Cassazione Civile, Ordinanza n. 15113/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2015, con recupero a tassazione di maggiori imposte dirette e IVA, sanzioni e interessi, in relazione a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti con alcuni fornitori di servizi e noleggio di attrezzature da ufficio. L'Ufficio aveva contestato anomalie documentali e contabili, la mancata prova della concreta esecuzione dei servizi, la non economicità dei canoni e indici sintomatici di fittizietà delle operazioni. La società aveva impugnato l'accertamento e, dopo il giudizio di merito, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ritenuto provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni; ulteriore violazione delle medesime norme quanto all'effettività delle operazioni alla luce della documentazione acquisita; violazione delle stesse disposizioni sotto il profilo dell'onere della prova a carico del contribuente; violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1987 per il mancato riconoscimento di costi asseritamente effettivi; il ricorso menzionava anche un quinto motivo ex art. 45 d.P.R. 917/1987, ma tale censura non risultava sviluppata nel corpo dell'atto. Nel frattempo, entrambe le parti hanno depositato l'accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 546/1992 e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e delle rispettive istanze di cessazione della materia del contendere. Conseguentemente ha accolto la richiesta di estinzione del processo; il testo disponibile si interrompe prima del dispositivo completo, ma la motivazione evidenzia che la causa viene definita per intervenuta conciliazione e cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo quanto previsto dalla decisione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per dedotte violazioni di legge e nullità della sentenza impugnata.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente quale norma sulla base della quale contestare la ricostruzione dell'Ufficio e la prova dell'inesistenza delle operazioni.
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato dal ricorrente quale norma relativa all'accertamento IVA e alla contestazione della prova dell'inesistenza delle operazioni.
art. 109 d.P.R. 917/1987
richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi asseritamente inerenti ed effettivamente sostenuti.
art. 45 d.P.R. 917/1987
solo menzionato nel sommario del ricorso; il corpo del ricorso non sviluppa la censura.
art. 48 d.lgs. 546/1992
norma richiamata per l'accordo conciliativo fuori udienza depositato dalle parti, posto a base della richiesta di estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando le parti depositano in cassazione un accordo conciliativo validamente sottoscritto in materia tributaria e chiedono entrambe la cessazione della materia del contendere, il giudizio va definito in conformità a tale sopravvenienza processuale.
- In presenza di conciliazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla controversia originaria.
- Ai fini della definizione del giudizio, è sufficiente che l'accordo conciliativo sia documentato e che entrambe le parti ne chiedano l'effetto estintivo.
- Le censure relative alla prova dell'inesistenza delle operazioni, all'onere della prova e alla deducibilità dei costi restano assorbite quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
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