribuzione di ragguaglio dal 1° luglio 2016 è confermata in 53,98 euro giornalieri e 1.349,60 euro mensili.

Lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali

Per i lavoratori parasubordinati la circolare fissa il minimo e massimo mensile dei compensi effettivi in 1.349,60 euro e 2.506,40 euro. Per le prestazioni occasionali sono richiamati gli stessi limiti mensili, con minimo e massimo giornaliero pari a 53,98 euro e 100,26 euro.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli sportivi professionisti dipendenti la retribuzione effettiva annua, dal 1° luglio 2016, è compresa tra 16.195,20 euro e 30.076,80 euro.

Premi per alunni, studenti e allievi IeFP

La circolare conferma che, dal 1° luglio 2016, per alunni e studenti delle scuole o istituti non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, il premio annuale a persona resta pari a 2,59 euro. Viene inoltre specificato che tale importo vale sia per la regolazione dell’anno scolastico 2015/2016 sia per l’anticipo dell’anno scolastico 2016/2017.

Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari, l’anno 2016 prevede una retribuzione minima giornaliera di 53,98 euro e un premio speciale unitario annuo di 58,00 euro.

Sintesi finale dei valori di riferimento

In chiusura, la circolare ribadisce i valori del profilo risarcitorio dal 1° luglio 2016:

  • minimale di rendita: 16.195,20 euro annui e 53,98 euro giornalieri;
  • massimale di rendita: 30.076,80 euro annui e 100,26 euro giornalieri.

Il documento ha quindi la finalità di aggiornare e confermare, per le diverse categorie assicurate, i parametri economici da utilizzare per la determinazione dei premi Inail e delle relative retribuzioni convenzionali.

Punti principali

Conferma del minimale e massimale di rendita

Il decreto ministeriale 29 luglio 2016 conferma, con decorrenza 1° luglio 2016, gli importi del minimale e del massimale di rendita già fissati dal 1° luglio 2015: 16.195,20 euro e 30.076,80 euro. La circolare precisa che, per effetto di tale conferma, rimangono invariati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Per detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento e lavoratori sospesi utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, dal 1° luglio 2016 la retribuzione convenzionale è pari a 53,98 euro giornalieri e 1.349,60 euro mensili.

Familiari partecipanti all'impresa familiare e lavoratori portuali

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., la retribuzione convenzionale dal 1° luglio 2016 è pari a 54,21 euro giornalieri e 1.355,32 euro mensili. Per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994, la retribuzione convenzionale è pari a 1.207,56 euro giornalieri, calcolata come 100,63 euro per 12 giorni mensili.

Area dirigenziale: retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time, dal 1° luglio 2016 la retribuzione convenzionale è di 100,26 euro giornalieri e 2.506,40 euro mensili. Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, la retribuzione convenzionale oraria è fissata in 12,53 euro.

Retribuzione di ragguaglio e compensi parasubordinati

La retribuzione di ragguaglio dal 1° luglio 2016 è confermata in 53,98 euro giornalieri e 1.349,60 euro mensili. Per i lavoratori parasubordinati i compensi effettivi devono collocarsi nel minimo e massimo mensile di 1.349,60 euro e 2.506,40 euro. Per le prestazioni occasionali valgono gli stessi limiti mensili, con minimo e massimo giornaliero rispettivamente di 53,98 euro e 100,26 euro.

Sportivi professionisti dipendenti

Per gli sportivi professionisti dipendenti, dal 1° luglio 2016 la retribuzione effettiva annua rilevante ai fini assicurativi è compresa tra 16.195,20 euro e 30.076,80 euro.

Alunni e studenti di scuole non statali

Per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, la misura del premio annuale a persona resta confermata in 2,59 euro dal 1° luglio 2016. La circolare riepiloga tale importo sia per la regolazione 2015/2016 sia per l’anticipo 2016/2017.

Allievi dei corsi IeFP

Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, per l’anno 2016 è indicata una retribuzione minima giornaliera di 53,98 euro e un premio speciale unitario annuo di 58,00 euro.

Quadro riepilogativo e allegati

La circolare richiama il riepilogo degli anni 2008-2016 delle retribuzioni convenzionali contenuto nell’allegato 1 e ribadisce il quadro dei valori del minimale e del massimale di rendita sia su base annuale sia giornaliera: 16.195,20 euro e 53,98 euro per il minimale; 30.076,80 euro e 100,26 euro per il massimale.

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