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Ordinanza

Ordinanza n. 4310/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento con il quale la IX Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2024" istituita presso la Corte di Appello di Napoli ha reso nota, in data 9 aprile 2025, la non ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, della professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano; - del verbale n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2025 di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, reso noto al ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami Avvocati in data 6 maggio 2025 - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dal candidato il 10 dicembre 2024, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di Avvocato;

Giustizia amministrativa202502185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2024 e verbale di correzione dell'elaborato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la comunicazione del 9 aprile 2025 della non ammissione alla prova orale, fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano, nonché il verbale di correzione del 12 febbraio 2025 e la votazione negativa dell'elaborato redatto il 10 dicembre 2024. L'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; rileva però che la controversia pone una questione di diritto analoga a quella di un altro giudizio pendente davanti al medesimo TAR, nel quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, d.l. 215/2023 e dell'art. 1 l. 18/2024, in riferimento al differimento, anche per la sessione 2024, dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 46 della legge indicata nel testo come legge 2012 n. 47.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso se sospendere impropriamente il giudizio. Ha assegnato alle parti 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla prospettata sospensione, compresa la possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale, e ha riservato la decisione alla scadenza del termine. La sospensione impropria è considerata in relazione alla questione di costituzionalità già rimessa alla Corte in un giudizio analogo; prima di disporla occorre assicurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e consentire alle parti di manifestare l'eventuale volontà di intervenire nel giudizio costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale;

    La sospensione impropria in senso lato, quando prospettata per una questione di costituzionalità pendente in un giudizio analogo, richiede il previo contraddittorio e può essere disposta solo se nessuna parte chieda di intervenire davanti alla Corte costituzionale.

  • art. 295 c.p.c.

    delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

    In presenza di una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in altro giudizio, il giudice valuta la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., assicurando prima il contraddittorio.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025, con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026 il Tribunale: (i) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    Nel giudizio analogo è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità del differimento, anche per la sessione 2024 dell'esame forense, dell'entrata in vigore della norma richiamata, per possibile contrasto con l'art. 3 Cost.; in questa ordinanza il TAR non decide la questione.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    nel giudizio avente R.G. n. 1509/2025, con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026 il Tribunale: (i) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    La disposizione di conversione è inclusa nella questione di legittimità costituzionale già sollevata, limitatamente alla previsione del differimento per la sessione 2024; l'ordinanza non anticipa la decisione della Corte.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione dell’incidente di costituzionalità;

    Nel giudizio analogo, la rimessione della questione di costituzionalità ha comportato la sospensione del relativo processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; il presente giudizio è soltanto sottoposto a contraddittorio sulla possibile sospensione impropria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    deve essere concesso alle parti un termine per poter contraddire circa la prospettata sospensione impropria del presente giudizio, anche al fine di interloquire davanti alla Corte Costituzionale, tenuto peraltro conto delle modifiche alle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla delibera della Corte Costituzionale del 12 marzo 2026 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2026), ai sensi delle quali l'intervento nel giudizio incidentale è ammesso anche a soggetti che sono parti in un diverso giudizio ma portatori di interessi analoghi o connessi alla questione di legittimità costituzionale sollevata;

    Il contraddittorio sulla sospensione deve consentire alle parti di valutare anche l'intervento nel giudizio incidentale di costituzionalità, ammesso dalle norme integrative richiamate anche per soggetti parti di un diverso giudizio con interessi analoghi o connessi.

Massime di principio

  • Quando un giudizio presenta una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in un altro processo, il giudice può valutare la sospensione impropria, ma deve previamente instaurare il contraddittorio sulla misura.
  • La sospensione impropria in senso lato va disposta solo se nessuna delle parti chiede di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale; il termine assegnato per il contraddittorio deve permettere di considerare tale possibilità.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiPartecipazione procedimentaleQuestione di legittimità costituzionale

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