Circolare Inail n. 37 del 21 ottobre 2016
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma, per effetto della normativa di salvaguardia della legge di stabilità 2016, che dal 1° luglio 2016 non si applica alcun incremento o riduzione delle prestazioni economiche Inail per i settori industria, marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Restano quindi invariati gli importi già vigenti dal 1° luglio 2015 e riportati nella circolare n. 73/2015. Sono indicati i riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle prestazioni, i valori dell’assegno una tantum, dell’assegno per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili, oltre alle regole per le prestazioni particolari da rettifica per errore, le variazioni anagrafiche e l’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione annuale dal 1° luglio 2016 delle prestazioni economiche Inail per infortunio e malattia professionale
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche Inail dal 1° luglio 2016
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattie professionali, con decorrenza 1° luglio 2016, per i settori industria, settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il provvedimento ha natura essenzialmente confermativa: per effetto della normativa di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, non vi è alcuna variazione degli importi già vigenti dal 1° luglio 2015.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in primo luogo il DPR 30 giugno 1965, n. 1124, quale Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con particolare riferimento agli articoli relativi all’assegno per assistenza personale continuativa, all’assegno una tantum e agli assegni continuativi mensili. Vengono inoltre richiamate:
- la legge 20 febbraio 1958, n. 93, per l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive;
- la legge 4 agosto 1965, n. 1103, per l’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia;
- la legge 27 dicembre 1975, n. 780, in tema di silicosi e asbestosi e rivalutazione degli assegni continuativi;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287, che prevede la regola per cui gli adeguamenti di prestazioni previdenziali e assistenziali non possono essere negativi.
Sono poi indicati la circolare Inail n. 73 del 3 settembre 2015 e la determina del Presidente Inail n. 229 del 15 giugno 2016, oltre ai decreti ministeriali del 29 luglio 2016 relativi ai settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Effetto della mancata variazione dei prezzi al consumo
La circolare spiega che, in base al meccanismo ordinario, dal 2000 la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite Inail è rivalutata annualmente dal 1° luglio sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Tuttavia, per l’anno 2015 l’Istat ha rilevato una variazione del -0,1%, che avrebbe comportato una riduzione delle prestazioni.
La legge di stabilità 2016 ha però stabilito che la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero. Ne deriva che i decreti ministeriali del 29 luglio 2016 hanno confermato gli importi già stabiliti per il 1° luglio 2015. La circolare sottolinea espressamente che, per il 2016, non devono essere eseguite riliquidazioni delle prestazioni in corso.
Rendite per inabilità permanente
Per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente restano confermati i riferimenti retributivi già in vigore.
Nel settore industriale:
- retribuzione media giornaliera: euro 77,12;
- retribuzione annua minima: euro 16.195,20;
- retribuzione annua massima: euro 30.076,80.
Nel settore marittimo si applicano gli stessi importi del settore industria, salvo i casi dei lavoratori per i quali è confermata una retribuzione annua massima più elevata:
- comandanti e capi macchinisti: euro 43.310,59;
- primi ufficiali di coperta e di macchina: euro 36.693,70;
- altri ufficiali: euro 33.385,24.
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a euro 24.440,95. In particolare:
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato si assume la retribuzione annua convenzionale di euro 24.440,95;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si utilizza la retribuzione effettiva, entro i limiti del settore industria;
- per i lavoratori autonomi la retribuzione convenzionale è pari a euro 16.195,20.
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi la circolare conferma le misure retributive annue differenziate per anno dell’evento:
- eventi anni 2005 e precedenti: euro 26.426,53;
- evento anno 2006: euro 26.231,14;
- evento anno 2007: euro 26.923,24;
- evento anno 2008: euro 26.694,08;
- eventi anni 2009-2014: euro 26.687,23.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive la retribuzione convenzionale annua è confermata in euro 60.057,27.
Assegno una tantum in caso di morte
Per i settori industriale e agricolo l’assegno una tantum ai superstiti resta confermato in euro 2.136,50.
Per i medici radiologi colpiti da raggi X o sostanze radioattive l’importo è collegato alla retribuzione convenzionale di euro 60.057,27 e si determina secondo le seguenti quote:
- un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea assoluta nel settore agricolo la circolare conferma i seguenti riferimenti:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 42,41;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 47,68;
- lavoratori autonomi: applicazione dei riferimenti retributivi previsti dalla normativa richiamata.
Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è confermato nella misura di euro 533,22.
Assegni continuativi mensili
La circolare conferma gli importi degli assegni continuativi mensili previsti per le diverse percentuali di inabilità. Gli importi sono distinti tra settore industriale e settore agricolo.
Nel settore industriale:
- dal 50 al 59%: euro 299,20;
- dal 60 al 79%: euro 419,78;
- dall’80 all’89%: euro 779,40;
- dal 90 al 100%: euro 1.200,76;
- 100% con assistenza personale continuativa: euro 1.734,69.
Nel settore agricolo:
- dal 50 al 59%: euro 374,77;
- dal 60 al 79%: euro 522,97;
- dall’80 all’89%: euro 897,83;
- dal 90 al 100%: euro 1.272,67;
- 100% con assistenza personale continuativa: euro 1.805,89.
Prestazioni particolari per rettifica di errore
La circolare precisa che, dal 2006, le prestazioni particolari identificate con i codici 7, 8 e 9, erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore, sono rivalutate automaticamente. Per l’anno 2016 restano confermate, ma in mancanza delle ordinarie verifiche reddituali saranno azzerate nel rateo di dicembre 2016.
Variazioni anagrafiche dei reddituari
Per il 2016 non è prevista la consueta comunicazione agli interessati della riliquidazione delle rendite con indicazione del conguaglio tramite modelli 170/I e 171/I. Le sedi Inail possono richiedere le eventuali variazioni anagrafiche dei reddituari solo in casi particolari e per specifiche esigenze. Le comunicazioni richieste dalle sedi o inviate spontaneamente dai reddituari devono essere scansite e acquisite secondo le procedure ordinarie per l’aggiornamento dei dati.
Surroga, regresso e aggiornamento dei valori capitali
Ai fini delle azioni di surroga e di regresso in corso, la circolare dispone che il valore capitale e il montante dei ratei pregressi, nei settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, debbano essere riferiti al 1° luglio 2016.
Le unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2016. Ove possibile in relazione allo stato del procedimento, le competenti Avvocature regionali devono richiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per consentire l’aggiornamento delle conclusioni già formulate.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La circolare riguarda la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2016, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali nei settori industria, marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Richiama il DPR 1124/1965, la normativa speciale per medici radiologi e tecnici di radiologia, la legge di stabilità 2016 e i decreti ministeriali del 29 luglio 2016 adottati sulla base della determina Inail n. 229/2016.
Effetti della rivalutazione 2016
Poiché per il 2015 l’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati è risultato pari a -0,1%, la legge di stabilità 2016 ha impedito adeguamenti negativi delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Di conseguenza, i decreti ministeriali del 29 luglio 2016 hanno confermato dal 1° luglio 2016 gli importi già in vigore dal 1° luglio 2015. La circolare precisa inoltre che, a differenza degli anni precedenti, non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso.
Rendite per inabilità permanente
Per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente restano confermati i parametri retributivi. Nel settore industria la retribuzione media giornaliera è pari a euro 77,12, con retribuzione annua minima di euro 16.195,20 e massima di euro 30.076,80. Nel settore marittimo si applicano gli stessi importi, salvo massimali più elevati per comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di coperta e di macchina e altri ufficiali. Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 24.440,95 per i lavoratori subordinati a tempo determinato; per i subordinati a tempo indeterminato valgono gli stessi limiti del settore industriale; per i lavoratori autonomi la retribuzione convenzionale è pari a euro 16.195,20. Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono confermati importi diversi in base all’anno dell’evento; per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 60.057,27.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti resta fissato in euro 2.136,50. Per i medici radiologi colpiti da raggi X o sostanze radioattive l’importo è rapportato alla retribuzione convenzionale di euro 60.057,27 e varia secondo la composizione del nucleo superstite: un terzo con coniuge e figli aventi diritto, un quarto con solo coniuge o solo figli aventi diritto, un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Sono confermati i riferimenti retributivi per l’indennità giornaliera in agricoltura: per i lavoratori subordinati a tempo determinato la base è la retribuzione effettiva giornaliera, con un minimo di euro 42,41; per i subordinati a tempo indeterminato la base è la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 47,68; per i lavoratori autonomi si applicano i medesimi riferimenti previsti dalla normativa richiamata.
Assegno per assistenza personale continuativa
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è confermato in euro 533,22.
Assegni continuativi mensili
Restano invariati gli importi degli assegni continuativi mensili per le diverse classi di inabilità. Nel settore industriale gli importi vanno da euro 299,20 per inabilità dal 50 al 59% fino a euro 1.734,69 per il 100% con assistenza personale continuativa. Nel settore agricolo gli importi corrispondenti sono più elevati e vanno da euro 374,77 a euro 1.805,89.
Prestazioni particolari da rettifica per errore
Le prestazioni particolari, identificate con i codici 7, 8 e 9 e connesse a provvedimenti di rettifica per errore, continuano a essere rivalutate in automatico. Tuttavia, in assenza delle ordinarie verifiche reddituali, tali prestazioni verranno azzerate nel rateo di dicembre 2016.
Variazioni anagrafiche e aggiornamento delle posizioni
Per il 2016 non è prevista la consueta comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione delle rendite con i modelli 170/I e 171/I. Le sedi possono richiedere variazioni anagrafiche dei reddituari solo in situazioni particolari o per specifiche esigenze; le comunicazioni eventualmente richieste o spontaneamente inviate devono essere acquisite e scansite per l’aggiornamento dei dati.
Surroga, regresso e valori capitali
Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2016 nei settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2016; se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.
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