Regolamento (UE) 2016/886
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/886 della Commissione, del 3 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per una specifica data, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso si basa sulla disciplina dell'OCM unica e sulle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevedono l'aggiornamento giornaliero di tali valori in funzione di dati variabili. L'atto contiene un allegato con i valori per singolo prodotto e per origine, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e origine da specifici paesi terzi. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'applicazione è immediata a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/886 della Commissione stabilisce, per una specifica giornata di riferimento, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e funzione del valore forfettario
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari per le importazioni da paesi terzi. Nei considerando si evidenzia che tali valori sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il loro calcolo avviene ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato tramite codice NC e, per ciascun prodotto, tramite origine geografica. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati a seconda del paese terzo di provenienza; il codice "ZZ" indica le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nell'allegato.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari per diversi prodotti, tra cui:
- 0702 00 00, con valori distinti per IL, MA, TR e ZZ;
- 0707 00 05 e 0709 93 10, con valori per TR e ZZ;
- 0805 50 10, con valori per AR, MA, TR, ZA e ZZ;
- 0808 10 80, con valori per AR, BR, CL, CN, NZ, PE, US, ZA e ZZ;
- 0809 10 00 e 0809 29 00, con valori per TR, US e ZZ. Tali importi servono alla determinazione del prezzo di entrata ai fini doganali e di mercato.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.
Criteri di calcolo e aggiornamento
I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei criteri previsti dal regolamento (UE) n. 543/2011, sulla base dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il valore è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che stabilisce i valori forfettari all'importazione per specifici codici NC e origini di paesi terzi, espressi in EUR/100 kg. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00 e 0809 29 00, con valori differenziati per origine e con un codice "ZZ" per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 giu 2016Regolamento (UE) 2016/885
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2017/571
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2017/572
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2016/879
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2016/880
- Regolamento · 2 giu 2016Regolamento (UE) 2016/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →