Circolare Inail n. 33 del 9 settembre 2016
Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale. Modifica della modulistica allegata (mod.190 e 190/E) alle circolari Inail nn.76/2015 e 13/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le domande di accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto relative al mesotelioma non professionale, non è più necessario indicare obbligatoriamente il luogo di residenza/abitazione in immobile con amianto o vicino ad aziende che lo hanno utilizzato. Viene approvato un nuovo modulo per i malati non professionali e, in coerenza, un nuovo modulo per gli eredi. Le nuove istruzioni si applicano alle istanze future, a quelle già in istruttoria e a quelle ancora non definite o respinte per la sola mancanza di tali indicazioni, che devono essere riesaminate d’ufficio e accolte.
Estensione delle prestazioni del Fondo amianto ai malati di mesotelioma non professionale e aggiornamento dei moduli 190 e 190/E
Estensione delle prestazioni del Fondo amianto ai malati di mesotelioma non professionale e aggiornamento della modulistica
La circolare interviene sulle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, con particolare riguardo ai malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi. L’obiettivo è adeguare la modulistica e chiarire che, ai fini del riconoscimento del diritto, non devono essere richiesti in modo vincolante alcuni dati precedentemente indicati come necessari.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama il complesso delle fonti che disciplinano il Fondo e le sue successive estensioni: legge n. 244/2007, d.m. 12 gennaio 2011 n. 30, circolare Inail n. 32/2011, legge n. 190/2014, d.m. 4 settembre 2015, circolare Inail n. 76/2015, legge n. 208/2015 e circolare Inail n. 13/2016. La circolare si pone quindi in continuità con le precedenti istruzioni operative, aggiornandone il contenuto alla luce dell’esperienza applicativa.
Presupposti per il riconoscimento della prestazione
La premessa chiarisce che, dopo l’estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo ai malati di mesotelioma non professionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’Inail aveva già fornito istruzioni con la circolare n. 76/2015. In quella sede, per l’esposizione ambientale erano richieste indicazioni sul luogo di residenza o abitazione in immobile con amianto, oppure in immobile situato vicino ad aziende che avevano utilizzato amianto.
La presente circolare precisa però che, ai fini dell’esposizione ambientale, il requisito rilevante è la residenza sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della malattia, purché non vi sia un’esposizione professionale già riconosciuta come causa di patologia asbesto-correlata. In altre parole, la residenza in Italia nei periodi compatibili costituisce il presupposto essenziale per l’accesso alla prestazione.
Nuovo modulo per l’istanza di accesso
Sulla base di tali chiarimenti viene approvato un nuovo modulo per l’istanza di accesso alla prestazione, che sostituisce il modello 190 allegato alla circolare n. 76/2015. Il modulo è strutturato in due parti: nella prima il richiedente inserisce i dati anagrafici e presenta la domanda; nella seconda dichiara di essere affetto da mesotelioma non professionale e indica se l’esposizione all’amianto sia stata familiare o ambientale.
La modulistica aggiornata elimina l’obbligo di indicare le informazioni relative al luogo di residenza o abitazione in immobili con presenza di amianto o in prossimità di aziende utilizzatrici di amianto, in quanto tali indicazioni non devono più operare come limite all’accesso al beneficio. Per la componente ambientale diventa invece necessario riportare i periodi di residenza in Italia e, se disponibili, ulteriori elementi utili sull’esposizione.
Rimangono invariati gli adempimenti relativi alla scelta delle modalità di pagamento e le dichiarazioni richieste in materia di privacy.
Prestazioni agli eredi
La circolare estende espressamente le stesse considerazioni alle prestazioni spettanti agli eredi dei malati di mesotelioma, già disciplinate dalla circolare Inail n. 13/2016. Anche in questo caso il modulo 190/E, che ricalcava il precedente modello 190, viene sostituito dalla nuova modulistica aggiornata.
Decorrenza, applicazione e riesame delle domande
Le disposizioni si applicano non solo alle domande future, ma anche alle pratiche già in istruttoria, alle controversie amministrative o giudiziarie ancora pendenti e a tutte le posizioni non prescritte o non coperte da sentenza passata in giudicato. Sono inoltre incluse le istanze respinte unicamente perché prive dell’indicazione del luogo di residenza/abitazione in immobile con amianto o in prossimità di aziende che lo abbiano utilizzato.
Per queste ultime, la circolare dispone il riesame d’ufficio da parte delle Sedi competenti e il conseguente accoglimento della domanda. In tal modo viene eliminato ogni effetto preclusivo derivante dalla precedente formulazione della modulistica.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare riguarda l’estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai soggetti affetti da mesotelioma non professionale e la conseguente modifica della modulistica allegata alle precedenti circolari Inail n. 76/2015 e n. 13/2016.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro della legge n. 244/2007, del d.m. 12 gennaio 2011 n. 30 istitutivo del Fondo, della legge di stabilità 2015, del d.m. 4 settembre 2015, della circolare Inail n. 76/2015, della legge n. 208/2015 e della circolare Inail n. 13/2016.
Chiarimento sull’esposizione ambientale
Per il riconoscimento della prestazione ai malati di mesotelioma non professionale, l’esposizione ambientale non deve essere letta come subordinata solo alla prova di un immobile con amianto o della prossimità a un’azienda che abbia usato amianto. È sufficiente la documentazione che attesti la residenza in Italia in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia, purché manchi un’esposizione professionale già riconosciuta come causa di patologia asbesto-correlata.
Nuovo modulo per l’istanza dei malati non professionali
Viene predisposto un nuovo modulo che sostituisce il modello 190 allegato alla circolare n. 76/2015. Il modulo è composto da due parti: la prima per i dati anagrafici e la richiesta di prestazione; la seconda per dichiarare il mesotelioma non professionale e distinguere tra esposizione familiare ed esposizione ambientale.
Contenuto della nuova modulistica
Nella nuova modulistica non è più obbligatorio indicare il luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto o in prossimità di azienda che lo abbia utilizzato. Per l’esposizione ambientale devono invece essere indicati i periodi di residenza in Italia e, se disponibili, ulteriori informazioni sull’esposizione. Restano invariati i dati sulla modalità di pagamento e le indicazioni sulla privacy.
Estensione agli eredi
Le medesime considerazioni valgono per le prestazioni agli eredi dei malati di mesotelioma, già disciplinate dalla circolare n. 13/2016 e dal relativo modulo 190/E, che viene parimenti sostituito dal nuovo modello aggiornato.
Decorrenza e riesame delle pratiche
Le nuove disposizioni si applicano alle istanze future, alle pratiche in istruttoria, alle controversie amministrative o giudiziarie non definite, alle posizioni non prescritte o non coperte da giudicato e a quelle respinte solo per la mancata indicazione dei luoghi sopra menzionati. Tali domande devono essere riesaminate d’ufficio dalle Sedi competenti e accolte.
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